Autore: C & C Sas

  • Marcatura CE di una lampada

    Cetn EULampada da tavolo di design in vetro di Murano - Albus - Design Moderno

    La marcatura CE delle lampade è sempre stata un obbligo, derivato principalmente dalla direttiva 2014/35/UE nota come “Bassa Tensione”, che regola i prodotti elettrici funzionanti entro un certo intervallo di tensione.

    Cos’è esattamente la bassa tensione?

    La legge definisce le basse tensioni da 50 volt a 1.000 volt cc e da 15 a 1.500 volt cc. Sotto basso è molto basso ed è spesso confuso con basso basso. Qualunque cosa al di sopra del limite massimo è di media tensione, non adatta all’uso domestico.

    Una lampada deve sempre rispettare la bassa tensione?

    Anche le luci alimentate a bassissimo voltaggio solitamente ricevono corrente da una fonte di alimentazione collegata alla rete, quindi il basso voltaggio è ancora presente. Solo nel caso di lampade alimentate da batterie usa e getta la bassa tensione non ha effetto ma la marcatura CE serve per conformità ad altre direttive.

    ATTENZIONE:

    Durante l’utilizzo delle lampade, l’utilizzatore può essere esposto direttamente o indirettamente a basse tensioni, che devono sempre essere considerate fonte di pericolo.

    Nell’analisi dei rischi devono essere presi in considerazione quelli originati da basse tensioni, anche lampade con rete e funzionanti a bassissime tensioni, poiché il rischio di scossa elettrica può in qualche modo manifestarsi.

    Ci sono altre direttive che il fabbricante della lampada deve considerare?

    La bassa tensione è solo una delle direttive da rispettare in campo elettrico, quindi ci sono:

    • la direttiva 2014/30/UE nota come compatibilità elettromagnetica
    • la 2011/65/CE nota come RoHS
    • la direttiva 2012/19/UE nota come RAEE
    • Inoltre, bisogna tener conto delle varie norme di prodotto che i produttori possono decidere di rispettare, ma ricordiamo che queste norme sono sempre volontarie.

    La Direttiva Bassa Tensione rappresenta un unicum nel contesto delle direttive e di tutte le leggi, in quanto afferma qualcosa che non deve essere fatto, mentre spesso le leggi prescrivono comportamenti molto specifici.

    Qual è la particolarità della Direttiva 2014/35/UE?

    La Direttiva significa letteralmente che non c’è bisogno dell’intervento di alcun Organismo Notificato, tradotto in lingua standard significa che non è richiesto alcun certificato, infatti non esiste nemmeno un Organismo Notificato che possa rilasciare certificati legalmente validi.

    Una lampada può avere scopi diversi dall’illuminazione?

    Naturalmente ci sono luci che vengono utilizzate in applicazioni mediche e cosmetiche, ma anche nell’industria per l’ispezione delle superfici o per accelerare i processi chimici.

     

     

    Devi effettuare la marcatura CE di una lampada?

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    CetN è disponibile a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno e a guidarti nella procedura necessaria per immettere legalmente i tuoi prodotti nel mercato comunitario.

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    Si parte sempre dall’analisi dei rischi senza la quale non si può garantire la sicurezza e non si può realizzare una marcatura CE rispettosa della legge.

     

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  • Conformità forbici marchio ce

    Il marchio CE significa che il prodotto che lo riporta è sicuro, ma le forbici devono essere conformi alla direttiva 2001/95/CE, che non richiede né consente l’apposizione del marchio CE sul prodotto.

    Le forbici non hanno alcun obbligo di legge?

    Contrariamente a quanto molti pensano, non è presente l’obbligo di marcatura CE non significa: nessun obbligo. Non esiste alcuna direttiva che regoli le forbici in modo specifico e richieda che siano marcate CE, ma per qualsiasi prodotto esiste sempre almeno una direttiva che ne rafforza la sicurezza.

    Chi immette le forbici sul mercato UE, che obblighi ha?

    I produttori che immettono prodotti sul mercato dell’UE hanno sempre l’obbligo fondamentale di preparare un fascicolo tecnico e, in assenza di una direttiva specifica, devono rispettare la 2001/95/CE “Sicurezza generale dei prodotti”.

