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  • GIFFONI SEI CASALI SI CONTINUA A DEMOLIRE MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEMBRA FARE UN PASSO INDIETRO

    GIFFONI SEI CASALI SI CONTINUA A DEMOLIRE MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEMBRA FARE UN PASSO INDIETRO

     

    Correva l’ormai lontano 24 maggio 2007 quando il Responsabile dell’area urbanistica del Comune di Giffoni Sei Casali ordinava alla FA.PI SpA di procedere alla rimozione delle opere realizzate in forza della concessione edilizia numero 114 del 29.08.2002 che autorizzava la costruzione di un albergo ed una sala congressi con annessi parcheggi al piano interrato.

    Stando alla relazione redata dall’UTC in data 26.03.2007, venivano infatti contestate delle irregolarità urbanistiche che tali invece non erano ma sufficienti a far avviare la macchina della burocrazia che conduce ad una condanna penale di tutti i soggetti interessati e al conseguente ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Salerno sezione penale.

    Non sono stati sufficienti anni di continuo confronto con l’Amministrazione locale per cercare di dimostrare che le opere realizzate erano effettivamente quelle assentite con la Concessione edilizia del 2002 e le successive Conferenze di Servizi che avevano riconosciuto la legittimità degli interventi urbanistici eseguiti dalla Fa.PI prima e dalla COR.VILLAGE poi che ne aveva acquisito la titolarità.

    Solo oggi, a distanza di oltre dieci anni, quando la demolizione è ormai in corso e gravano sulle spalle dei cittadini, decine di milioni di euro richiesti dalla ditta incaricata dell’abbattimento, l’Amministrazione, nella persona del suo Responsabile di settore sollecitato dal Sindaco per stabilire la congruità dei costi per l’abbattimento, ha infine preso atto che “a partire dalla proposta di DIA del 2 gennaio 2006 si sono succeduti una serie di atti e procedure assolutamente discutibili, alcuni dei quali sicuramente censurabili dal punto di vista del rispetto dei disposti normativi in ambito urbanistico attuativo, non ultimo l’intervento a diverso titolo delle differenti figure istituzionali che hanno determinato condizioni di inattuabilità dell’intervento edilizio e per le quali andranno sicuramente affrontati e chiariti i diversi aspetti legati sia alla legittimità formale degli atti, sia ai contenuti nelle diverse fasi procedimentali” (cfr. Nota prot. 7298 del 19.08.19).

    E ancora, nello stesso testo si legge:” il cambio di destinazione urbanistica in ZTO Turistico-Alberghiera era già avvenuto con la prima conferenza di servizi e non si vede quale altra destinazione avrebbe potuto assumere con la destinazione extra alberghiera proposta in variante dal titolare del diritto edificatorio. (…) la variante proposta è di sicuro compatibile con la destinazione turistica ricettiva assentita in variante e divenuta definitivamente esecutiva: si tratta, di fatto, di un endoprocedimento che non comporta alcuna variante urbanisticamente rilevante

    Nel caso in esame – continua il Responsabile Tecnico del Comune di Giffoni Sei Casali – la destinazione d’uso proposta con la DIA del 02.01.2006 quale variante in corso d’opera, sarebbe stata immediata quanto naturale considerarla compatibile con la destinazione ZTO già consolidata come turistico ricettiva piuttosto che da collocare in aree di diversa destinazione di PRG

    Detta in parole povere: LA DEMOLIZIONE È ILLEGITTIMA !! LA CONDANNA DELLA FAMIGLIA NOSCHESE IN SEDE PENALE È ILLEGITTIMA e oltre a rendersi immediato un intervento delle Autorità preposte, in primis il Sindaco, per porre fine ad una simile, inequivocabile ingiustizia, occorre che la cittadinanza tutta, scenda in campo per garantire che tutti i danni subiti vengano risarciti.

    Si tratta di un’ingiustizia che grida vendetta; di milioni di euro buttati al vento; di una vita intera spesa per migliorare le condizioni di vita in un piccolo paesino della provincia di Salerno e per questo, il sig. Giuseppe NOSCHESE si è rivolto allo Studio Legale dell’Avv. Gelsomina CIMINO del Foro di Roma per smascherare finalmente l’indifferenza, la superficialità e non ultimo l’ignoranza di diverse figure istituzionali che negli anni si sono avvicendate mal interpretando e mal applicando una normativa di una chiarezza cristallina, laddove già da anni si era dato corso ad una modifica ZTO favorendo la creazione di strutture turistico-ricettive che certo avrebbero dato nuovo lustro a quel paesino e che invece, forse per semplice negligenza, ma certo a spese della collettività tutta, si è trasformata in un ammasso di pietre polverizzate dall’ostracismo.

    E mentre increduli i veri protagonisti di questa orripilante scena onirica, assistono inermi si chiede addirittura che l’intera “sudditanza” con grato animo, accetti tutto ciò che “il Sovrano si compiaccia di ottriargli”

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  • IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE I RUOLI: Il cliente non chiede l’offerta dell’Avvocato ma il suo merito

    IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE I RUOLI: Il cliente non chiede l’offerta dell’Avvocato ma il suo merito

    “L’ITALIA PAESE DI SANTI, POETI E AVVOCATI”: IL PAPA PREFERISCE CONFONDERE I RUOLI

    L’intervento del Sommo Pontefice al corso “Matrimonio e Famiglia” tenutosi in San Giovanni in Laterano e conclusosi solo alcuni giorni fa con parole pesanti verso gli Avvocati apostrofati come “approfittatori e speculatori” della lite coniugale, non può che suscitare qualche riflessione.
    Com’è noto, Papa Bergoglio con le due Lettere “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et misericors Iesus” ha riformato i processi di nullità del matrimonio canonico sia per il rito latino che per quello orientale: sono state quindi introdotte procedure più snelle e, soprattutto, è stata contemplata la gratuità della procedura, salvo una “giusta e dignitosa” retribuzione degli operai del Tribunale.
    D’altro canto, sul piano deontologico, l’art. 49, § 2, delle Normare Romanae Rotae Tribunalis prescrive infatti che “procuratorum advocatorumque emolumenta non alia admittantur, quam quae sunt probata”. In sostanza, è vietato al patrono di percepire, o anche solo pattuire, compensi esagerati per la propria opera professionale.
    Ma nel corso dell’intervento alla Basilica di San Giovanni, il Papa si è spinto oltre, invitando gli Avvocati all’ascolto dei coniugi e soprattutto, ad ammonire i coniugi in crisi dall’affidarsi ad Avvocati che “in queste situazioni di crisi pensano solo al guadagno che possono trarre” e quindi il monito “Bisogna difendere le coppie dalle mani di alcuni avvocati!”
    Il diritto di famiglia costituisce senz’altro un settore particolare, che porta l’avvocato ad occuparsi di situazioni delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati, costretti a vivere situazioni di profonda sofferenza e disagio. In molti casi, peraltro, le vicende vedono il coinvolgimento dei minori, la cui tutela e il cui interesse assumono importanza prioritaria ed esigono l’adozione di particolari cautele.
    Si ritiene pertanto che, soprattutto nel diritto di famiglia, l’avvocato non debba limitarsi al rispetto delle regole procedurali a difesa del proprio assistito, ma debba “valutare le conseguenze” del proprio operato, nel senso che occorre “chiedersi cosa accada se agiamo in un determinato modo ovvero se non compiamo determinate azioni e nei confronti di chi si producano tali conseguenze (A. MARIANI MARINI Deontologia e responsabilità sociale: l’avvocato del minore).
    D’altro canto, il nuovo Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31.01.2014, contiene alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica il comportamento dell’avvocato in materia familiare e minorile, prevedendo ad esempio (art. 68, co. 4) il divieto assoluto, senza limiti temporali, per l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi, di assistere un coniuge o un convivente della coppia in controversie successive tra i medesimi.
    Se questa è la normativa – sia nell’ambito del diritto canonico che in quello statutario – cui l’Avvocato DEVE attenersi (prevedendo anche la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale), davvero non si comprende come il Papa abbia potuto invocare la difesa delle coppie da “alcuni avvocati”, appellandosi ora agli obblighi di tipo etico-sociale, ora alla gratuità dell’impegno professionale, forse dimenticando che attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, la difesa tecnica viene assicurata anche ai soggetti economicamente disagiati.
    Né d’altronde, in nome dell’obbligo di lealtà e correttezza verso il cliente, si può dare ingresso a forme di coercizione della volontà, dissuadendo dalla separazione coppie in crisi che troppo spesso assurgono alle prime pagine della cronaca nera intrafamiliare.
    E allora, come membro e parte attiva dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dico SI all’apertura verso la famiglia come centro di affetti; SI al rispetto della responsabilità genitoriale ma favorire una serena separazione è sicuramente obbligo dell’avvocato che abbia percepito, nel dispiegarsi della crisi coniugale, il pericolo di un acuirsi delle tensioni.
    Difendere il significato di Famiglia ad ogni costo; dissuadere separazioni che possono assurgere a tragedie, non solo non è compito dell’Avvocato (e forse più opportunamente del Ministro del culto che dovrebbe conoscere, attraverso la confessione, l’animo profondo dei fedeli) ma è contrario al principio di lealtà e verità, il tentativo di sopraffazione della volontà altrui e, anzi, l’Avvocato, attraverso gli strumenti raccolti dall’esperienza, ben può e deve favorire un pacifico sgretolarsi del nucleo familiare, sempre tutelando gli interessi degli eventuali soggetti minorenni coinvolti, laddove intravveda il rischio di condotte violente e di maltrattamenti ai danni delle persone più deboli.
    La società di oggi è purtroppo caratterizzata sempre più pesantemente dallo sgretolarsi del valore FAMIGLIA: i casi di femminicidio, di pedofilia (e la Chiesa ne conosce non pochi…!!), di stalking sono sempre più numerosi e allora, preoccuparsi di quanto costi una consulenza, piuttosto che affidarsi alla preghiera in Dio, sembra invece tradire il monito di Sant’Agostino ne “Il discorso del Signore sulla Montagna”: Non perché voglio un regalo, ma perché ritengo necessario il merito.
    Il cliente non chiede l’offerta dell’Avvocato ma il suo merito.

