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  • Appalti: distinzione tra “leggeri” e “pesanti” ai fini della verifica della genuinità

    La Corte di Cassazione – con Sentenza dell’8 luglio 2020, n. 14371 – ribadendo un orientamento che si va sempre più consolidando, opera una distinzione fra appalti “leggeri” e appalti “pesanti”.

    I primi, che comportano l’uso di pochi mezzi e un prevalente apporto di manodopera, sono genuini se il potere organizzativo e direttivo sulla manodopera è esercitato dall’appaltatore. Negli appalti cd. pesanti, invece, quelli in cui l’apporto in termini di capitale e attrezzature è preponderante rispetto a quello della manodopera, non è sufficiente il mero esercizio del potere direttivo e l’appalto è genuino solo se l’appaltatore concorre in modo rilevante anche a tali apporti.

    Di tali statuizioni della Corte di Legittimità occorrerà tener massimo conto nella stesura dei contratti di appalto.

  • Procedimento disciplinare: la violazione del termine a difesa o l’omessa audizione integra solo una violazione formale

    In caso di licenziamento irrogato all’esito di procedimento disciplinare, l’eventuale violazione del termine a difesa o l’omessa audizione del lavoratore integra esclusivamente una “irregolarità” procedimentale, come tale punibile ai sensi dell’art. 18, co. 6, con la cd. tutela indennitaria debole (risarcimento da 6 a 12 mensilità).

    E’ quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro num. 18136/2020 che “vanta” anche altri precedenti (Cassazione. 16265/15 oppure Cassazione. 32607/18).

    Secondo la Corte, infatti, le predette violazioni, non influendo sul diritto di difesa del lavoratore, non sarebbero tanto gravi da inficiare la validità e l’efficacia del licenziamento.

  • Il licenziamento in caso di somministrazione irregolare di manodopera

    In caso di somministrazione irregolare, tutti gli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro apparente (vale a dire il somministratore) nella costituzione o nella gestione del rapporto di lavoro si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, eccezion fatta per il licenziamento.

    Questo è il contenuto dell’art. 80 bis, DL 34/2020 (introdotto dalla L. di conversione 77/2020) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 38, comma 3, del Dlgs 81/2015.

    In pratica, se un lavoratore contestasse in giudizio la regolarità della somministrazione (cessata con un licenziamento irrogato dall’agenzia di somministrazione) e all’esito del giudizio venisse accertata tale irregolarità, il lavoratore verrebbe riconosciuto come dipendente del committente. Quest’ultimo però – in virtù della norma di interpretazione autentica innanzi richiamata – non potrebbe far valere il licenziamento effettuato dal somministratore, ritrovandosi, così, un rapporto di lavoro ancora in corso da cessare con un nuovo provvedimento di recesso.

  • Contratti di secondo livello: le indicazioni INL sull’obbligo di deposito

    I contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, devono essere depositati telematicamente: solo in questo modo è possibile usufruire di benefici contributivi e fiscali e, soprattutto, derogare efficacemente a legge e CCNL (un esempio concreto sono i contratti di prossimità). È quanto previsto dall’INL con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020.

    Il deposito in via telematica deve avvenire obbligatoriamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di II livello.

    L’INL che, con tale circolare ha introdotto un obbligo non previsto dalla legge, ha però opportunamente specificato che tale “nuova” regola si applichi solo ai contratti stipulati o rinnovati a partire dalla data del 30 luglio 2020.

  • Rapporto di Agenzia: non è applicabile l’Art. 2113 quando l’agente è una società

    Le transazioni sottoscritte tra azienda preponente ed il proprio agente non necessitano delle cd. sedi protette previste dall’art. 2113, nell’ipotesi in cui l’agente (o comunque il lavoratore autonomo) abbia la “veste giuridica” della società, sia essa di capitali o di persone, anche se irregolare o di fatto, oppure sia comunque organizzato secondo criteri imprenditoriali.

    In tali casi, infatti, la giurisprudenza esclude che sussista il requisito della personalità prevalente della prestazione e dunque non è necessaria l’applicazione del 2113 c.c.

    È tuttavia possibile per l’agente fornire la prova contraria, ovvero dimostrare che la prestazione d’opera è avvenuta con modalità prevalentemente personali.

  • Sicurezza-lavoro: cosa rischiano le aziende che riaprono nella fase 2

    L’avv. Francesco Stolfa, direttore scientifico del Centro Studi dell’ANCL di Bari “Vincenzo e Francesco Leggiadro”, docente di Igiene e Sicurezza del Lavoro nel Master in Diritto del Lavoro e Relazioni Sindacali dell’Università di Bari “A. Moro”, analizza i rischi che corrono le aziende alla riapertura durante la Fase 2, in materia di sicurezza lavoro.

