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  • La perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva

    Il Tribunale di Chieti fa chiarezza sugli effetti del DURC irregolare

    Finalmente gli sforzi del nostro studio, condotti con articoli, saggi, convegni e cause hanno prodotto il primo importante risultato: la perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva.

    Lo ha sancito, per la prima volta con una chiarezza lapalissiane e dovizia di argomentazioni, il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 276/2020 del 03.11.2020, secondo cui la perdita dei benefici contributivi disposta ai sensi dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 a causa dell’emissione di un DURC negativo non può avere effetto retroattivo, ma può operare esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC, non anche per i periodi precedenti.

     

    La sentenza si mostra particolarmente importante in quanto pone un ulteriore freno ad una prassi ormai diffusa dell’INPS che, anche nei casi di irregolarità contributiva protratta per pochi giorni e per inadempienze di poche centinaia di euro, dispone la revoca integrale dei benefici contributivi sin dal loro iniziale riconoscimento. Accadeva così che aziende perfettamente regolari dal punto di vista contributivo ricevano sanzioni di decine di migliaia di euro per aver ritardato anche di un solo giorno la regolarizzazione della loro situazione, violando il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’invito a regolarizzare.

     

    Il Giudice del Lavoro di Chieti, al contrario, ha affermato che il requisito per godere di detti benefici non è l’assenza di inadempienze ma il possesso del Documento, per cui la revoca dei benefici può essere disposta esclusivamente per il periodo in cui la società si è effettivamente trovata sprovvista di DURC, ovvero dalla scadenza dei 15 giorni previsti nell’invito a regolarizzare e comunque fino alla effettiva regolarizzazione della situazione contributiva (e, dunque, fino al rilascio di un nuovo DURC regolare).

     

    La pronuncia si inserisce in un recente filone giurisprudenziale, nell’ambito del quale diversi Giudici di merito di tutta Italia stanno concordemente ritenendo illegittima tale condotta dell’INPS. Anche se la sentenza di Chieti si distingue, lo si ripete, per chiarezza e ricchezza di motivazioni.

    Ovviamente ciò non basterà per ottenere un cambio immediato delle prassi INPS ma è l’ennesima dimostrazione che esse non devono essere accettate supinamente e che possono essere ribaltate mediante il contenzioso giudiziario.

  • Comporto: licenziamento illegittimo se il prestatore vuole continuare la malattia con le ferie

    Non viene superato il periodo di comporto quando il prestatore – con l’approssimarsi della fine della malattia – chieda al proprio datore di lavoro un periodo di ferie.

    Infatti, se il lavoratore (ancora in malattia) richiede, in prossimità della scadenza del periodo di comporto, un periodo di ferie (non accordate), allo scopo di sospendere il decorso di periodo di comporto, il decorso del comporto si interrompe.

    Per questo motivo, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la ragione oggettiva per cui non avrebbe potuto concedere la richiesta di ferie.

    Questo è quanto statuto di recente dalla Cassazione, Sez. Lav. con l’ordinanza n. 19062/20.

  • Procedimento disciplinare: la violazione del termine a difesa o l’omessa audizione integra solo una violazione formale

    In caso di licenziamento irrogato all’esito di procedimento disciplinare, l’eventuale violazione del termine a difesa o l’omessa audizione del lavoratore integra esclusivamente una “irregolarità” procedimentale, come tale punibile ai sensi dell’art. 18, co. 6, con la cd. tutela indennitaria debole (risarcimento da 6 a 12 mensilità).

    E’ quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro num. 18136/2020 che “vanta” anche altri precedenti (Cassazione. 16265/15 oppure Cassazione. 32607/18).

    Secondo la Corte, infatti, le predette violazioni, non influendo sul diritto di difesa del lavoratore, non sarebbero tanto gravi da inficiare la validità e l’efficacia del licenziamento.

  • Contratti di secondo livello: le indicazioni INL sull’obbligo di deposito

    I contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, devono essere depositati telematicamente: solo in questo modo è possibile usufruire di benefici contributivi e fiscali e, soprattutto, derogare efficacemente a legge e CCNL (un esempio concreto sono i contratti di prossimità). È quanto previsto dall’INL con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020.

    Il deposito in via telematica deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di II livello.

    L’INL che, con tale circolare ha introdotto un obbligo non previsto dalla legge, ha però opportunamente specificato che tale “nuova” regola si applichi solo ai contratti stipulati o rinnovati a partire dalla data del 30 luglio 2020.

  • Jobs Act: in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata solo all’anzianità di servizio

    La Corte costituzionale, in data 24 giugno 2020, ha dichiarato incostituzionale l’inciso dell’art. 4, d. lgs. 23/2015 “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

    La Corte, quindi, ha ritenuto incostituzionale la norma in questione nella parte in cui ancorava l’importo dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, al mero requisito dell’anzianità di servizio.

    Tale pronuncia – la cui motivazione non è ancora stata pubblicata – segue la n. 194/2018 che, invece, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 d. lgs. 23/2015.

