Registrazione al CRIF e condizione di sovraindebitamento

Quando si richiede un prestito ad una finanziaria oppure ad una banca e si hanno dei problemi nella restituzione, quasi certamente si viene registrati nell’elenco dei “cattivi pagatori”. Banche e Finanziarie nel momento di erogare un credito si informano sulla possibilità di ripagarlo da parte del richiedente; queste informazioni sono gestite dai registri delle centrali di rischio pubbliche e private. La centrale rischi della Banca d’Italia rientra nella tipologia di centrale di rischio “pubblica” e riguarda esposizioni per mutui ed aperture di credito di valore pari o superiore a € 75.000 Alla tipologia “privata” appartengono invece quelle società di raccordo con il sistema bancario che registrano dati per debiti da 0 ad € 31.246,00. La CRIF è certamente tra le più famose centrali di rischio private e la sua finalità, parimenti alle altre centrali, è quella di limitare i rischi nella concessione creditizia. La precisione, correttezza, durata di conservazione e puntualità nell’aggiornamento dei dati personali degli iscritti a questi elenchi sono regolamentati da un codice deontologico e di buona condotta. Istituito nel 2005, il codice si prefigge di risolvere i problemi riscontrati nella gestione dei dati raccolti.

ISCRIZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Cattivi e buoni pagatori sono classificati in Crif. Di seguito le modalità e tempistiche di mantenimento dei dati degli iscritti regolamentato dal codice deontologico:
– Richiesta di finanziamento: non oltre 6 mesi dalla richiesta necessaria per l’istruttoria o 1 mese in caso di opposizione o rinuncia alla richiesta.
– Cattivi pagatori, morosità di 2 rate poi appianate: non oltre 12 mesi dalla regolarizzazione (ma non devono esserci altri inadempimenti o ritardi)
– Cattivi pagatori, morosità superiore 2 rate poi appianate: non oltre 24 mesi dalla regolarizzazione (senza altri inadempimenti o ritardi)
– Cattivi pagatori, morosità non appianate: non oltre 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall’ultima revisione,
– Buoni pagatori, nessun ritardo: non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto.

DEPENNAMENTO DAL CRIF
Senza alcuna richiesta specifica il depennamento è automatico nei termini sopra detti. La cancellazione prima dei termini può essere richiesta dai “buoni pagatori” e il gestore deve provvedere non oltre i 90 giorni alla domanda. Paradossalmente non è consigliabile ai “buoni pagatori” la cancellazione prematura dal registro poichè banche e finanziarie si servirebbero del CRIF e delle informazioni classificate (storicità, dati creditizi positivi…) per erogare o meno ulteriore credito. Il depennamento da CRIF non avviene quando si pagano rate scadute, ma le centrali di rischio private devono provvedere tempestivamente all’aggiornamento dei dati.

ISCRIZIONE PER ERRORE AL CRIF
In una situazione di immotivata iscrizione ci si può rivolgere a CRIF, finanziaria o banca per ottenere una pronta cancellazione. Risposte non soddisfacenti o tardive da parte di queste possono portare ad un arbitrato bancario finanziario con conseguente provvedimento non vincolante ma certamente persuasivo per finanziaria o banca. Si può interpellare il giudice inescando un procedimento sommario subordinato alla legge della privacy 196/03 art.152 qualora la soluzione stragiudiziale non sia sufficiente.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SOVRAINDEBITAMENTO
In questo caso è consigliato affidarsi ad una assistenza legale competente per organizzare un’insieme di transizioni a saldo e stralcio con i creditori e in seguito notificare al CRIF gli avvenuti pagamenti.
Potete contattare l’avv. Mengoni per informazioni e suggerimenti su questo argomento tramite il servizio “AVVOCATO ONLINE” http://www.avvocatogianlucamengoni.it/avvocato-online

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