    ATTENZIONE: La direttiva 2001/95/CE si applica a tutti i prodotti in generale, ma soggetti a direttive specifiche per le quali esistono, come macchine, prodotti elettrici, giocattoli, apparecchiature mediche, ecc.

     

    Anche se la direttiva 2001/95/CE sembra essere la direttiva più “semplice” o “rilassata” perché non specifica i requisiti per i prodotti, è molto di più. L’obbligo di analisi si estende a tutti i possibili pericoli associati al prodotto e al suo utilizzo.

    Come fa un fabbricante a dichiarare che il suo prodotto è sicuro?

    Il primo passo, e forse il più importante, consiste nell’effettuare un’analisi dei rischi in base alla quale si considerano tutti i pericoli che sono e possono essere associati a:

    -materiale usato
    -possibile utilizzo
    -Metodo di produzione
    -Disposizione
    -ecc

    Altra parte importante sono le istruzioni per l’uso ed infine il sistema di controllo della produzione permette di garantire che tutti i prodotti abbiano le stesse caratteristiche.

    LO SAPEVI CHE: Le procedure di controllo della produzione e il controllo finale delle caratteristiche del prodotto sono un obbligo in tutte le direttive relative alla sicurezza del prodotto.

     

    Le forbici hanno una sola destinazione d’uso?

    Il termine “forbici” comprende un certo numero di tipologie di prodotti, da quello domestico a quello agricolo, dalla sartoria al taglio della lamiera.

    Sono inoltre presenti alcune forbici con obbligo di marcatura CE, forbici per il gioco dei bambini e forbici elettriche azionate da motori.

    2001/95/CE Sicurezza Generale dei Prodotti (link al sito ufficiale della Comunità Europea)
    Direttiva Giocattoli 2009/48/CE (Link al sito ufficiale della Comunità Europea)
    Direttiva Macchine (link al sito ufficiale della Comunità Europea)

    Devi effettuare la conformità delle forbici?

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  • Marcatura CE giochi per neonati

    La marcatura CE dei giocattoli per bambini è un obbligo del produttore o dell’importatore in conformità con la Direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE (link al sito ufficiale).

    Come si effettua la marcatura CE dei giochi per neonati?

    In primo luogo, occorre precisare chiaramente che il giocattolo è destinato al gioco di persone di età inferiore ai 14 anni, il che comporta una distinzione tra giocattoli per neonati e giocattoli per bambini più grandi.

    Il limite esplicito indicato dalla Direttiva al riguardo è una soglia di 3 anni.

    I neonati, infatti, imparano mettendosi in bocca degli oggetti e sicuramente non hanno ancora sviluppato la capacità di valutare molti pericoli o di prevedere i potenziali rischi associati a determinate azioni durante la fase di gioco.

    L’analisi dei rischi serve proprio a valutare i pericoli associati ai giocattoli e spinge i produttori a implementare soluzioni fin dall’inizio della progettazione o comunque a gestire i rischi attraverso le avvertenze riportate nei manuali d’uso.

    I produttori devono conformarsi alla norma EN 71 nelle relative estensioni e, se necessario, farle testare da un istituto esterno.

    Infatti, per la corretta marcatura CE dei giochi per neonati bisogna verificare diversi aspetti tra i quali ad esempio:

    • l’assenza di sostanze nocive sul prodotto
    • che non vi siano parti spigolose, asperità o bordi taglienti
    • che le piccole parti, quando presenti, non siano facilmente staccabili generando il pericolo di soffocamento
    • molto altro.

    Come vanno etichettati i giocattoli?

    La legge richiede che le informazioni riportate sulle etichette siano minime, inclusi i dati del produttore e del prodotto. Inoltre, se il gioco è considerato non adatto ai bambini per le sue caratteristiche, deve essere esposto un simbolo di divieto:

    Va chiarito che il produttore ha il diritto di distribuire i giochi che immette sul mercato comunitario a chi vuole. Se non vieta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi l’uso di giocattoli pericolosi commette un reato, ma se decide per prudenza di apporre su alcuni giochi i suddetti simboli agisce solo per sicurezza e nulla più.

