Procedimento disciplinare: la violazione del termine a difesa o l’omessa audizione integra solo una violazione formale

In caso di licenziamento irrogato all’esito di procedimento disciplinare, l’eventuale violazione del termine a difesa o l’omessa audizione del lavoratore integra esclusivamente una “irregolarità” procedimentale, come tale punibile ai sensi dell’art. 18, co. 6, con la cd. tutela indennitaria debole (risarcimento da 6 a 12 mensilità).

E’ quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro num. 18136/2020 che “vanta” anche altri precedenti (Cassazione. 16265/15 oppure Cassazione. 32607/18).

Secondo la Corte, infatti, le predette violazioni, non influendo sul diritto di difesa del lavoratore, non sarebbero tanto gravi da inficiare la validità e l’efficacia del licenziamento.