Con la legge 289 dell’11 ottobre 1990 è stata istituita l’indennità di frequenza a favore di bambini, non invalidi, ma che sono colpiti da patologie che richiedono una riabilitazione.
Le condizioni per l’ottenimento dell’indennità di frequenza possono essere riassunte come segue:
– Corrisponde a un importo mensile di circa 270 € e può essere erogato fino al compimento del 18^ anno di età a tutti i minori “ con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età ”. Tale difficoltà deve essere certificata da una commissione che emette l’indennità di frequenza, ovvero un certificato che attesta le reali condizioni di disagio del minore. Dal 2002 la Corte costituzionale con sentenza 467 ha reso fruibile l’indennità di frequenza anche ai minore da zero a tre anni, quindi frequentanti l’asilo nido .
– È necessario essere cittadino italiano o europeo residente in Italia oppure extracomunitario con regolare permesso di soggiorno.
– Deve essere certificata la frequenza a un centro di riabilitazione, di formazione professionale e a scuole di ogni ordine e grado.
I moduli di richiesta si trovano nelle asl di appartenenza e devono essere accompagnate dalla dichiarazione del neuropsichiatra che ha sottoscritto ‘indennità di frequenza al minore. Una parte del modulo è destinata al medico curante. Il tutto va consegnato o inviato con raccomandata alla asl di appartenenza che in cambio comunica tempestivamente la data di convocazione davanti alla commissione sanitaria.
Parte della documentazione che serve per la richiesta iniziale dovrà poi essere presentata annualmente per il rinnovo dell’indennità di frequenza.
Dalla data di accettazione all’effettivo ottenimento dell’indennità passano solitamente 3-4 mesi che vengono poi rimborsati con la prima erogazione.
L’indennità di frequenza prevede una serie di agevolazioni economiche, alcune delle quali variano da regione a regione, in merito all’acquisto ad esempio di materiale scolastico come pc o software, oppure una riduzione sull’importo dei ticket sanitari o ancora un aumento dell’importo dell’assegno familiare attraverso la compilazione del modulo ANF42. Queste informazioni sono comunque reperibili nella propria asl di appartenenza.
La legge che regola l’indennità di frequenza viaggia di pari passo con la legge 104/92 che invece regola le vere e proprie disabilità dei minori; le due leggi infatti possono venire integrate quando il minore in questione ha necessità particolari come l’insegnante di sostegno o nel caso in cui soffra di ulteriori patologie importanti.
Altre informazioni utili: scatti anzianità docenti, congedo parentale militari