I danni provocati dalla morte di un congiunto
La morte di un prossimo congiunto può provocare una malattia ( ad esempio una depressione post-traumatica), ma, molto più spesso, chi è colpito da un lutto in famiglia è soprattutto costretto a convivere con un profondo senso di vuoto . Dal punto di vista risarcitorio si sono succeduti nel tempo diversi orientamenti sia in giurisprudenza che in dottrina, di fatto rendendo caotico lo studio della procedura da dover seguire per quantificare e, quindi, liquidare, i danni correlati ad un evento tanto drammatico.
Tuttavia, ogni contrasto è stato superato dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno infatti stabilito che:
1) Tutti i danni si dividono in due grandi categorie: patrimoniali e non patrimoniali;
2) Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva ( cioè si è deciso di far confluire all’interno di un’unica voce -appunto danno non patrimoniale- tutte le singole singole sottovoci che un tempo venivano considerate separatamente;
3) Anche quando l’illecito non integri gli estremi di un reato, il danno non patrimoniale è sempre risarcibile nel caso di offesa a diritti della persona di rilievo costituzionale.
Richiesta risarcimento danni in tutta Italia
All’interno del danno non patrimoniale è compreso il danno biologico quale lesione della integrità psico fisica, il danno morale, quale sofferenza transuente risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge ed il danno esistenziale, quale pregiudizio conseguente all’alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26972 ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza successiva ad ha concorso a delinearne un quadro estremamente complesso.
Il carattere perentorio dell’affermazione secondo cui il danno non patrimoniale non potrebbe essere suddiviso in sottocategorie è stato stemperato da pronunce secondo cui l’art 2059 deve essere letto come disposizione che detta limiti e condizioni per la risarcibilità di danni non patrimoniali.
1) Il danno morale o danno non patrimoniale , quando previsti dalla legge, e per coloro che siano legittimati, per un reale perturbamento subito; risarcimento danni da fatto illecito che il codice prevede è molto diverso da quello che si pensa comunemente. Il cittadino, infatti, tende a considerare scontato il diritto del soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subiti, per fatto doloso o colposo.
In genere vengono (con)fuse le varie voci del risarcimento, ovvero il danno patrimoniale, biologico, esistenziale, morale, etc… Il codice civile prevede la generale risarcibilità del solo danno patrimoniale (nei suoi due aspetti di danno emergente e lucro cessante), mentre subordina (art. 2059cod.civ.) la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè non immediatamente suscettibile di valutazione economica) all’espressa previsione di legge (cioè all’esistenza di una norma che preveda la tutela ed il ristoro dell’interesse leso).Il danno non patrimoniale nasce da elaborazioni giurisprudenziali.
2) Il danno o i danni patrimoniali ossia anche la diminuizione di reddito del nucleo famigliare a seguito del decesso del congiunto; 3)Il cd danno “iure hereditatis” : indennizzo per danno biologico e danno morale subito dal defunto per la durata del periodo antecedente al decesso.
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