    Analizza i poteri che hanno gli ispettori e le sanzioni che possono applicare. In caso di contagio chiarisce i casi in cui può essere ravvisata una responsabilità penale o civile del datore di lavoro, evidenziando che i presupposti di tale responsabilità sono ben diversi da quelli della tutela assicurativa INAIL cha ha equiparato il contagio a infortunio sul lavoro.

    In allegato il testo del contributo a firma dell’Avv. Stolfa.

  • Decreto Rilancio: ecco le principali novità in materia di lavoro

    Con l’avvio della Fase 2 a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, il mondo del lavoro conosce un processo di cambiamento radicale e repentino senza precedenti.

    Dopo un iter di approvazione lungo e travagliato, anche sotto il profilo politico, in data 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 34/2020, il cd. “Decreto Rilancio“.

    Nel documento allegato, si analizzeranno le principali novità introdotte in materia di lavoro e si cercherà di offrire alle imprese ed ai loro professionisti una interpretazione “prudente” delle norme introdotte, molto spesso redatte in maniera “infelice” dal legislatore.

    DECRETO RILANCIO relazione.pdf

     

  • Iscrizione del socio nella Gestione Commercianti: alcune precisazioni sul concetto di prevalenza

    La domanda non è certamente rivolta agli operatori del settore, bensì ad una giurisprudenza, soprattutto di legittimità, sempre più ondivaga che, dopo 7 anni dall’”esordio” dell’Operazione Poseidone, non è ancora riuscita a stabilire con certezza le caratteristiche che deve possedere il lavoro del socio affinché scatti l’obbligo contributivo nella Gestione Commercianti.

    In giurisprudenza, ad oggi, è infatti dubbio se l’obbligo contributivo del socio nei confronti della Gestione Commercianti scatti laddove il lavoro prestato dal medesimo all’interno dell’impresa sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa oppure rispetto alle altre attività esercitate dal socio. È dubbio, quindi, se il concetto di prevalenza vada inteso in senso oggettivo (riferendosi, cioè, agli altri fattori produttivi) oppure in senso soggettivo (riferendosi, cioè, alle varie ed eventuali attività lavorative effettuate dal socio). Da ultimo, infatti, si registra la sentenza n. 28434 del 5.11.2019 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, nel verificare la legittimità dell’iscrizione di un socio – amministratore di una società commerciale nella Gestione Commercianti, ha avuto modo di interpretare il concetto di “prevalenza”, aderendo a quella giurisprudenza – oggi maggioritaria – che compara il lavoro con gli altri fattori produttivi dell’impresa per verificarne la prevalenza.

    Come noto, l’art. 1 della L. 1397/1960 prevede l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Commercianti per gli esercenti di piccole imprese commerciali in presenza di quattro requisiti, fra i quali rientra la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lett. c). Ed è proprio su questo concetto di prevalenza che la giurisprudenza ha mostrato tutte le sue incertezze, non riuscendo a fornirne un’interpretazione univoca. Il problema non avrebbe dovuto nemmeno porsi, laddove la giurisprudenza di legittimità successiva si fosse uniformata alla sentenza n. 3240/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che – dopo un breve excursus storico normativo della Gestione Separata e della Gestione Commercianti – interpretò il concetto di prevalenza riferendolo agli altri fattori produttivi dell’impresa. Dopo tale pronuncia, altre hanno aderito a tale orientamento, ribadendo la necessità di valutare il carattere della prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi – naturali, materiali e personali – dell’impresa (fra tutte, Cass. 26 agosto 2016, n. 17370; Cass. 30 dicembre 2016).

    Altre, invece, discostandosi diametralmente dalle Sezioni Unite, hanno ritenuto che il requisito della prevalenza debba essere inteso facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto e non già comparando l’attività lavorativa con tutti gli altri fattori produttivi dell’impresa (Cass. 04 maggio 2018, n. 10763; Cass. 19 luglio 2018, n. 19273; Cass. 21 febbraio 2017, n. 4440).  Con la pronuncia in commento, infine, la Corte di Cassazione aderisce nuovamente al primo orientamento, effettuando una comparazione fra il lavoro del socio e gli altri fattori produttivi dell’impresa. Ad avviso di chi scrive, sembra giunto il momento di sperare in un nuovo

    intervento delle Sezioni Unite che faccia chiarezza una volta per tutte: gli operatori del settore e, in particolare, i consulenti del lavoro che devono decidere se iscrivere o meno un soggetto alla Gestione Commercianti, devono poter consigliare con “cognizione di causa”, consapevoli di quali elementi valutare e comparare, senza successivamente rischiare di esporre il cliente a pretese creditorie dell’INPS la cui fondatezza o infondatezza dipende esclusivamente dall’orientamento di un particolare magistrato.