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    Quando si va a prendere un immobile in affitto, il locatario versa al proprietario dello stesso un deposito cauzionale, il quale può essere trattenuto nel caso in cui l’immobile subisca dei danni nel periodo dell’affitto o nel caso in cui il locatario non abbia pagato tutte le mensilità. L’importo di tale deposito non può in nessun caso superare la somma di tre mensilità del canone di locazione.

    La legge tutela dunque il proprietario dell’immobile, che può trattenere la cauzione nel caso di danni o morosità, ma anche l’inquilino può avanzare le proprie pretese. Egli infatti ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale, comprendente anche gli interessi nel frattempo maturati e che vengono calcolati sulla base di un particolare calcolo interessi legali.

    Molti tra gli inquilini non conoscono questa possibilità, o meglio diritto, e per tale motivo non ne usufruiscono. Il locatore è infatti tenuto per legge a corrispondere tali interessi, ma gli inquilini quasi mai ne fanno richiesta appunto perché non sono a conoscenza di tale possibilità. In particolare il blog di approfondimento finanziario Italia Salva ha più volte posto l’accento sulla questione, cercando di informare il più possibile l’utenza.

    Nell’ipotesi in cui il locatore si rifiuti di corrispondere tali interessi, il locatario ha facoltà di richiederli entro dieci anni tramite decreto ingiuntivo, ed oltre questo termine decade la possibilità di riscossione. Il locatore è obbligato per legge al pagamento degli interessi legali perché in caso contrario, la cauzione sarebbe un ingiustificato incremento del canone mensile d’affitto: la cauzione e gli interessi maturati infatti hanno semplicemente la funzione di caparra e non appartengono al locatore.

    Il locatore restituirà dunque la cauzione al locatario e con essa gli interessi non ancora versati al termine della locazione stessa, tranne che ovviamente non sussistano motivi per i quali il locatore sia giustificato a trattenere parte o l’intero ammontare della somma.