Tag: danno biologico

  • Il risarcimento danni e le diverse tipologie di danno

    I danni provocati dalla morte di un congiunto

    La morte di un prossimo congiunto può provocare una malattia ( ad esempio una depressione post-traumatica), ma, molto più spesso, chi è colpito da un lutto in famiglia è soprattutto costretto a convivere con un profondo senso di vuoto . Dal punto di vista risarcitorio si sono succeduti nel tempo diversi orientamenti sia in giurisprudenza che in dottrina, di fatto rendendo caotico lo studio della procedura da dover seguire per quantificare e, quindi, liquidare, i danni correlati ad un evento tanto drammatico.

    Tuttavia, ogni contrasto è stato superato dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali hanno infatti stabilito che:

    1) Tutti i danni si dividono in due grandi categorie: patrimoniali e non patrimoniali;

    2) Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. ha natura omnicomprensiva ( cioè si è deciso di far confluire all’interno di un’unica voce -appunto danno non patrimoniale- tutte le singole singole sottovoci che un tempo venivano considerate separatamente;

    3) Anche quando l’illecito non integri gli estremi di un reato, il danno non patrimoniale è sempre risarcibile nel caso di offesa a diritti della persona di rilievo costituzionale.

    Richiesta risarcimento danni in tutta Italia

    All’interno del danno non patrimoniale è compreso il danno biologico quale lesione della integrità psico fisica, il danno morale, quale sofferenza transuente risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge ed il danno esistenziale, quale pregiudizio conseguente all’alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26972 ha avuto un forte impatto sulla giurisprudenza successiva ad ha concorso a delinearne un quadro estremamente complesso.

    Il carattere perentorio dell’affermazione secondo cui il danno non patrimoniale non potrebbe essere suddiviso in sottocategorie è stato stemperato da pronunce secondo cui l’art 2059 deve essere letto come disposizione che detta limiti e condizioni per la risarcibilità di danni non patrimoniali.

    1) Il danno morale o danno non patrimoniale , quando previsti dalla legge, e per coloro che siano legittimati, per un reale perturbamento subito; risarcimento danni da fatto illecito che il codice prevede è molto diverso da quello che si pensa comunemente. Il cittadino, infatti, tende a considerare scontato il diritto del soggetto leso ad essere risarcito di tutti i danni subiti, per fatto doloso o colposo.

    In genere vengono (con)fuse le varie voci del risarcimento, ovvero il danno patrimoniale, biologico, esistenziale, morale, etc… Il codice civile prevede la generale risarcibilità del solo danno patrimoniale (nei suoi due aspetti di danno emergente e lucro cessante), mentre subordina (art. 2059cod.civ.) la risarcibilità del danno non patrimoniale (cioè non immediatamente suscettibile di valutazione economica) all’espressa previsione di legge (cioè all’esistenza di una norma che preveda la tutela ed il ristoro dell’interesse leso).Il danno non patrimoniale nasce da elaborazioni giurisprudenziali.

    2) Il danno o i danni patrimoniali ossia anche la diminuizione di reddito del nucleo famigliare a seguito del decesso del congiunto; 3)Il cd danno “iure hereditatis” : indennizzo per danno biologico e danno morale subito dal defunto per la durata del periodo antecedente al decesso.

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  • Rischio chimico: sicurezza nei laboratori

    Esistono nel mercato del lavoro molti mestieri per i quali esistono dei rischi concreti e contrastabili, che sono per norma generale regolati e rispettati, ma che in molti casi non sono sufficienti a proteggere i lavoratori dei pericoli associati alle loro attività operative.

    Un gruppo di lavoratori particolarmente a rischio è quello dei ricercatori e docenti che realizzano le loro mansioni all’interno di laboratori. La continua esposizione a sostanze chimiche e il rischio di entrare in contatto con prodotti nocivi sono i due rischi più importanti che devono affrontare questi individui e anche le loro compagnie assicurative e di indennizzo danno biologico o chimico.

    I scienziati e docenti che passano tutta la giornata di lavoro in questi locali, che nella maggioranza dei casi immagazzinano una gran quantità di prodotti chimici, incorrono nel rischio innanzitutto di inalare sostanze tossiche per filtrazioni o perdite di prodotto, ma esiste anche un reale pericolo nell’essere quotidianamente in contatto con numerosi gasi inoffensivi in piccole dosi ma che in caso di lunga esposizione, e soprattutto se in contatto con altri gas a loro volta potenzialmente nocivi, posso risultare in gravi danni per la salute.

    Inoltre, la stessa esposizione a questi gas può risultare già non in un danno a lungo termine o sporadico ma funzionare come mediatore di un infortunio derivato dalla perdita di capacità causata dall’inalazione di tale prodotto. Sostanze che aumentino i tempi di risposta e minino i riflessi dei lavoratori possono avere un effetto importante nella precisione con cui questi svolgono le proprie mansioni, occasionando incidenti poco probabili in condizioni normali. E’ il caso ad esempio dei solventi, che possono avere effetti sul sistema nervoso dei lavoratori o ridurre la quantità di ossigeno che arriva ai polmoni.

    Una seconda fonte di rischi in questi contesti così specifici è l’assorbimento cutanea di prodotti irritanti o corrosivi. Sebbene le precauzioni per evitare questi incidenti sul lavoro siano tante, e anche se i propri lavoratori sono coscienti dell’importanza di adempire agli obblighi normativi in materia, purtroppo questa continua ad essere una causa frequente di danni agli individui impegnati in mansioni nei laboratori chimici.

    La presenza di un gran numero di sostanze diverse, seppur immagazzinate in modo controllato, aumenta esponenzialmente i rischi di ogni singolo componente infamabile ed esplosivo. Questo è il motivo per il quale le sezioni di laboratori che immagazzinano i prodotti chimici e dove si realizzano le reazioni con questi componenti sono sempre localizzato nell’ultimo piano degli edifici e le persone che ne entrano ed escono devono essere non solo autorizzate ma vestire abbigliamento e calzature specifiche.

    Diventa quindi cruciale in settori come quello della ricerca chimica e farmaceutica rispettare la legislazione in materia di sicurezza specifica per ogni industria, e che il datore di lavoro, istituzione o stato a carico del centro si faccia responsabile non solo dell’eventuale risarcimento sinistri ma anche di una mirata e applicata comunicazione effettiva dei rischi all’interno del laboratorio e tra colleghi.

    Articolo a cura di Alba L

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