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    papa francesco

  • La condotta persecutoria realizzata attraverso Facebook costituisce reato

    Facebook: La condotta persecutoria realizzata attraverso i social network costituisce reato
    ATTI PERSECUTORI SUL WEB
    Con la Sentenza n. 57764/2017, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla tematica dei social network e sui risvolti penali che possono assumere alcune delle condotte perpetrate su internet.
    Il caso di specie: l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole di atti persecutori in danno della stessa.
    Il ricorrente lamentava carenza di motivazione nonché violazione di legge per diversi motivi: in primo luogo, i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla base delle sole affermazioni della parte offesa senza considerare le circostanze fattuali che avrebbero giustificato la condotta lesiva (ossia la rabbia conseguente alla rivelazione da parte della moglie dell’imputato di avere una relazione extraconiugale).
    In secondo luogo, secondo il ricorrente, non risultava provato lo stato d’ansia né il mutamento dello stile di vita della vittima.
    In terzo luogo non sarebbe possibile configurare il reato in esame quando la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.
    In relazione alle censure mosse dal ricorrente, la Corte, premettendo che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del racconto, osserva che i giudici di merito hanno compiutamente analizzato le condotte poste in essere dall’imputato e consistite nell’inoltro di sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti, escludendo che la protrazione delle condotte possa essere riconducibile a un moto rabbia dovuto alla rivelazione della relazione extraconiugale e dando compiuta motivazione delle ragioni per cui tali condotte non erano ascrivibili ad una mera percezione soggettiva della vittima.
    Per quanto riguarda, infine, la configurabilità del reato in esame laddove la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook, la Corte osserva che la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori, in relazione al fatto che l’attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa. Infatti, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti semplicemente non accedendo al profilo Facebook, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di contenuti, posto peraltro che l’apertura della pagina sul social network rappresenta solo una delle modalità con le quali si è estrinsecata la condotta persecutoria dell’uomo che, in più ha posto in essere un serie di condotte – invio sms e pubblicazione di vari post denigratori a carico della parte offesa – si da provocare stato d’ansia e mutamento delle abitudini di vita della vittima, tali da integrare il reato contestato.
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  • La Cassazione dice no ai telefonini in cabina elettorale

    La Cassazione dice no ai telefonini in cabina elettorale

    NESSUN TELEFONINO IN CABINA ELETTORALE
    Con la Sentenza n. 9400/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito la fattispecie punitiva prevista dall’art.1 del D.L. n. 96/2008, il quale stabilisce che durante le consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini; punendo con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 chi contravviene a tale disposizione.
    Nel caso affrontato dalla Corte Suprema, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale, pur confermando il giudizio di colpevolezza in relazione alla fattispecie imputata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato alla pena pecuniaria di euro 15.000 in luogo della pena detentiva.
    A sostegno del ricorso, la difesa del ricorrente obiettava che per la concreta applicazione della fattispecie incriminatrice, difettava nel caso de quo, la ritenuta condizione di procedibilità di cui al secondo comma della norma citata.
    In particolare, il ricorrente assumeva vizio di violazione di legge laddove non era stato valutato che nel caso de quo difettava l’invito del presidente di seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
    L’interpretazione offerta non ha tuttavia persuaso i Giudici di Legittimità che, al contrario, hanno confermato, richiamando il dato letterale della norma, che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo (Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stessa depositare le apparecchiature indicate al comma 1) e che il secondo e terzo comma, lungi da poter essere considerati condizione di procedibilità o punibilità del reato dettano solo oneri per il presidente di seggio, la cui inosservanza è priva di conseguenze penali.
    Tanto è vero che il quarto comma della citata norma, nel dettare la sanzione penale in caso di inosservanza, fa esclusivo riferimento alla condotta descritta al primo comma, e non già agli adempimenti posti a carico del presidente, dacchè è stata confermata la correttezza della decisione impugnata.
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  • la richiesta di aumento in bolletta agli utenti dall’autorità per l’energia è illegittima

    “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

    Nessun potere impositivo dunque in capo all’Autorità la cui Deliberazione N°50 del 1 febbraio 2018 deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalità di cui all’art. 23 Costituzione

    Con le Sentenze n. 5619 e 5620 pubblicate entrambe il 30.11.2017, il Consiglio di Stato interviene sulla questione – già lungamente dibattuta presso il TAR Lombardia che aveva affrontato la questione con diverse pronunce emesse tra il 2015 e il 2016 – relativa alla legittimità di diverse deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (d’ora in poi A.E.E.G.S.I.), con particolare riferimento al “codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, nella parte in cui “introduce una nuova disciplina in materia di garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti” e “dispone che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell’energia (c.d. “traders”) debbono prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica.
    La questione concerneva i corrispettivi degli oneri generali del sistema elettrico e alla possibilità che A.E.E.G.S.I. possa imporre ai traders obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento delle obbligazioni gravanti ex lege sui clienti, utenti finali del servizio.
    Per una migliore comprensione del thema decidendum, va premesso che “oneri generali di sistema” sono i costi relativi agli incentivi per le fonti rinnovabili e i costi da destinare a finalità sociali, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono fissati per legge e, ai sensi dell’art. 39, co. 3, del D.L. 83/2012 vengono fatturati dal Distributore verso il venditore che dovrà riversarli alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), oltre che alla società Gestore dei servizi Energetici.
    Conseguentemente tali oneri generali di sistema si ritrovano inclusi nella bolletta elettrica e vengono parametrati al costo effettivo dell’energia e del servizio reso in favore del consumatore finale: gli interventi di A.E.E.G.S.I. sono stati nel senso di prevedere, a carico dei traders (il soggetto che porta l’energia nelle singole case) e laddove il cliente finale fosse rimasto inadempiente, di fornire garanzie idonee in favore del distributore affinchè quest’ultimo non avesse a risentire della morosità accumulata dai clienti finali.
    Calcolando che il debito attuale in circa 1 miliardo di euro (ma la cifra è solo approssimativa),
    l’ A.E.E.G.S.I. dopo essersi vista annullare in sede giurisdizionale, le precedenti deliberazioni che volevano tale debito a carico dei Traders, ha adottato una Deliberazione a dir poco sconcertante e certo tale da pesare sulle tasche dei cittadini, per cui tutta la morosità accumulata dal 1° gennaio 2016 sarà posta a carico dei cittadini in regola con i pagamenti!
    A fondamento della Delibera (la n. 50 del 1° Febbraio 2018) l’Autorità ha posto l’esigenza di far fronte all’inadempimento dei venditori verso i distributori che tuttavia, hanno provveduto al pagamento verso la Cassa dei Servizi energetici Ambientali di quegli oneri di gestione che, tuttavia, stando alle pronunce della giustizia amministrativa, devono restare a carico degli Utenti Finali.
    “Un gioco di parole per salvaguardare i Potenti a spese dei cittadini onesti e rispettosi degli impegni assunti”
    Cerchiamo di fare ordine:

    il risultato finale di oltre dieci procedimenti aperti presso il TAR Lombardia e culminati presso il Consiglio di Stato, è stato nel senso di precisare che i poteri attribuiti all’Autorità, sono quelli previsti dall’art. 2, co. 12, lett. e) della Legge n. 481/1995stabilisce e aggiorna… le tariffe di base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare…la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 1″e, soprattutto, ha escluso che l’Autorità, in forza della disposizione richiamata, possa ritenersi autorizzata ad intervenire a gamba tesa sui rapporti contrattuali tra distributore e venditore o tra questi e il cliente finale.
    La sentenza del Consiglio di Stato – che pure, nella deliberazione n. 50/18, è stata assurta dall’Autorità, come presupposto fattuale da cui far discendere la “nuova” imposizione a carico dei cittadini – richiamando l’art. 3, comma 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 79/99, ha piuttosto ribadito che l’Autorità ha SOLO il potere di individuare gli oneri generali di sistema, con “conseguente adeguamento del corrispettivo” relativo all’accesso e all’uso della rete di trasmissione.
    Nessun potere impositivo dunque in capo all’Autorità la cui Deliberazione deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalità di cui all’art. 23 Costituzione (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”) e norme di estrazione comunitaria che impongono il rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, da considerarsi come principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
    In definitiva, la conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, si ribadisce, di segno contrario alle affermazioni contenute nell’ultima Deliberazione di A.E.E.G.S.I., è nel senso di escludere alcun potere impositivo a carico dell’Autorità o di un terzo che non sia espressamente prevista dalla legge (e che si possa essere obbligati a pagare debiti altrui non è previsto da alcuna legge né nazionale né sovranazionale!); e soprattutto, nel dare atto che l’attuale compendio normativo evidenzia il “difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell’inadempimento dei clienti finali”.
    Un vuoto normativo dunque, che impone un intervento del legislatore e non certo un colpo di coda ad opera di un’Autorità Amministrativa Indipendente a tutela dei poteri forti e – come sempre – a discapito dell’anello più debole della filiera.
    Procedendo di questo passo, dopo il canone RAI, dopo gli oneri dell’energia, ci si dovrà forse aspettare che il cittadino onesto debba sostenere anche tutti i debiti per tasse non pagate da altri; per canoni di locazione delle case popolari; per sanzioni amministrative e chissà che altro ancora!?
    È evidente che ammettere, legittimandolo, un sistema impositivo siffatto, significherebbe stravolgere, anzi, abbattere il sistema di garanzie sotteso alla Carta Costituzionale e alle norme di rango sovranazionale che vogliono il Cittadino al centro del sistema di tutele e guarentigie a difesa della personalità umana.
    “Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi”
    Studio Legale Gelsomina Cimino

    http://studiolegalecimino.eu/laumento-bolletta-voluto-dallautorita-illegittimo/

  • Pamela, Nicolina e Noemi – Tre vite spezzate

    PAMELA,NICOLINA E NOEMI TRE VITE SPEZZATE

    Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui dei giovani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. “La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato” (Elie Wiesel)

    Noemi, Nicolina e da ultimo Pamela: quanti giovani devono ancora sentirsi strappati alla vita? A quali atroci sofferenze dobbiamo ancora assistere? A quale livello di brutalità, ormai sempre crescente, dobbiamo essere pronti, prima che qualcuno che ha il dovere di prevenire, assistere e tutelare si assuma le responsabilità delle proprie azioni?

    Si fa politica nei grandi Palazzi ma la vita si svolge per strada!

    Si parla di futuro per i giovani, ma i nostri figli si ritrovano soli di fronte al loro aguzzino!

    Tre vite spente in una manciata di minuti e talvolta, forse troppo spesso, ci si è accaniti contro le mamme che non hanno saputo proteggerle: possiamo proteggere un figlio ancora in grembo ma non possiamo impedire ai nostri figli adolescenti di vivere la loro vita, quando già si è fatto di tutto per infondere loro i valori in cui abbiamo sempre creduto.

    Famiglia; Amicizia; Rispetto; Lealtà; Tolleranza; Stato.

    Già lo Stato, le Istituzioni: i Servizi Sociali nel caso di Noemi e Nicolina; le Autorità di Pubblica Sicurezza nel caso di Pamela.