    Questa, invece, la norma modificata:

    DLT 04/03/2015, n. 23

    Art. 4.  Vizi formali e procedurali

    1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  • Iscrizione del socio nella Gestione Commercianti: alcune precisazioni sul concetto di prevalenza

    La domanda non è certamente rivolta agli operatori del settore, bensì ad una giurisprudenza, soprattutto di legittimità, sempre più ondivaga che, dopo 7 anni dall’”esordio” dell’Operazione Poseidone, non è ancora riuscita a stabilire con certezza le caratteristiche che deve possedere il lavoro del socio affinché scatti l’obbligo contributivo nella Gestione Commercianti.

    In giurisprudenza, ad oggi, è infatti dubbio se l’obbligo contributivo del socio nei confronti della Gestione Commercianti scatti laddove il lavoro prestato dal medesimo all’interno dell’impresa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa oppure rispetto alle altre attività esercitate dal socio. È dubbio, quindi, se il concetto di prevalenza vada inteso in senso oggettivo (riferendosi, cioè, agli altri fattori produttivi) oppure in senso soggettivo (riferendosi, cioè, alle varie ed eventuali attività lavorative effettuate dal socio). Da ultimo, infatti, si registra la sentenza n. 28434 del 5.11.2019 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, nel verificare la legittimità dell’iscrizione di un socio – amministratore di una società commerciale nella Gestione Commercianti, ha avuto modo di interpretare il concetto di “prevalenza”, aderendo a quella giurisprudenza – oggi maggioritaria – che compara il lavoro con gli altri fattori produttivi dell’impresa per verificarne la prevalenza.

    Come noto, l’art. 1 della L. 1397/1960 prevede l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti per gli esercenti di piccole imprese commerciali in presenza di quattro requisiti, fra i quali rientra la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lett. c). Ed è proprio su questo concetto di prevalenza che la giurisprudenza ha mostrato tutte le sue incertezze, non riuscendo a fornirne un’interpretazione univoca. Il problema non avrebbe dovuto nemmeno porsi, laddove la giurisprudenza di legittimità successiva si fosse uniformata alla sentenza n. 3240/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che – dopo un breve excursus storico normativo della Gestione Separata e della Gestione Commercianti – interpretò il concetto di prevalenza riferendolo agli altri fattori produttivi dell’impresa. Dopo tale pronuncia, altre hanno aderito a tale orientamento, ribadendo la necessità di valutare il carattere della prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi – naturali, materiali e personali – dell’impresa (fra tutte, Cass. 26 agosto 2016, n. 17370; Cass. 30 dicembre 2016).

    Altre, invece, discostandosi diametralmente dalle Sezioni Unite, hanno ritenuto che il requisito della prevalenza debba essere inteso facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto e non già comparando l’attività lavorativa con tutti gli altri fattori produttivi dell’impresa (Cass. 04 maggio 2018, n. 10763; Cass. 19 luglio 2018, n. 19273; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4440).  Con la pronuncia in commento, infine, la Corte di Cassazione aderisce nuovamente al primo orientamento, effettuando una comparazione fra il lavoro del socio e gli altri fattori produttivi dell’impresa. Ad avviso di chi scrive, sembra giunto il momento di sperare in un nuovo

    intervento delle Sezioni Unite che faccia chiarezza una volta per tutte: gli operatori del settore e, in particolare, i consulenti del lavoro che devono decidere se iscrivere o meno un soggetto alla Gestione Commercianti, devono poter consigliare con “cognizione di causa”, consapevoli di quali elementi valutare e comparare, senza successivamente rischiare di esporre il cliente a pretese creditorie dell’INPS la cui fondatezza o infondatezza dipende esclusivamente dall’orientamento di un particolare magistrato.

  • Opposizione a ordinanza ingiunzione: rimessa alle Sezioni Unite la decisione sulla competenza in materia lavoristica

    Giunge finalmente a una svolta l’annosa battaglia processuale condotta in prima fila dal nostro Studio per l’attribuzione delle controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione alla cognizione del giudice specializzato del lavoro.

    Quando tutti gli uffici giudiziari attribuivano queste cause alle sezioni civili, noi abbiamo continuato imperterriti a proporle innanzi alle sezioni lavoro, ottenendo varie pronunce che ora hanno prodotto un effetto importante, probabilmente decisivo.

    La Sesta sezione della Corte di Cassazione, infatti, sposa interamente la nostra tesi (competenza del giudice del lavoro e quindi inapplicabilità della sospensione feriale dei termini) ma, per l’importanza della questione, pur in mancanza di un vero e proprio contrasto, la rimette al primo presidente perché valuti la rimessione alla Sezioni Unite.

    Se l’orientamento della Sesta Sezione sarà confermato (e sarà così vista l’inusitata profondità dell’analisi e la copiosità delle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione) le opposizioni a ordinanze ingiunzioni afferenti le sanzioni in materia lavoristica non saranno più decise dal giudice civile ma dal loro giudice naturale, quello specializzato in materia di lavoro.

     

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