    In cosa consiste la documentazione tecnica dei giochi per neonati?

    Il fascicolo tecnico (sinonimo di documentazione tecnica) serve sempre, per qualsiasi tipo di giocattolo, a prescindere dalla marcatura CE.

    Esso è generalmente composto da:

    • analisi dei rischi:
    • manuale d’uso e di manutenzione del prodotto;
    • etichetta;
    • dichiarazione di conformità;
    • foto, immagini, disegni del gioco;
    • procedure di controllo della produzione;
    • schede tecniche dei materiali,
    • ecc ecc

    Per la marcatura CE dei giocattoli per bambini importati, l’importatore è responsabile della redazione dei documenti tecnici per la marcatura.

    Non basta importare un prodotto conforme alla legge, servono anche i documenti regolamentati dalla legge.

    Bastano il certificato o la certificazione CE?

    La risposta è NO.

    Questo può ovviamente essere incluso nel fascicolo tecnico se si dispone di determinati certificati, ma non sostituisce e non sostituirà mai la marcatura CE.

    Devi effettuare la marcatura CE dei giochi per neonati?

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  • Marcatura CE di un amplificatore

    Di seguito abbiamo presentato una serie di domande e risposte che riteniamo possano esservi utili in relazione alla marcatura CE degli amplificatori. La premessa è che tutti i prodotti elettrici devono avere il marchio CE, pertanto, anche il marchio CE di ogni amplificatore che circola liberamente nel mercato comunitario è una procedura obbligatoria.

    Essa va effettuata in conformità alle direttive europee su:

    A chi spetta eseguire la marcatura CE dell’amplificatore?

    La marcatura CE degli amplificatori deve essere effettuata dal fabbricante del prodotto. Deve redigere il fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) e dichiarare che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla legge applicabile.

    Cos’è il fascicolo tecnico o documentazione tecnica di un prodotto?

    Un fascicolo tecnico è una raccolta di documenti che costituisce una parte formale del processo eseguito dal produttore. Infatti, se il prodotto è quasi sempre fabbricato a regola d’arte a norma di legge, la documentazione di accompagnamento è per lo più mancante o errata.

    Tutte le leggi sulla sicurezza dei prodotti richiedono al produttore di possedere e conservare tutti i documenti che descrivono e certificano la correttezza del processo produttivo svolto.

    Per questo motivo, la mancanza di una parte ufficiale del marchio può trasformare un prodotto premium in un prodotto potenzialmente pericoloso e quindi non commerciabile di fronte alla legge. La documentazione tecnica viene spesso confusa con i manuali di installazione, uso e manutenzione, ma sono due cose diverse.

    A chi spetta la marcatura CE di un amplificatore importato da un paese extra UE?

    Ai fini della marcatura CE, il fascicolo tecnico deve essere redatto da un ente denominato “fabbricante”. Se il prodotto viene importato da un paese extra UE, questo compito viene trasferito all’importatore, che è legalmente responsabile degli obblighi del produttore.

    L’importatore è infatti oggetto di acquisto di prodotti extra UE, se il suo fornitore ha un agente è pur sempre solo un importatore, altrimenti diventa un “produttore” e non ha scelta.

    Un amplificatore in pezzo unico va marcato CE?

    La marcatura CE degli amplificatori deve essere sempre eseguita, sia che si tratti di prodotti di serie, edizioni limitate o pezzi unici.

    Da quali documenti deve essere accompagnato un amplificatore alla vendita?

    I consumatori dovrebbero sapere e ricordare che hanno il diritto di ricevere la documentazione prevista dalla legge.

    Ogni amplificatore alla vendita deve essere accompagnato da:

    • manuale di installazione, uso e manutenzione in lingua corrente (o in una delle lingue correnti),
    • dichiarazione di conformità,
    • etichetta con il marchio CE e tutte le altre indicazioni previste dalla legge.

    restanti documenti del fascicolo tecnico devono essere conservati presso la sede del fabbricante e puntualmente gestiti ed aggiornati fino alla loro scadenza.