    Lucio, Antonio e Innocent conserveranno nei loro occhi l’ultimo sguardo della loro vittima; ma Servizi Sociali e Autorità di Pubblica Sicurezza, che avevano il potere e il dovere di intervenire, permettendo a quei tre Angeli di vivere ancora, dovranno portare sul cuore e sulla coscienza, il ricordo di un’intera vita che non ci sarà più.

    GELSOMINA CIMINO

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  • TRASFERIMENTO LEGGE 104/1992: Legittimo il rifiuto del dipendente al trasferimento se gode delle tutele previste dalla legge

    TRASFERIMENTO LEGGE 104/1992: Legittimo il rifiuto del dipendente al trasferimento se gode delle tutele previste dalla legge 

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    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, si è espressa sulla questione della possibilità o meno di trasferire il lavoratore dipendente che usufruisca dei permessi ex legge 104/1992 per assistere un familiare disabile.
    Il caso, nella specie, ha riguardato il ricorso di un lavoratore (dipendente presso un carcere, addetto alla mensa) il quale si era visto licenziare a seguito di un suo rifiuto ad essere trasferito in altra sede aziendale, seppur questa nuova unità era distante pochi chilometri dalla precedente e, comunque, entro lo stesso Comune.
    Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento. Per entrambi i giudici del merito, infatti, sebbene il lavoratore fosse in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/1992, il trasferimento doveva ritenersi legittimo.
    La pronuncia della Cassazione che accoglie il ricorso del lavoratore, assume rilievo in quanto afferma un importante principio di diritto: il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché verrebbe violato il più rigoroso regime di protezione di cui egli gode per il fatto che assiste un familiare in situazione di handicap.
    Viene chiarito, pertanto, che, nel valutare il trasferimento del dipendente che fruisce dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili, non può operare il riferimento posto dall’articolo 2103 del codice civile al concetto di unità produttiva (“Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.).
    Il riconoscimento al lavoratore dello speciale regime di protezione ha come obiettivo la tutela del diritto del congiunto a mantenere invariate condizioni di assistenza nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione oltre che dalla Carta di Nizza (che salvaguarda il diritto dei disabili di beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 in materia di protezione dei disabili.
    Ed infatti, alla luce delle richiamate fonti, sostengono gli Ermellini: “L’efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza, per quanto rileva nella fattispecie in esame, anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza.”.
    In buona sostanza, per la Cassazione il lavoratore che usufruisce dei permessi della richiamata legge, ha il diritto di scegliere la propria sede di lavoro, che solitamente sarà la più vicina al domicilio del disabile da lui assistito. Inoltre, egli non potrà essere trasferito in un’altra sede dell’azienda senza che abbia dato il proprio consenso.
    E lo stesso principio – in deroga al citato art. 2103 c.c. – vale anche se il trasferimento non comporta lo spostamento ad una nuova unità produttiva o si realizza nell’ambito dello stesso Comune.
    Orbene, in questo contesto, volto a chiarire i vincoli legati al trasferimento del lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104/92, l’unico limite che la Suprema Corte individua è quello che si verifica quando il datore di lavoro dimostri l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, le quali impediscono una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro. Per cui il datore di lavoro dovrà dimostrare che tali ragioni possono essere soddisfatte solo con il trasferimento del lavoratore in questione. Il trasferimento infine potrà avvenire in caso comprovato di incompatibilità ambientale del dipendente o per la definitiva soppressione del posto di lavoro.
    Per la Cassazione, diviene fondamentale valorizzare al massimo le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore nel momento in cui si effettua il necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro “occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.
    La Corte d’appello dovrà quindi tornare a pronunciarsi sulla vicenda, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione con la sentenza in commento, che possono così sintetizzarsi: “Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all’art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte” .
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  • DIPENDENTI PUBBLICI: AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO

    DIPENDENTI PUBBLICI: AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO

     

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    Con la sentenza n. 28369/2017 dello scorso 28 novembre a Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito sulla questione del riparto di giurisdizione per le controversie in materia di pubblico impiego intervenendo nella vicenda occorsa ad un dipendente dell’Anas il quale aveva fatto ricorso onde ottenere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella mansione di “quadro di primo livello con posizione organizzativa ed economica A” ,superiore a quella ricoperta presso l’azienda, oltreché al risarcimento del danno biologico per aver patito un infarto al miocardio causato dal sovraccarico di mansioni e di incarichi.

    Tale vicenda era decisa in primo grado dal Tribunale di Campobasso, il quale ritenne accertato che il ricorrente avesse svolto mansioni superiori al proprio inquadramento dal 1975 all’aprile 2002 e per l’effetto condannò l’Anas al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione.

    Tale decisione fu successivamente impugnata presso la Corte d’Appello di Campobasso la quale, riformò la sentenza del giudice di prime cure, dovendo ritenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 26.07.1995, epoca di trasformazione in Ente nazionale per le strade ai sensi del d.lgs. n. 143/94, e di conseguenza, per il resto, rigettare la domanda del lavoratore.

    Al fine di meglio comprendere la questione occorre rammentare che in materia di pubblico impiego, successivamente all’assoggettamento di quest’ultimo alle norme di diritto privato e alla contrattazione collettiva, avviata con il D.Lgs. 29/1993, si sono poste notevoli questioni in merito al riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Norma spartiacque in materia è il cosiddetto T.U. in materia di pubblico impiego emanato con il D.Lgs. n. 80/1998, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 il cui art. 63 devolve alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

    La successione tra la precedente e la nuova disciplina è regolata, a sua volta, dall’art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    Ed è qui che si snoda la questione del nostro lavoratore, che vista la decisione della Corte d’appello di Campobasso ricorreva in Cassazione articolando le proprie ragioni in tre motivi a loro volta suddivisi in più punti.

    Ed invero il ricorrente contestava, per quanto è qui di interesse, le affermazioni dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza del difetto di giurisdizione affermato sulla base del riferimento al dato storico dello svolgimento delle mansioni superiori fino al 26.07.1995, oltre che a quello del danno biologico sofferto per l’infarto occorso nel 1992.

    La difesa di parte ricorrente osservava, infatti, che per stabilire la giurisdizione occorre tener conto del principio di legittimità, secondo cui, laddove la pretesa abbia origine da un fatto permanente del datore di lavoro, si deve aver riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso e quindi, a quello della cessazione della permanenza. Ciò posto applicando tale principio alla fattispecie in esame, ne deriverebbe, secondo il ricorrente, che dal momento della cessazione dell’illecito datoriale, avvenuta dopo il 30.06.1998, non poteva non sussistere la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria atteso che a partire da tale data le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono attribuite ex art. 69 comma / del D.lgs m. 165/2001 al giudice ordinario.

    Allo stesso modo, secondo il ricorrente si determinerebbe la giurisdizione per quel che concerne il risarcimento del danno biologico da infarto dovendo datare la lesione al momento (3.04.1996) in cui gli venne comunicato il rigetto della richiesta di equo indennizzo.

    Da qui discenderebbe – secondo la difesa del ricorrente –  la giurisdizione del giudice ordinario in quanto provvedimento successivo al 26.07.1995 data in cui l’azienda presso cui lavorava fu trasformata in ANAS con la conseguente sottoposizione dei rapporti di lavoro del personale dipendente alla disciplina delle norme di diritto privato e della contrattazione collettiva.

    In ordine alle suesposte questioni la Corte ha ritenuto fondato il motivo inerente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto “dando seguito a quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20726/2012, si rileva che in tale decisione è stato posto in risalto il concetto di infrazionabilità della giurisdizione nei casi, come il presente, contraddistinti dalla unitarietà della questione di merito dedotta in giudizio, benché ricompresa nel periodo al cui interno si colloca il discrimine temporale del 30.06.1998 tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario”.

    Ed invero già allora la Suprema Corte aveva espresso, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30.06.1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio; lasciando residuare la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta.

    Pertanto, ha osservato la Corte, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nel caso in esame “ non vi è alcun dubbio sul fatto che la questione posta all’attenzione dei giudice di merito […] era sempre la stessa, trattandosi di verificare per tutto il periodo di causa la fondatezza o meno delle questioni connesse alla richiesta di riconoscimento del diritto all’inquadramento nelle superiori mansioni […] ed alla conseguente richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive ed al preteso risarcimento del danno”.

    Diverso discorso va invece fatto per quanto attiene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione al reclamato risarcimento del danno biologico subito in seguito all’evento patologico subito del 1992. Sul punto la Corte richiama nuovamente una Sezione Unite pregressa (n. 5468/2009) la quale aveva già statuito che nel caso di controversia relativa al rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione il d. lgs. 31.03.1998 n. 80, la soluzione della questione del riparto di giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

    Tuttavia, prosegue la Corte, l’accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di “neminem laedere” e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d’essere nel rapporto di lavoro.

    Su tali basi le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto di dover confermare, per tale voce di danno, la giurisdizione del giudice amministrativo.

    In definitiva, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle rivendicate mansioni superiori e alla relativa richiesta di pagamento delle differenze retributive e di risarcimento danni per la lamentata dequalificazione, mentre va confermata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla verifica della sussistenza del danno biologico per l’infarto al miocardio occorso nel 1992.

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  • sinistro stradale: MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

    SINISTRO STRADALE : MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

     

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    La pronuncia in commento – emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 – chiarisce una questione da sempre dibattuta nel settore del contenzioso dell’infortunistica stradale, oltre a rappresentare, nel non certo secondario ambito relativo alla figura del danno non patrimoniale, un’ulteriore e significativa tappa volta a riaffermarne l’unitarietà.

    Il caso concreto portato all’attenzione della Suprema Corte è incentrato sulla richiesta di accertamento della responsabilità nella causazione dei danni subiti da parte di un motociclista coinvolto in un sinistro stradale, il quale, sebbene non avesse oltrepassato la linea divisoria di mezzeria, aveva superato a sinistra le auto incolonnate nel traffico e veniva travolto da un’autovettura che nel medesimo senso di marcia azzardava un’improvvisa, quanto mai repentina, manovra di inversione.

    La Cassazione, dunque, con l’intento di porre un freno alla malsana e più che frequente abitudine posta in essere dai motociclisti di superare le auto incolonnate nel traffico dei centri urbani, è giunta a stabilire il concorso di colpa tra i due utenti della strada.

    Infatti, anche se si tratta di una norma desueta nelle nostre città, il codice della strada (artt. 143 e 148, comma 11) vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

    Per gli Ermellini, dunque, se da una parte è stata ritenuta indubbia e non contestata la violazione di regole della circolazione stradale da parte dell’automobilista che ha fatto un’inversione di marcia senza porre la dovuta attenzione; dall’altra, tuttavia, è stato riconosciuta altrettanto incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza nel tentativo di superare le auto incolonnate.

