5×1000, domande e risposte

Che costi ha il 5×1000?

Il 5×1000 non costa nulla. Il 5×1000 è infatti una parte dell’IRPEF e non una spesa aggiuntiva. Chi decide di non destinare a nessuno il 5×1000 versa comunque quella parte di IRPEF allo Stato.

8×1000 e 5×1000, sono legati tra loro ?

Non sono in alcun modo legati, sono due azioni distinte e non si escludono l’una con l’altra. Ogni contribuente può scegliere di devolvere l’8×1000 indipendentemente dalla possibilità di destinare il 5×1000.

Cosa devo fare esattamente affinché il mio contributo vada effettivamente alla onlus che ho scelto?

Il riquadro dedicato “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS” serve a questo. Basta specificare il codice fiscale della onlus scelta nello spazio sotto la firma.

È obbligatorio indicare il codice fiscale ?

Assolutamente no ma tenete conto che, senza specificare il codice fiscale della onlus la cifrà sarà suddivisa dallo stato proporzionalmente al numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria di quella indicata.

Il 5×1000 è deducibile?

No. Non avendo natura di donazione il 5×1000 non produce alcun beneficio a livello fiscale tra quelli di legge per le offerte benevole.

Anche chi non presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere a chi destinare il mio 5×1000?

Sì. Tutti coloro che hanno ricevuto il CUD scegliere di dedicare a qualcuno il 5×1000. Dovrà solo recarsi presso un ufficio postale o un CAF dove potrà consegnare gratuitamente la scheda indicante la destinazione del 5×1000, da allegare al modello CUD firmata e compilata. Dovrà essere consegnata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO.

La scheda dovrà essere consegnata in una busta chiusa su cui apporre:

– la dicitura “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”
– l’anno cui la certificazione si riferisce
– il proprio codice fiscale, il cognome e il nome.

Qual’è il termine per la consegna della dichiarazione dei redditi?

Cambia a seconda del tipo. Il 730 scade il 30/04/2013 se il modello viene presentato presso il datore di lavoro (se nell’elenco degli abilitati alla trasmissione del modello) il 31/05/2013 se il modello viene presentato presso un commercialista o un CAF.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Per il modello UNICO invece la scadenza dipende dalla forma di consegna. Il 01/07/2012 se il modello viene presentato in forma cartacea presso gli Uffici Postali e il 01/10/2012 se il modello viene consegnato per via telematica.

Tratto da: http://www.donailtuocinquepermille.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.