Studio Legale di Andrea Mascetti: le novità introdotte dalla delibera ANAC sul Project Financing

Studio Legale di Andrea Mascetti: come la delibera ANAC è intervenuta sul possesso dei requisiti di proponente e promotore nel Project Financing.

Andrea Mascetti

Studio Legale di Andrea Mascetti, ANAC: verifica requisiti del proponente propedeutica al procedimento

Per Project Financing si intende una procedura di affidamento per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità approvati dalle PA e finanziabili anche con capitali privati. È uno strumento che appartiene alla categoria dei contratti di partenariato pubblico-privato. Sul possesso dei requisiti del proponente è intervenuta recentemente l’ANAC. Lo Studio Legale di Andrea Mascetti ha offerto una panoramica sulle novità introdotte dalla delibera n. 295 del 13 aprile 2021 pronunciata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ambito di un procedimento di vigilanza avente ad oggetto la procedura di finanza di progetto ex art. 183, comma 15 e seguenti del d.lgs. 50/2016. La modifica più rilevante riguarda appunto la valutazione della sussistenza dei requisiti. L’ANAC ha infatti chiarito che, in una procedura di Project Financing, la verifica del possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima dell’approvazione della proposta. Inoltre, come spiegato nel contributo dello Studio di Andrea Mascetti, l’Autorità ha precisato che la valutazione “deve essere effettuata in concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche, dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata”.

Studio Legale di Andrea Mascetti: i dettagli del quadro normativo

Nel focus l’avvocato Paola Balzarini ricostruisce il quadro normativo della delibera, arrivando alla fonte dei requisiti richiesti da proponente e promotore. “L’ANAC ne ricava – scrive la collaboratrice dello Studio di Andrea Mascetti – che i proponenti nella procedura di project financing debbano possedere i requisiti previsti per il concessionario dall’art. 95 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del precedente Codice dei contratti pubblici), anche associando o consorziando altri soggetti”. Requisiti che dovranno essere autodichiarati, ha precisato l’ANAC, dal proponente in sede di formulazione della proposta e permanere fino alla stipulazione del contratto senza soluzione di continuità. Come anticipato, tali requisiti andranno verificati prima dell’approvazione della proposta. “La loro mancanza ab origine – riporta l’analisi effettuata dallo Studio di Andrea Mascetti – non può essere superata dalla successiva costituzione della società di progetto dopo l’aggiudicazione eventualmente con i soggetti dotati dei requisiti richiesti”. Un quadro che offre una garanzia allo stesso proponente/promotore, “nonché – si legge nella delibera – della successiva procedura di gara alla quale sarà invitato il proponente il quale potrà esercitare il diritto di prelazione”.