    In buona sostanza, i conducenti, siano essi automobilisti o motociclisti, sono tenuti a procedere sul margine destro della strada anche quando la carreggiata è libera e nel caso di incidente stradale potrà essere applicato un concorso di colpa.

    Il senso della prima parte della pronuncia in esame è chiaro: poiché è proprio la velocità con cui sfrecciano i motorini che rende spesso difficile accorgersi della loro presenza e, quindi, evitarli, il conducente che non si sia accorto per tempo dello scooter, anche nell’ipotesi come quella del caso di specie di violazione delle norme del codice della strada, ha una responsabilità ridotta.

    La Suprema Corte, inoltre, è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura mossa dal ricorrente che si doleva del fatto che, nell’operazione di liquidazione, il Giudice del gravame non aveva considerato il danno esistenziale patito dal motociclista.

    Nell’accogliere parzialmente la censura, la Suprema Corte ha avuto modo di riconfermare l’unitarietà del danno non patrimoniale, inteso come categoria onnicomprensiva e composta dalle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale e, con particolare riguardo a quest’ultima sottocategoria, ha stigmatizzato il tentativo di attribuirle un’autonomia propria.

    Ebbene, ripercorrendo il granitico orientamento formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha individuato nelle indicazioni dettate dalle note sentenze di S. Martino (SSUU 26972/2008) il perno su cui fondare la propria decisione – la natura unitaria del danno non patrimoniale – che deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. Laddove per natura unitaria deve intendersi che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale.

    Ciò detto si specifica ulteriormente che l’unitarietà della figura importa la sua onnicomprensività; il che significa che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari (e così anche: Cass. n. 4379/2016).

    Quello che qui emerge chiaramente – e che la Suprema Corte ancora una volta si affretta a precisare – è che non va attribuita alcun tipo di autonomia alle singole voci del danno non patrimoniale (esistenziale, morale o biologica), dovendo queste essere considerate come componenti meramente descrittive di un’unica categoria, quella del danno non patrimoniale, appunto. Sarà poi il giudice, all’atto della liquidazione, a considerare ogni tipo di pregiudizio subito dalla vittima, c.d. personalizzazione del danno, andando a considerare anche gli aspetti dinamico-relazionali che si sono modificati in conseguenza del fatto illecito.

    La Corte affronta, quindi, la questione relativa alle lesioni micro-permanenti, in presenza delle quali non deve escludersi che possano esserci conseguenze rilevanti sulla vita relazionale della vittima, poiché “resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto”.

    Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla carta costituzionale – precisa la Corte – si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.

    Il riferimento è all’art. 138 Cod. ass. (D.lgs. 206/2005), modificato dall’art. 1, co. 17, L. 04.08.2017, n. 124, dedicato al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità. Per queste ultime è ammessa una personalizzazione del danno che sfugge da liquidazioni standard, cioè fissate dal legislatore, al fine evidente di contenere i costi sociali derivanti anche dai premi assicurativi, dato che la materia della circolazione stradale (il caso di specie della sentenza in commento) vede la copertura assicurativa non già facoltativa ma obbligatoria.

    Tuttavia, si deve tenere fermo il principio secondo il quale, sia per le lesioni di lieve entità che per quelle gravi, il danno non patrimoniale deve comprendere anche gli aspetti esistenziali della vittima.

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  • #STUDIO LEGALE # AVVOCATO # RESPONSABILITA’ MEDICA

    Responsabilità medica – Diagnosi errata – Male inguaribile

    Il sanitario è responsabile per il tempo che la vittima avrebbe potuto ancora vivere.

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    Con la recentissima sentenza, pronunciata dalla IV^ Sezione Penale, la Suprema Corte è tornata sull’annosa e spinosa questione della omessa diagnosi della patologia oncologica da parte del sanitario, nonché sull’importanza della sua tempestività al fine di escluderne la responsabilità.

    Il caso di specie – definito con la sentenza n. 50975 dello scorso 08 novembre – ha visto coinvolta una paziente, ricorsa alla prestazione professionale dello specialista per la cura di quella che solo in apparenza si era profilata come “ernia iatale” e, nonostante gli esami clinici cui veniva sottoposta, perdeva la vita nel giro di pochi mesi.

    In particolare, a fronte del quadro sintomatico lamentato, la diagnosi elaborata dallo specialista si rivelava completamente errata, poiché non venivano opportunamente disposti idonei accertamenti cito-istologici, che, qualora eseguiti tempestivamente, avrebbero rilevato con sensibile anticipo la natura della patologia da cui la paziente era affetta (poi scoperta a seguito di accertamenti clinici a cui la stessa si era sottoposta di sua autonoma iniziativa), consentendole di ricorrere a protocolli terapeutici, come la resezione del pancreas, in grado di procurare la guarigione o di incrementare consistentemente le sue speranze di vita.

    Lo specialista, quindi, è finito sotto processo per omicidio colposo per aver scambiato un tumore al pancreas per un’ernia iatale.

    La Corte di Appello di Bari, aveva confermato la sentenza del Giudice di primo grado, il quale aveva assolto l’imputato, perché il fatto non sussiste, dall’imputazione del reato penale di cui all’articolo 589 c.p. “poiché per colpa consistita in negligenza e violazione delle leges artis, cagionava la morte della sua paziente, la quale aveva richiesto la sua prestazione professionale per la cura di una patologia che si manifestava tramite astenia, forti dolori addominali e calo ponderale, e che poi si sarebbe rivelata per adenocarcinoma mucocosecernente ad origine pancreatica”.

    Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica di Bari, che le parti civili.

    La Cassazione, con la sentenza in parola, pur ritenendo pienamente fondati i motivi di ricorso, ha annullato, con rinvio ai soli effetti civili, vista la sopravvenuta prescrizione del reato, la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Bari.

    LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE SUL PUNTO.

    Tuttavia, anche ai soli limitati effetti civilistici, la Cassazione ha affrontato il tema, ribadendo il principio di diritto secondo cui: “in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (cfr. ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 28/10/2008, Calo’, Rv. 242250; Sez. 4, n. 21243 del 18/12/2014 dep. il 2015, Pulcini, Rv. 263492).

    La Corte, inoltre, rilevando che il thema decidendum della questione sottoposta alla sua attenzione è riassumibile nei seguenti termini: “ha un’influenza causale rispetto all’evento una ritardata diagnosi di tumore pur in presenza di quella che è comunemente e scientificamente ritenuta una delle patologie oncologiche più aggressive e ad evento nefasto quel è il carcinoma al pancreas”, ha evidenziato la contraddittorietà e lacunosità della motivazione della sentenza di merito.

    La pronuncia in parola sembrerebbe, dunque, voler porre un punto fermo – assurgendo quasi a monito – sulla necessità di ancorare l’ambito della responsabilità penale medica a parametri il più possibile delineati, al fine di evitare stati si assoluta incertezza circa le conseguenze dei comportamenti attuati dai sanitari, richiamando, a tal uopo, il diffuso orientamento giurisprudenziale in relazione all’intempestiva diagnosi tumorale che trova il suo fondamento nelle note sentenze n. 36603/2011 e n. 3380/2005 e sottolineando che, nel caso di specie, se lo specialista avesse tempestivamente messo in atto tutti i protocolli diagnostici necessari e doverosi in presenza anche del solo sospetto di un tumore pancreatico, “trattandosi di una massa tumorale di dimensioni inferiori ai 2 cm. e senza metastasi in alcuno degli organi controllati, sarebbe stato possibile effettuare la c.d. stadiazione del tumore e procedere alla resezione chirurgica del pancreas o di parte di esso, con indubbi benefici per la paziente, derivandone, quanto meno, un rallentamento del decorso aggressivo della patologia con possibilità di sopravvivenza fino a cinque anni.”

    Non va dimenticato, infatti, che in tutti i casi di morte dovuta ad errore diagnostico, va valutato “se vi sia stata una colpevole omissione nel disporre gli opportuni accertamenti diagnostici”. In particolare, nell’ambito delle malattie oncologiche la diagnosi precoce è fattore di assoluto rilievo ed assurge ad una funzione estremamente essenziale, proprio perché serve ad approntare quelle terapie che in numerosi casi si rivelano salvifiche oppure, in casi come quelli del tumore al pancreas, idonee ad allungare, anche se di pochi mesi soltanto, la prospettiva di vita del paziente o, quanto meno, a rendere significativamente meno doloroso il decorso stesso della malattia.

    La sentenza in commento rappresenta, inoltre, un ulteriore punto di riflessione ed un prezioso strumento attraverso cui poter ancora una volta affermare che l’errore diagnostico, dovuto alla intempestiva diagnosi (con particolare attenzione alle vicende tumorali), non può escludersi per il semplice fatto che il sanitario si sia basato su precedenti “referti e pareri… di altri sanitari” (ancorché rivelatisi non risolutivi), in tal modo ritenendosi esentato dal dovere di approfondimento delle indagini diagnostiche e, nei casi più gravi, di malattie inguaribili destinate (prima o poi) ad un esito infausto.

    L’essere affetti da una malattia incurabile non è sufficiente, dunque, a scriminare la condotta del medico che ritardi di molti mesi la corretta diagnosi, poiché anche il prolungamento della vita, di settimane o anni, è un elemento che va preso in considerazione ai fini della valutazione della responsabilità sia civile che penale del sanitario.

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  • STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

    STUDIO LEGALE AVVOCATO GELSOMINA CIMINO ROMA

    Patrocinante in Corte di Cassazione e Magistrature Superiori

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    “L’AVVOCATO DEVE ESSERE PRIMA DI TUTTO UN CUORE”

    Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero al quale siamo affezionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia.

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  • SCUOLA: VIA LIBERA AI MINORI DI ANNI 14

    SCUOLA: VIA LIBERA AI MINORI DI ANNI 14

     

    USCITA DA SCUOLA

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    È la soluzione offerta in sede Parlamentare di fronte alle polemiche insorte all’indomani di una sentenza della Cassazione che aveva applicato in modo “rigido” la normativa vigente, ritenendo responsabile l’Istituto Scolastico, dell’incidente occorso ad un minore di anni 11 che aveva lasciato la scuola da solo ed era stato investito, perdendo la vita, da un autobus di linea.

    Obbligo di vigilanza dunque che nel caso di minori di anni 14, secondo l’attuale assetto normativo, incombe sull’Istituto scolastico, obbligato ad affidare l’alunno solo al genitore o a persona a ciò autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale e che, grazie all’emendamento approvato al Senato – ma non ancora legge – risulterà affievolito, potendo i genitori, in questo modo, esonerare espressamente la scuola da ogni responsabilità derivante dall’uscita dell’alunno minorenne che, da solo, potrà usufruire dei mezzi pubblici di trasporto.

