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  • II “pagamento tardivo”: ecco come evitare le sanzioni e la segnalazione CAI

    Lo scorso mese vi abbiamo raccontato che, con l’iscrizione alla CAI, una persona che abbia emesso un assegno senza provvista viene segnalato alle banche come “cattivo pagatore”. Vuol dire che per sei mesi dall’iscrizione, egli viene interdetto dall’emettere assegni ed è anche tenuto a restituire tempestivamente quelli ancora in suo possesso.

    La domanda ricorrente è: ma ora posso aprire un conto corrente se sono protestato?

    La risposta è si -con Conto Protestati Service anche un protestato può aprire un conto corrente.

    Torniamo a monte del problema: è possibile evitare le sanzioni e la segnalazione CAI attraverso il cosiddetto “pagamento tardivo” che deve però avvenire non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno.

    La legge consente quindi di evitare le sanzioni e la segnalazione alla CAI attraverso questa sorta di “ravvedimento” che prevede non solo il pagamento dell’importo dovuto, ma anche quello dei cosiddetti “oneri accessori”. Vediamoli quali sono:

    • La penale (pari al 10% della somma non pagata)
    • Gli interessi legali
    • Le spese relative al protesto, (qualora l’assegno sia già stato protestato da un pubblico ufficiale)

    Inoltre, per evitare le sanzioni e l’iscrizione alla CAI, l’emittente non solo deve procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno ma deve anche dare la prova di questo pagamento. La banca necessita quindi di una “dimostrazione” tangibile del ravvedimento. Solo con questa prova si può evitare che l’istituto effettui le segnalazioni al Prefetto e alla CAI.

    Se invece l’emittente paga le somme dovute direttamente al beneficiario, la prova dell’avvenuto pagamento deve essere fatta sotto forma di quietanza liberatoria, firmata del beneficiario.

    Tale quietanza deve poi essere presentata alla banca e il tutto deve avvenire sempre entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’assegno.

    L’ emittente può quindi evitare di essere segnalato alla CAI se il beneficiario gli rilascia, nei tempi stabiliti dalla legge, la quietanza liberatoria.

  • Assegno protestato per mancanza di fondi – la banca avrebbe dovuto avvertire?

    Purtroppo può capitare di commettere un’ingenua distrazione: non ci si accorge della mancanza di fondi sul conto, e si emette un assegno per il pagamento. In questa circostanza l’assegno può essere protestato e ci si può ritrovare nella sgradevole condizione di diventare un cattivo pagatore.

    Esistono per fortuna aziende come GF Financial Service che permettono a un protestato di aprire un conto corrente, ma rimane la rabbia: perché la banca non ha avvertito? Non avrebbe forse l’obbligo di avvertire il correntista che magari in buona fede ha commesso la leggerezza di versare un assegno di importo superiore alla cifra presente sul conto?

    La risposta a questa domanda è: purtroppo no. Non esiste nessun obbligo da parte di una banca, di avvertire il cliente prima di elevare il protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi.

    Questo è quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3286 del 12 Febbraio 2013, «[…] non sussiste un obbligo, da parte della banca, di informare il correntista dell’assegno e vuoto; il protesto, quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell’istituto di credito, seminai è a carico del correntista che non poteva certo essere all’oscuro della reale consistenza del conto in questione.»

    «L’emissione di un assegno senza provvista (cioè “scoperto”) costituisce un illecito amministrativo punibile con sanzioni pecuniarie e con segnalazione alla CAI (Centrale d’allarme interbancaria)».

    Sanzioni che possono possono essere evitate se l’emittente è in grado di pagare anche tardivamente ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno e se il beneficiario gli rilascia quietanza liberatoria.

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