Sai che i dati della tua impresa sono a rischio ? sai che hai bisogno di un server esterno per evitare qualsiasi spiacevole perdita dei file ?
Di solito quando la frittata informatica è fatta, esistono solo poche strade per un impresa :
- pregare il cielo di far parte di quel 2 % di aziende che riesce a recuperare i dati
- Fallire per via delle cause ricevute
- una via di mezzo
A parte il linguaggio un po sarcastico, non ho detto una cosa molto distante dalla realtà. Infatti è difficilissimo poter recuperare i dati persi o danneggiati o cancellati, se non si ha un server esterno, e la stragrande maggioranza delle aziende non riesce a proseguire l’ attività per la mancanza di dati , e perchè davvero potrebbero arrivare decine di richieste di risarcimento da parte dei clienti, visto che la normativa italiana obbliga le aziende ad avere un software per backup su server esterno ( in pratica un disaster recovery ).
Se credete che stia esagerando,vi copio qui il decreto legislativo che parla della normativa sull’ obbligatorietà del disaster recovery e di come vadano mantenuti diligentemente i dati relativi ai clienti :
“L’art 31 del D.lgs 196/2003 dice infatti:
I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati […] in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,…
Ma i chiari riferimenti all’adozione di misure specifiche per la memorizzazione preventiva (backup) dei dati non si concludono in questa norma di carattere generale. Infatti l’art. 34 comma 1-f del codice autorizza il trattamento con strumenti elettronici solo se sono previste una serie di misure minime di sicurezza tra cui l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino di disponibilità dei dati e dei sistemi.
Al semplice backup si aggiungono prescrizioni anche sul disaster recovery, con riferimento – per i dettagli tecnici – all’Allegato B al codice. L’art. 18 del documento impone che il salvataggio abbia almeno frequenza settimanale e l’art. 23 obbliga ad adottare misure di ripristino idonee a rendere i dati nuovamente accessibili nell’arco massimo di sette giorni dal disaster.
Tutti i provvedimenti presi dall’azienda devono inoltre essere riportati, secondo l’art.19, nel documento programmatico sulla sicurezza ”
Detto questo, non vi resta che capire se i vostri file sono al sicuro, per una corretta business continuity, anche per questo vi condivido qui un link dove potrete gratuitamente effettuare un test sullo stato di efficienza della vostra macchina informatica : http://www.timezeroteam.com/tzt_test_backup.php .
Un saluto Roberto