    Libertà e autodeterminazione nell’ottica di un processo di responsabilizzazione del minore cui, si confida, corrisponderà una altrettanto accurata responsabilizzazione del genitore che, se non particolarmente accorto, potrebbe “legittimare” l’allontanamento del proprio figlio con chiunque – anche malintenzionato – non espressamente autorizzato e comunque non noto alla famiglia, sebbene, eventualmente, conosciuto dal solo ragazzo.

    Il suggerimento dunque è quello di approntare comunicazioni di esonero ben delimitate, indicando esattamente le persone e le modalità, oltre i tempi, in cui l’alunno potrà allontanarsi dalla scuola.

     

    Il testo dell’emendamento che è stato approvato in Senato in relazione alla legge di bilancio con il quale si permette ai genitori di autorizzare le scuole all’uscita autonoma dei minori di 14 anni:

    (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

    1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
    2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.»

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  • GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

    GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

    “Se la Pubblica Amministrazione non adempie all’ordine del Giudice, provvede il Prefetto. Lo stabilisce il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con Sentenza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma”.

     

    http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_3_diritto_amministrativo.pdf

     

     

    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    ex art. 74 cod. proc. amm.;

    sul ricorso numero di registro generale 11551 del proposto da:

    rappresentata e difesa dall’avv. Gelsomina Cimino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto 116;

    contro

    Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    nei confronti di non costituito in giudizio;

    per ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del sezione civile iv bis nel procedimento esecutivo RGE 39719/

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    La ricorrente è la moglie separata di xxxxx sottufficiale della Marina Militare. Nel decreto di omologa della separazione consensuale il Tribunale di Tivoli disponeva che il militare versasse mensilmente a favore del coniuge un assegno di € 350.

    Avendo il xxxxx cessato dal maggio 2012 di adempiere al suo obbligo, la ricorrente procedeva ad effettuare un pignoramento presso terzi per ottenere il pagamento del suo assegno di mantenimento direttamente dall’ente pagatore del marito.

    Dopo alcuni rinvìi per mancata presentazione del terzo debitore che doveva rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il giudice dell’esecuzione assegnava le somme maturate per un importo pari a € 6.168./00

    La ricorrente con il presente ricorso chiede che il giudice dia un termine perentorio per procedere al pagamento di quanto maturato ed in caso di ulteriore inottemperanza nomini un commissario ad acta.

    Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio facendo presente che era stato comunicato con posta elettronica certificata al difensore della ricorrente in data xxx che il xxxxx era stato posto in congedo e che quanto alla gestione amministrativa passava all’IN PS a decorrere dalla camera di consiglio del xxx il ricorso passava in decisione.

    Il ricorso può essere accolto solo parzialmente.

    Come argomentato correttamente dalla difesa erariale, il Ministero della Difesa può essere considerato onerato come terzo pignorato solo a partire dalla notifica del pignoramento e fino alla cessazione del rapporto di impiego con il xxxxx

    Si tratta di complessivi nove mesi nel corso dei quali è maturato un debito di € 3.150 che l’Amministrazione dovrà versare senza ulteriore indugio alla ricorrente.

    Pertanto va ordinato al Ministero della Difesa di ottemperare all’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma provvedendo al pagamento di quanto ivi previsto, entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nell’ipotesi di ulteriore inadempimento, provvederà — su richiesta di parte — nei sessanta giorni successivi, in veste di Commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, anche con le modalità di cui all’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 669 del 1996 (conv. dalla legge n. 30/1997), con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, che vengono quantificate sin da ora in €. 300 oltre le spese documentate.

    In tal caso il Ministero sarà condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. E), c.p.a. al pagamento di ulteriori interessi legali, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla P.A. per provvedere.

    Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso, ordina al Ministero della Difesa di dare esecuzione all’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Roma del xxxx   nel procedimento 39719/ secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.

    Nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma (con facoltà di delega ad un funzionario), il quale provvederà, nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

    Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, con restituzione del contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno xxxx con l’intervento dei magistrati:

    Concetta Anastasi, Presidente

    Ugo De Carlo, Consigliere,

    Estensore Paola Patatini, Referendario

    L’ESTENSORE Ugo De Carlo

    IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

    IL SEGRETARIO

  • USURA: LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

    USURA: LE SEZIONI UNITE BOCCIANO L’USURA SOPRAVVENUTA

    Con la recente pronuncia n. 24675 a Sezioni Unite depositata lo scorso 19 ottobre la  Suprema Corte ha posto fine all’ annoso dibattito sviluppatosi  a seguito della entrata in vigore della L. 108/1996 sui tassi usurai.

    http://studiolegalecimino.eu/usura-le-sezioni-unite-bocciano/

    Invero la legge 7 marzo 1996, n. 108 è intervenuta, sul piano civilistico, a modificare l’art. 1815, comma 2, c.c. il quale prevede, nella sua attuale versione che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; il che determina una nullità parziale della clausola relativa agli interessi, mantenendo valido ed efficace il contratto.

    La disposizione testè citata,  sia in dottrina che in giurisprudenza, ha sollevato molteplici dubbi interpretativi relativi, in primis, al diritto transitorio concernente la disciplina applicabile ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge ed ancora in corso a tale data, ed in secondo luogo, si poneva un problema interpretativo circa i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa antiusura, il cui tasso di interesse, seppure originariamente lecito, divenisse, in seguito ad una successiva diminuzione del tasso-soglia, eccedente tale misura.

    Il problema concerneva, in sostanza, fissare il momento in cui, a fronte di oscillazioni dei tassi, usurarietà potesse dirsi conclamata. Se all’atto della convenzione o all’atto del pagamento ad opera del debitore.

    Secondo un primo orientamento, doveva ritenersi decisivo il momento genetico della stipulazione del contratto, essendo irrilevante il tempo successivo dell’effettiva corresponsione degli interessi. Secondo il divergente orientamento, invece, la valutazione in ordine alall’ usurarietà degli interessi doveva essere posta in essere al momento del   pagamento, ossia, nel momento funzionale ed esecutivo del contratto.

    Tale ultima impostazione è quella che ha introdotto nel nostro sistema, la c.d. usurarietà sopravvenuta.

    A fronte delle incertezze interpretative e dei conseguenti risvolti sul piano applicativo, è stato successivamente emanato il D. L. 29 dicembre 2000, n. 394, poi convertito, con modifiche, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24, che introduce all’art. 1 la norma secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

    Nonostante la legge n. 24 del 2001 sembri negare alla radice la configurabilità di una sopravvenuta usurarietà degli interessi, valorizzando esclusivamente il momento della pattuizione degli stessi, sia in dottrina che in giurisprudenza si è affermato che, anche alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore, sarebbe irragionevole e incongruo sostenere la debenza dell’interesse pattuito, esorbitante rispetto al sopravvenuto tasso-soglia.

    Sul tema, si sono fronteggiati due orientamenti principali: un primo indirizzo, contrario all’usura sopravvenuta, e una seconda impostazione, invece favorevole a quest’ultima.

    Le Sezioni Unite, con la sentenza in esame, sono intervenute a dirimere tale contrasto, escludendo “in toto” il rilievo della usura sopravvenuta.

    Gli Ermellini, infatti, hanno osservato che  “è privo di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell’usura, superi tuttavia tale soglia al momento della sua maturazione o del pagamento degli interessi stessi

    A tale conclusione, la Corte perviene, facendo applicazione dei principi sottesi alle norme applicabili in materia: il divieto dell’usura è contenuto nell’art. 644 c.p. mentre le altre disposizioni contenute nella Legge 108/96 non formulano tale divieto ma si limitano a prevedere un meccanismo di determinazione del tasso, oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurai, a mente appunto dell’art. 644 c.p. cui fa implicitamente riferimento l’art. 2 della legge citata che recita: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai”, limite che è appunto fissato dall’art. 644 c.p.

    Sarebbe pertanto impossibile – conclude la Cassazione – operare la qualificazione di un tasso come usuraio senza fare applicazione dell’art. 644 c.p. considerando, ai fini della sua applicazione – così come impone la norma di interpretazione autentica (D.L. 394/2000) – il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

    Morale: per un contratto stipulato con la Banca prima della entrata in vigore della legge sui tassi usurai, l’Istituto bancario “è autorizzato” ad applicare tassi maggiori – finanche superando il tasso usura – rispetto a quelli convenuti all’atto della stipula, senza che per ciò si possa invocare la speciale tutela prevista solo per coloro che i tassi usurai se li vedono applicare dopo l’entrata in vigore della legge.

    Così è se vi piace….

    @Produzione Riservata

    Studio Legale Gelsomina Cimino

    www.studiolegalecimino.eu

     

  • BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

    BES: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

    Alunni disabili: il diritto allo studio è sacro

    La Costituzione impone agli Istituti Scolastici di adottare ogni misura atta ad assicurare l’effettività del diritto allo studio: non può essere respinto l’alunno che per difficoltà psico-attitudinali non riesce a tenere il passo degli altri compagni.

    Lo stabilisce il T.A.R del Lazio con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

     

    http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_2_diritto_amministrativo.pdf

     

    R E P U B B L IC A I T A L I A N A

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero Reg.generale OMISSIS, proposto da – OMISSIS , in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gelsomina  Cimino

    con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 116;

    contro

    Il Ministero dell’Istruzione  e dell’Università e della Ricerca, il Liceo OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma via dei Portoghesi,

    per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

    della scheda di valutazione del OMISSIS relativa al risultato finale, contenente la dichiarazione di non ammissione alla classe successiva dell’alunna, nonché del connesso verbale dcl Consiglio di Classe, recante giudizio di non ammissione, in data OMISSIS

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Liceo OMISSIS;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

    Relatrice nella camera di consiglio del giorno OMISSIS la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto che il vizio della notifica dell’atto introduttivo, rilevato nell’ordinanza cautelare collegiale del Omissis risulta essere sanato dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione;

    Ritenuto altresì che l’istanza cautelare, allo stato degli atti e delle deduzioni delle parti, sia da accogliere essendo presenti sia l’elemento del danno grave e irreparabile sia quello del fumus boni iuris in relazione  alla situazione della minore, che deve pertanto essere ammessa alla classe successiva;

    PQM

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, ordina all’Istituto scolastico resistente di ammettere la minore alla classe successiva.

    Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del OMISSIS alle ore di rito

    Compensa le spese della presente fase cautelare.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per fìnalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

    Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno Omissis con l’intervento dei magistrati:

    Riccardo Savoia, Presidente

    Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

    Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE

    Emanuela Loria

    IL PRESIDENTE

    Riccardo Savoia

     

    lL SEGRETARI0

     

     

     

     

     

     

  • ANTITRUST AGCM Tutela consumeristica: non sempre invocabile

    ANTITRUST Tutela consumeristica: non sempre invocabile

    Le attività poste in essere per la riscossione di una sanzione amministrativa, non sono inquadrabili nel concetto di “vendita” previsto dal Codice del Consumo.

    Lo stabilisce il Consiglio di Stato con Ordinanza su ricorso proposto dall’Avvocato Gelsomina Cimino del Foro di Roma.

     

    http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/sentenza_1_diritto_amministrativo.pdf

     

    REPUBBLICA  ITALIANA

    Il Consiglio di Stato

    in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

     

    sul ricorso numero di registro generale XXXX, proposto da   XXXXXXXX, in persona  del legale rappresentan te “pro tempore”,  rappresentato  e  difeso  dall’Avvocato Gelsomina  Cimino con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  in Roma, via Vittorio Venero n. 116;

    contro

    Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM) Antitrust, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa per legge dall’avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

    per la riforma

    dell’ ordinanza  cautelare  del  T .A.R.  LAZIO  – ROMA  SEZIONE  I,  n.XXXXX

    resa tra le  parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa  pecuniaria  per  pratica  commerciale   scorretta,   con contestuale ordine di pubblicazione della delibera, a cura e spese  della società, sul Resto dcl Carlino;

     

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di mera  forma dell’AGCM

    Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

    Relatore nella carnera di consiglio del xxx il  cons. Buricelli e udito per la parte appellante l’Avvocato Gelsomina Cimino;

    considerato che a un primo e sommario esame l’appello cautelare  non appare privo di “fumus boni juris” atteso che sembrano esistere ragionevoli dubbi sulla effettiva sussistenza, nella fattispecie, del contesto di tutela consumeristica richiesto dal d. lgs. n. 206/05;

    che, inoltre, il danno dedotto dall’appellante sussiste e appare grave e irreparabile;

    P.Q.M

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione Sesta)

    accoglie l’appello cautelare (Ricorso numero xxxx) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado sospendendo l’esecuzione della delibera impugnata.

    Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 1O, cod. proc. amm. .

    Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l’appellata a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi della fase giudiziale, che si liquidano in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che  provvederà  a  darne  comunicazione alle parti.

     

    Così deciso in Roma  nella  camera  di consiglio  del xxxxxxxx con l’intervento dei magistrati:

    Presidente

    Consigliere

    Consigliere

    Consigliere

    Estensore

    L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA  IN SEGRETERIA

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     

  • ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione “Poteri Sanzionatori”

    ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione  “Poteri Sanzionatori”

    L’annotazione nel casellario informatico, ai sensi dell’art. 6, co. 11 e dell’art. 48 d. lgs n. 163/2006 e art. 8, co. 2, lett r) ed s) del dpr n. 207/2010, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 di cui all’art.6, co. 11 del d. lgs n. 163/2006 non può avvenire se manca la prova circa la sussistenza degli elementi soggettivi del dolo o almeno della colpa grave e, in ogni caso, già nella fase di ammissione dell’Operatore Economico alle procedure di gara, grava sulla SA l’onere di verificare la presenza dei requisiti richiesti a pena di nullità: è quanto ha deciso l’ANAC in un procedimento in cui l’Avvocato  Gelsomina CIMINO rappresentava l’Operatore Economico destinatario della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio cit.

    http://studiolegalecimino.eu/wp-content/downloads/Provvedimento_ANAC.pdf

     

    Autorità Nazionale Anticorruzione

    Prot. Uscita del 11/07/2017

    Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici

    Numero :0090016           IL DIRIGENTE

    Ufficio :  SG – USAN Ufficio Sanzioni Contratti Pubblici

     

    Spett.le xxxxxxxxspa Genova

    16137 GENOVA

     

    Rif.: USAN/16/34784/clc

    OGGETTO: Procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6, co. 11, e dell’art. 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m.

    Operatore economico: A.T..L. ROMA

    Stazione   appaltante:  .  xxxxxxxxx Genova spa    –

    Procedura di cottimo fiduciario per l’outsourcing dell’attività di gestione delleXXXXXXXXX

    Comunicazione provvedimento

    Si trasmette copia della delibera n. 663, assunta dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 14

    giugno  2017, con la quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento in oggetto.

    Delibera n.663 del 14 giugno 2017

    Oggetto: Procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’art. 6, co. 11, e dell’art 48, del d. lgs. 163/2006 e s.m., avviato su segnalazione della Stazione appaltante, xxxx   Genova S.p.a.”, nei confronti di “A.T.I. xxxxxxxxx

    . e .. .xxxxxxxxxx ROMA

    gara  “Procedura  di  cottimo  fiduciario  per  l’outsourcing  dell’Attività  di XXXXXXXXX

    Importo dell’appalto IVA esclusa: €. 850.000,00

    Stazione appaltante: .     Genova SPA ·

    Operatore   economico:

    C.F.XXXXXXXX

    Fascicolo   USAN/38-48/16/34784

     

    Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 14 giugno 2017;

    Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

    dalla  legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di” vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e forniture  sono  trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

    Visto l’articolo 6, comma   11,  del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie  (fino a euro 25.822,00, elevabili sino a euro 51.545,00 in caso di violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni rese) nei confronti dei soggetti che rifiutano  od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni  o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ai sensi del   comma 9 del medesimo ‘articolo,  ovvero che forniscono ­ informazioni ·o esibiscono  documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano  alla richiesta  della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura  di affidamento,  nonché  nei  confronti  degli  operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa ‘il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatari  o agli organismi di attestazione;               .

    Visto l’articolo 48, commi 1e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, secondo cui, in sede di verifica dei requisiti cli capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a campione e sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria, quando la prova degli stessi non sia fornita dal concorrente, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda

    di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti  procedono  all’esclusione  del  concorrente medesimo dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, co. 11, del d. lgs. 163/2006 e s.m., e, altresì, per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

    Vista la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2014, recante indicazioni interpretative in merito al procedimento   di verifica dei requisiti speciali per la  partecipazione   alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi   e “forniture, nonché indicazioni sugli obblighi di segnalazione all’ Autorità, da parte delle stazioni appaltanti, delle esclusioni dalle gare;

    Visto il Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio, emanato ai sensi dell’art. 8, co. 4, del d. lgs. 163/2006 e s.m.;

    Vista la segnalazione   effettuata   dall’ xxxx Genova spa  con nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 01.03.2016 n. 34784 e successiva integrazione documentale prot   Anac n. 91956 del 10.06.2016, con la quale la predetta S.A. ha segnalato l’ esclusione. dell’ATI ” e               , in quanta il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione non era previsto nella lettera di’ invito;.

    xxxxxxxxx Non era in possesso della certificazione ISO 9001:2008; il xxxxxx  non era in possesso della licenza amministrativa         . ed ·inoltre risultavano a carico dello stesso violazioni definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate di Milano;

    Vista la nota  del 02.09.2016, prot  n. 127657, di avvio al procedimento  di annotazione da parte dell’Autorità, nei confronti dell’operatore economico  A.T.I.xxxx inviata ·anche alla S.A., contenente l’indicazione della possibilità che il procedimento si poteva concludere con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 6, co. 11, d. lgs. 163/2006 e s.m., e, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati che la stessa violazione poteva comportare anche l’inserimento ·di apposita annotazione nel Casellario informatico, con conseguente sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento;

    Vista la richiesta, contenuta nella citata nota prot. 127657, rivolta all’operatore economico di produrre una memoria difensiva, da far pervenire nel termine di 30 giorni, nonché l’indicazione della possibilità di richiedere un’audizione dinanzi all’Ufficio, nel medesimo termine;

    Vista   la memoria difensiva trasmessa  dall’operatore economico, acquisita  al protocollo  di questa . Autorità al n. 143757 del 03.1.0.2016;

    Vista la nota prot  Anac n. 186185 del 16.12.2016 con la quale la S.A. ha trasmesso l’estratto della

    sentenza di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

    Visto il verbale dell’audizione tenutasi in data 10.01.2017 presso l’ufficio istruttore;

    Vista la comunicazione delle risultanze istruttorie trasmessa alle parti in data 01.06.2017 prot. 75763;

    Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

    Procedimento istruttorio             ·.

    La Stazione appaltante xxxxx-. Genova S.p.a., con comunicazione acquisita al protocollo dell’Autorità n.34784 del 01.03.2016 e successiva integrazione documentale prot ANAC nn. 91956 del 10.06.2016, ha segnalato l’esclusione dalla gara indicata in oggetto della costituenda A.T.I xxxxxx· per.l e motivazioni di seguito riportate:

    1) il raggruppamento verticale indicato in sede di partecipazione alla gara con il riparto delle prestazioni così operato·dall’o.e. non è previsto nella lettera di invito è quindi illegittimo ed in contrasto con l’art. 37, comma 2, d.lgs 163/ 2006 e comunque non rispondente all’effettiva “consistenza delle attività oggetto della commessa,·

    2) La mandante xxxx non risulta in possesso della certificazione ISO 9001:2008 richiesta in capo a ciascuna delle imprese associate (capo 4, lett.d e capo 6, ultimo cpv, lettera d’invito) come dichiarato in sede di partecipazione;        ·

    3) La mandataria xxx non risulta in possesso della licenza amministrativa ed inoltre è emersa la sussistenza di varie violazioni definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate di Milano, attestate alla data del 21/ 10/ 2015 ‘rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse per un importo non corrisposto di € 30.834,36 per gli anni 2002, 2004, 2005 notificate con cartelle esattoriali del 22/ 03/ 2008, 13/01/ 2010, 29/ 01/ 2010, 12/ 05/ 2010, – non dichiarate in sede di partecipazione .

     

    In relazione a quanto segnalato dalla S.A., l’Ufficio Istruttore, con la nota prot 127657 del 02.09.2016, regolarmente notificata nella stessa data tramite pec alle parti, ha avviato il procedimento sanzionatorio, ai sensi degli artt. 48 e 38 comma 1-tert del dlgs. 163/2006, nei confronti della predetta costituenda ATI.

    Con nota acquisita al prot Anac n. 143757 del 03.10.2016 il xxx ha  fatto presente che, previa comunicazione di impegno ·alla costituzione di un’A.T.I. di tipo verticale con xxxxxx ha  partecipato alla gara de qua allegando la dichiarazione sostitutiva circa il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 ed il possesso ·della Licenza amministrativa xxx per xxxxxx

    Durante l’apertura  delle offerte si sono verificate delle anomalie che hanno portato  l’o.e. a denunciare  alle competenti autorità l’evento  ed a proporre  un ricorso  giurisdizionale innanzi al TAR con richiesta di annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della xxxxxxx  dalla gara,giungendo così alla conseguente  aggiudicazione in proprio  favore.  Successivamente,  al fine  di confermare  quanto  dichiarato  in sede  di partecipazione,  l’ATI per  mezzo  del xxxxx    ha  provveduto   a   trasmettere   la  documentazione   di  comprova   richiamando   il contenuto dell’atto di impegno alla costituzione di ATI, già posto  all’attenzione della S.A., in quanto rientrante  tra  i documenti  a  corredo  dell’offerta.  In virtù di tale  impegno,  secondo  l’o.e., trovava espressa previsione la circostanza secondo cui: “nella suddivisione dei compiti e delle funzioni derivanti dall ‘ incarico, la società mandataria, xxxxxxxx gestisce i rapporti con l’ente Appaltante, assumendo ogni responsabilità in ordine alla corretta  esecuzione dell’incarico (da qui, la titolarità in capo ad essa della   Certificazjone  ISO per attività di xxxxxxxx a favore delle Pubbliche Amministrazjonj,· la società mandante, ovvero I’ xxxxxx             · invece, ha il ruolo di curare l’attività di xxxxxxxx

    (da qui-la titolarità in capo ad essa della licenza   amministrativa. In relazione ·a tale situazione, pertanto l’o.e. ha evidenziato che se da un lato, potrebbe essergli imputata una responsabilità in relazione ad un’eventuale  inesatta  interpretazione della lettera  di invito, dall’altro occorre  comunque

    considerare  come in tale condotta non siano ravvisabili gli estremi di dolo o colpa grave, avendo lo ·      .·

    stesso  ritenuta legittima la propria partecipazione alla citata procedura di cottimo fiduciario in qualità di

    raggruppamento  verticale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d. lgs 163/2006.

    Con riguardo alla comunicazione resa dall’Agenzia dell’Entrate di Milano, il xxxxxxx   ha   affermato che  ne   è  derivato  un   apposito   giudizio  incardinato ·presso   la Commissione Provinciale di Milano teso all’annullamento di cartelle mai notificate e comunque viziate. Nell’audizione del 10 gennaio 2017 svolta nell’ambito del presente   procedimento   sono intervenuti per l’Operatore  economico   xxxxxxx ati,

    l’avv. Gelsomina Cimino; per la Stazione appaltante xxxxxx Genova spa : il RUP   ing  xxxxxxx e l’Avv. xxxxxxx

    Nel corso ·dell’ audizione,  l’ Avvocato Gelsomina Cimino, riportandosi  alla  memoria   depositata,  ha  ribadito l’insussistenza ·di elementi  soggettivi  di cui all’art.  38 del d. lgs 163/2006.  Ciò si evincerebbe chiaramente, oltre che dai documenti trasmessi alla S.A., anche dalla nota  del 13.11.2015 che il xxxxx ha formulato, su espressa richiesta della S.A. esplicitando la sua diretta interpretazione del bando di gara in ordine alla possibilità di diversificare le attività, oggetto dell’affidamento,  potendo ricorrere all’istituto dell’ATI di tipo verticale, facoltà consentita dalle norme di riferimento e dall’ Autorità con due pareri resi su questioni analoghe nel 2015.

    In ordine   alla  contestazione  relativa  alla  sussistenza  di irregolarità fiscale  a  carico  del  xxxxxxxxx

    l’ avvocato  Gelsomina Cimino  ha  affermato  che  trattasi  cli  situazioni  relative  al  2008  e ampiamente prescritte rispetto alle quali pende  ricorso alla Commissione Tributaria di Milano come attestato nel documento 12 allegato alla memoria;

    L’ing. xxxx per  la  S.A.,  si è riportata  completamente  ai  contenuti  della  segnalazione  e  alla giurisprudenza ivi richiamata.

    In data 1.06.2017 prot.75763, sono ·state trasmesse le  risultanze istruttorie alle parti.

     

    Risultanze istruttorie e valutazioni

     

    La S.A. ha provveduto alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla costituenda A.T.I. con. quattro motivazioni. ‘il primo motivo di esclusione ·dalla gara, indicato dalla stazione appaltante; è  assorbente e·. preclude pertanto la disamina degli altri tre..

    Rileva infatti, nel caso di specie, che  xxx in data 17.11.2015, in sede di partecipazione abbia allegato all’Istanza una ”Dichiarazione di impegno a costituire una Associazione temporanea di imprese (art. 37, comma 8 del d. lgs 163/2006 · s.m.i.) con xxxx  indicando nel documento che in ·caso .di aggiudicazione “sarà nominata’ capogruppo l’impresa xxxxx che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al 60%; che l’impresa mandante xxxxxx               avrà il compita di gestire autonomamente ,tutti ‘i rapporti con xxxx compreso xxxxxxx oggetto dell’appalto;che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i piu ampi poteri sia per la stipula del contratto d’appalto in nome e pero conto proprio e delle mandanti, sia perl’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante.

    La stessa S.A. ha rilevato che il riparto ·delle prestazioni cosi operato dal concorrente non era previsto. nella lettera di_ invito ed è, pertanto, da considerarsi non compatibile con la legge speciale di gara, tenuto conto che, secondo quanto stabilito dall’art·37;.comma 2, del·d. lgs 163/2006,°·negli appalti di servizi è  la stazione appaltante ad indicare nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondaria con la conseguenza che in assenza di apposita previsione del bando, è precluso per il partecipante alla gara di·: poter procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione; distinguendo fra prestazioni principali e secondaria né tantomeno  ha operato un riparto percentuale delle

    ‘prestazioni oggetto dell’appalto, con la conseguente non coerenza della suddivisione delle prestazioni dichiarata dalla costituenda ATI con la legge di gara. Peraltro, siffatto riparto, per esplicita indicazione della S.A: non risponde all’effettiva consistenza delle attività ·da affidare.               ..            ..

    Da quanto precede, ne consegue çhe la S.A., già nella fase della valutazione circa l’ammissibilità delle domande di partecipazione avrebbe dovuto rilevare la non conformità della dichiarazione con quanto richiesto dalla lettera di invito, e dalla stessa considerata a pena di esclusione. Quindi, il concorrente

    non ·avrebbe dovuto essere ammesso alla fase successiva della gara.

    Conseguentemente, risultano   integrati   i   presupposti   per   l’archiviazione   del   procedimento   di

    competenza  della Autorità.

    Tutto ciò premesso e considerato

    DELIBERA

    l’archiviazione   della segnalazione della S.A.xxxxx Genova spa nei confronti della xxxxxxx Milano,  e xxxxx con sede in Roma per insussistenza dei presupposti di legge.

    .Avverso il presente provvedimento  può essere proposto ricorso a Tribunale Amministrativo  Regionale· nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 del

    decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    Il Presidente

    Depositato presso la Segreteria del Consiglio

  • BOCCIATURA DA ANNULLARE SE LA SCUOLA NON INFORMA IL GENITORE SEPARATO

    BOCCIATURA DA ANNULLARE SE LA SCUOLA NON INFORMA IL GENITORE SEPARATO

    http://studiolegalecimino.eu/bocciatura-annullare-la-scuola-non-informa-genitore-separato/

     

    Il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 312/17 ha dato attuazione al principio della bigenitorialita’ così come inteso nel nostro Ordinamento, con la legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso.

    A ricorrere al Giudice Amministrativo e’ stato un padre che, nonostante avesse avvisato la scuola media frequentata dal figlio, dell’intervenuta separazione dal coniuge, era stata estromesso dalle comunicazioni infra annuali circa il rendimento scolastico del ragazzo, con la conseguenza che l’Istituto ne aveva disposto la mancata ammissione alla classe successiva.

    Il TAR muovendo dunque dal principio per cui, per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore, di regola, in base all’attuale assetto normativo, entrambi i genitori hanno pari responsabilità e che essa deve essere esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, ha accolto il ricorso proposto dal papà e annullato il provvedimento di non ammissione, in base al presupposto per cui, con un giudizio prognostico, ben si può sostenere che laddove la scuola avesse tempestivamente comunicato anche al padre, delle difficoltà di apprendimento riscontrate nel ragazzo, questi avrebbe, come era già successo in passato, potuto approntare i correttivi necessari atti ad impedire la bocciatura.

    Già il Ministero dell’Istruzione infatti, con la circolare n. 5336/2015 aveva sollecitato gli Istituti Scolastici, in conformità alla normativa vigente, a dare piena attuazione al principio della bigenitorialita’ a cui, ogni minore, figlio di genitori separati, ha diritto e, in particolare, il MIUR segnalava, fra le azioni amministrative da intraprendere, l’inoltro , da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato; l’individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, quando il genitore non collocatario risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente; richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

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  • MISURE DI PREVENZIONE: LA PERICOLOSITA’ PASSA AI SUPREMI GIUDICI

    Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l’Italia per la violazione dell’art. 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all’indomani della pronuncia.

    Ed invero, già la Corte d’Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l’ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità degli artt. 1 – 3 e 5 della Legge n. 1423/56 nonché degli artt 4 – 6 e 8 del D. Lgs n. 159/2011 (Cod. Antimafia) ritenuti in contrasto, per il loro riferimento ad una “pericolosità generica” sia alla “Libertà di circolazione (in relazione all’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 della Convenzione EDU), sia alla “Protezione della Proprietà” (in relazione all’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione EDU).

    Successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali con la Sentenza del 27.04.17 n. 40076 è intervenuta a chiarire la questione sulla rilevanza penale ex art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all’art. 8 stesso decreto.

    La questione sottoposta agli Ermellini trova la sua ragion d’essere nel rilievo che assume la definizione delle condotte prese in considerazione dall’art. 75 cit. per verificarne la conformità ai principi di tipicità della fattispecie penale nonché a quelli di precisione, determinatezza e tassatività delle norme incriminatrici, al fine di verificare la coerenza della giurisprudenza di legittimità (ex multis sent. C. Cost. n. 282/2010) – la quale costantemente, aveva ritenuto che la prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi integrasse il reato previsto dall’art. 75.2 d.lgs 159/2011 (già art. 9 L. 1423/1956) – con quanto osservato dalla Gran Camera di Strasburgo nella sent. CEDU De Tommaso c/ Italia, la quale ha espresso un giudizio fortemente critico sulla qualità della legge n. 1423/1956 (che, necessariamente si estende al d.lgs 159/2011 in quanto quest’ultimo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina originaria) [Per approfondimenti, si veda il nostro contributo http://studiolegalecimino.eu/nuova-ipotesi-indennizzo-sorvegliato-speciale/

    Le Sezioni Unite,  attraverso una sistematica interpretazione della norma portata dall’art. 75 del Codice Antimafia, hanno quindi fornito una rilettura del diritto interno che sia aderente alla CEDU e subordinata al “prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente corretta”, ammettendo che “prescrizioni come il “vivere onestamente” e il “rispettare le leggi” non impongono comportamenti specifici ma contengono un mero ammonimento morale, la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una norma penale incriminatrice”.

    Non sono mancati tuttavia, anche in sede di legittimità, contrasti interpretativi circa l’esistenza e la natura di una presunzione in tema di attualità della pericolosità sociale, vero fulcro nel sistema delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali.

    Sul punto, la Corte Costituzionale con la fondamentale decisione n. 291 del 2013 ha introdotto l’obbligo della rivalutazione ex officio della “attualità della pericolosità” da valutare anche in ipotesi di intervenuta sospensione degli effetti della misura di prevenzione personale per la concorrente detenzione carceraria del destinatario, precisando che l’attualità deve essere valutata come esistente dal giudice della prevenzione nel momento in cui la misura viene eseguita, dovendo al contrario, ritenere la misura come illegittima limitazione della libertà personale.

    D’altro canto, se da un lato, la disposizione contenuta nella Legge Delega del 13.08.2010 n. 136 comma 3, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia – che ha poi dato vita al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice Antimafia), appare di assoluta linearità laddove chiarisce i presupposti e le finalità delle misure di prevenzione, richiedendo fra l’altro, che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale, non v’è dubbio che, la norma, nella sua applicazione concreta, ha dato adito – specie nel rapporto fra processo penale e procedimento di prevenzione – a pericolose valutazioni soggettive, ancorate più che all’accertamento di fatto, alla mera presunzione circa la pericolosità sociale.

    Ed invero, costante nella giurisprudenza di legittimità è l’affermazione della piena autonomia dei due tipi di procedimenti – quello penale e quello di prevenzione – e l’affermazione dell’ampia libertà di cognizione da parte del giudice della prevenzione nell’apprezzamento degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, apprezzamento svincolato dal rispetto obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in tema di prova indiziaria e di prova dichiarativa, con gli unici vincoli di non fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle ragioni per le quali da quegli elementi si traggano i presupposti applicativi della misura imposta (Sez. 1, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli e altri, Rv. 239358; Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagala’, Rv. 250278; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939).

    Le premesse teoriche poste a sostegno di tale orientamento possono così riassumersi:

    – la pronunzia di assoluzione in sede penale, non crea vincolo alcuno per il giudice chiamato a decidere sulla proposta applicativa della misura di prevenzione, atteso che le misure in questione sono funzionali ad anticipare la commissione di delitti e si fondano su una valutazione complessiva della pericolosità del proposto e su un apprezzamento del suo “stile di vita”, valutazione che può prendere spunto da fatti emersi in sede penale e reputati inidonei, in tal sede, a sostenere una affermazione di responsabilità;

    – la “appartenenza” ad associazioni di tipo mafioso, condizione richiesta in sede di misure di prevenzione (art. 4, n 1 lett. a) del D. Lgs n. 159/2011) è nozione più ampia e comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi della partecipazione, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (si evoca l’arresto rappresentato da Sez. 6 n. 9747 del 2014);

    – la decisione di condanna penale a pena condizionalmente sospesa non può, di per sè sola, essere posta a base della applicazione di una misura di prevenzione personale, per espresso divieto di legge (att. 166, co. 2 c.p.), ma i fatti accertati in tale decisione, ove valutati congiuntamente ad altri, possono sostenere l’applicazione di una misura di prevenzione.

    Muovendo da tali assunti, l’Ordinanza in commento, attraverso una interpretazione esegetica della volontà del legislatore e del principio di tassatività espresso dalla Corte di Strasburgo di inizio anno, ha fortemente criticato il modo con cui, negli anni, si è atteggiato il criterio valutativo della pericolosità, così come operato dai Giudici della prevenzione.

    In pratica, secondo gli Ermellini della Prima sezione penale, il Giudice della Misura di prevenzione non può “evitare di porsi il problema rappresentato dalla esistenza di una pronuncia in termini di insussistenza o di non attribuibilità del fatto all’individuo di cui si discute”. È infatti il legislatore ad imporre che il giudizio di pericolosità sia ancorato a condotte illecite tipiche che devono sussistere nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata, dacchè, “nel caso di avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità ed impone il reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci – in ipotesi – di realizzare ugualmente l’effetto di inquadramento nella categoria criminologica.”

    Se, infatti, il sistema delle misure di prevenzione è finalizzato a prevenire la realizzazione di ulteriori fatti illeciti similari, il giudizio penale definitivo su un fatto rilevante ai fini dell’inquadramento soggettivo (come la pronuncia di assoluzione piena), non può che orientare il Giudice della prevenzione nella c.d. parte constatativa del giudizio di pericolosità.

    Al contrario, laddove non esista ancora un giudicato penale, il Giudice della prevenzione che intenda avvalersi dei fatti emersi in sede dibattimentale o anche nella fase delle indagini, dovrà essere vincolato ad un dovere supplementare di argomentazione, dando conto delle ragioni per le quali, la condotta ritenuta inidonea a giustificare l’affermazione di penale responsabilità in sede dibattimentale, possa ritenersi non solo sussistente in fatto e attribuibile al preposto, ma anche indicativa della sua pericolosità attuale.

    La questione che dunque è stata rimessa alle sezioni unite, concerne la possibilità che in simili casi, possa addirittura configurarsi “una presunzione di attualità della pericolosità, tale da trasferire sul preposto un onere dimostrativo vero e proprio, con sostanziale inversione dell’onere della prova su un punto qualificato della decisione in tema prevenzionale

    La prima sezione penale, dopo essersi soffermata sul concetto di “presunzione” secondo quanto previsto dagli artt 2727 -2729 c.c.; sulla distinzione fra presunzioni legali, semplici o relative, conclude nel senso di escludere che nel sistema attuale delle misure di prevenzione personali, esista una qualche presunzione legale di attuale pericolosità sociale del soggetto raggiunto da elementi indizianti che ne abbiano consentito l’iscrizione nella categoria criminologica di cui all’art. 4 del Codice Antimafia.

    Una tale conclusione è d’altronde avallata dal principio espresso all’art. 6 dello stesso Codice che impone l’obbligo di un apprezzamento concreto della pericolosità per ogni categoria di soggetti così come individuati all’art. 4: scelta questa coerente e obbligata dalla legge delega del 2010.

    D’altro canto, il principio di tassatività, così come riaffermato in sede sovranazionale dalla Corte di Strasburgo, esclude che possano trovare ingresso nel sistema delle misure di prevenzione, ipotesi di presunzione legale né può ipotizzarsi l’esistenza di una presunzione relativa ex lege, atteso che, in tal modo, si finirebbe col trasferire sul preposto un onere dimostrativo di un evento specifico ed idoneo ad incrinare la presunzione medesima (interpretazione questa, sposata da un consistente filone giurisprudenziale anche di legittimità).

    Ed invero, si assiste, sempre più di sovente, all’irrogazione di misure ablative, sia personali come la sorveglianza speciale; sia patrimoniali, come il sequestro preventivo e la confisca pur in presenza di sentenze assolutorie nell’ambito del procedimento penale relativo al reato presupposto, senza che il preposto possa appellarsi al principio del ne bis in idem, per la verità puntualmente respinto anche con pronunce di mero stile.

    Così inquadrato il contrasto giurisprudenziale in tema di giudizio sulla pericolosità attuale dei soggetti richiamati all’art. 4 del Codice Antimafia, in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci nei termini sollecitati dalla Corte d’Appello di Napoli, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, con l’auspicio per chi scrive (troppo spesso inerme spettatore di pronunce contrastanti e talvolta completamente avulse dal contesto fattuale) che ci sia presto un intervento che pur nel rispetto della prevenzione (nel senso di prevenire la commissione di illeciti), assicuri certezza e legalità nell’applicazione di misure che se non vincolate a criteri di effettività e tassatività, possono essere causa di ulteriore e più grave disvalore sociale, perché tanto più il destinatario della norma penale è consapevole della condotta che gli venga prescritta, tanto più si può auspicare di indurlo ad essere motivato dal diritto e vivere nel diritto.

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  • RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL’ERARIO

     

    RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL’ERARIO

    La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 15.03.2017 n. 2094 ha stabilito che commette il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell’imposta di registro per atti di compravendita immobiliare da lui rogati.

    Secondo il dettato dell’art. 314 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un’altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Mentre, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

    Già in primo grado, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il notaio colpevole del delitto di peculato continuato, condannandolo a due anni e tre mesi di reclusione; oltre al risarcimento dei danni cagionati al cliente (con la concessione di una provvisionale di 46.000 euro). Secondo il Gip infatti il professionista, nella sua qualità di pubblico ufficiale, s’era appropriato dapprima della somma di 14.000 euro, versata a titolo di pagamento dell’imposta di registro di un primo atto di compravendita, e poi della somma di 32.000 euro, versata sempre ai fini dell’imposta di registro di un secondo atto.

    A propria difesa il Notaio aveva eccepito l’errata qualificazione del reato da parte del giudice di prime cure in quanto al più poteva essergli contestato il «peculato d’uso» e che comunque la sua condotta non era caratterizzata dal «dolo di appropriazione», tipico del peculato, avendo lui agito «sempre e soltanto con l’intenzione di fare uso temporaneo delle somme e di versarle o restituirle appena gli fosse stato possibile».

    La Corte territoriale nel ritenere infondato l’appello, osserva che la duplice condotta tenuta dall’imputato fu giustamente sussunta nella fattispecie del peculato in quanto costituisce ormai «solidissimo principio di diritto»quello secondo il quale «il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l’appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d’ufficio».(Cfr. Cass. n. 43279/2009)

    Alla luce di siffatto principio, prosegue la Corte d’Appello, risultano, dunque, destituiti di fondamento gli argomenti difensivi in quanto appropriarsi di «somme di spettanza assoluta dell’erario» integra il delitto di peculato e non certo di quello di peculato d’uso «che per definizione è configurabile soltanto se ricade su cose di specie e non su cose di quantità, come il danaro». Allo stesso modo privo di riscontri è l’assunto secondo cui la difesa ha argomentato l’insussistenza del dolo tipico del reato contestato in quanto l’imputato aveva agito al solo scopo di far uso temporaneo delle somme con l’intenzione di restituirle non appena gli fosse stato possibile. Alla luce dei dati di fatto risulta invero che il professionista «non solo non ha mai versato codeste somme all’Erario, ma non le ha neppure fornite al cliente» che, in quanto obbligato, «è stato chiamato dal competente organo tributario a far fronte, lui, all’obbligazione per la seconda volta», ne deriva pertanto che l’intenzione dell’imputato di restituire o versare quanto indebitamente trattenuto non è stata seguitata dai fatti. La Corte d’Appello ha quindi confermato l’iter argomentativo di primo grado ed ha piuttosto integrato, applicando quale pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

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