    Devi effettuare la marcatura CE del Tuo amplificatore?

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  • Significato e applicazione del marchio CE

    In questo articolo spieghiamo cosa significa la marcatura CE e quando deve essere applicata.

    Cosa significa il marchio CE?

    La sigla CE significa letteralmente Conformità Europea. Nello specifico, si tratta di un simbolo pittorico applicato ad un prodotto per dimostrare la conformità alle normative vigenti che regolano la fabbricazione e la commercializzazione di quel prodotto all’interno della Comunità Europea.

    La marcatura CE, se utilizzata in modo corretto, non superficiale o addirittura fraudolento, garantisce che un prodotto è pienamente conforme alle norme di progettazione, costruzione e destinazione d’uso.

    Un prodotto marchiato CE, infatti, inizia con un’analisi del rischio nel suo ciclo di vita. Si parte dalla progettazione, all’installazione, all’uso, alla manutenzione e allo smaltimento finale.

    Nell’ambito della marcatura CE, il produttore è quindi in grado di dimostrare attraverso alcune procedure che, in tutte le fasi della produzione, sono state adottate le precauzioni e gli accorgimenti necessari per garantire che le caratteristiche del prodotto siano sempre conformi al progetto e a quanto dichiarato.

    Da prodotti marcati CE l’identificazione del singolo pezzo o lotto di produzione deve essere sempre rintracciabile, da qui al produttore, dal produttore al fornitore, a ciascun componente con caratteristiche documentate.

    Il marchio CE racchiude in sé l’implicita dichiarazione che il prodotto ha una progettazione, una documentazione specifica relativa a calcoli, prove, collaudi e talvolta la certificazione che un organismo notificato ne ha accertato la conformità.

    Quando si può apporre il marchio CE?

    Non tutti i prodotti hanno l’obbligo di marcatura CE ma TUTTI hanno l’obbligo di essere corredati di un fascicolo tecnico.

    In altre parole, questo significa che alcuni prodotti non possono essere marcati CE, ma tutti i prodotti devono avere la documentazione tecnica completa prevista dalla normativa vigente.

    Alcuni produttori ritengono che la marcatura CE sia facoltativa quando non richiesta, ma non è così.

    Se il marchio CE è obbligatorio secondo la legge che disciplina quel dato prodotto bisogna apporlo tassativamente. Se non è un obbligo, NON si può assolutamente fare poiché sarebbe un illecito.

    Quali prodotti necessitano dell’iter di marcatura CE?

    Dopo aver spiegato cosa significa la marcatura CE, riportiamo un elenco di categorie di prodotti necessarie per applicare il processo di marcatura CE. Inoltre, per alcuni di loro, abbiamo indicato alcune delle famiglie più importanti.

    Categorie di prodotti:

    • apparecchi a gas
    • ascensori
      • attrezzature in genere elettriche e non
      • scale da lavoro su macchine
      • attrezzi elettrici portatili
    • strumenti di pesatura
    • materiali da costruzione
      • sabbia e cemento
      • calcestruzzo
      • pavimenti e colle
      • intonaci e colori
      • travi in legno
      • cancelli e porte in ferro
      • lavandini e lavabi
      • lastre in poliuretano e polistirolo
      • maufatti in calcestruzzo
      • cerniere per porte
    • dispositivi di protezione individuale DPI
      • Camici
      • guanti da lavoro
      • guanti in lattice
      • tappi per le orecchie
      • scarpe da lavoro
      • indumenti da lavoro in genere
      • caschi
    • dispositivi medici
    • giocattoli
    • gruppi elettrogeni
    • recipienti semplici a pressione
    • macchine
      • macchine utensili
      • quasi machine
      • macchine per movimento terra
      • sollevatori anche manuali, funi e carrucole
      • tutti i macchinari con almeno un componente mobile
      • composizione di due o più macchine ognuna marcata CE
    • apparecchiature elettriche
      • apparecchi di illuminazione
      • elettrodomestici
      • trasformatori
      • componenti elettrici
      • composizione di una o più apparecchiature o componenti, ognuno marchiato CE
      • apparecchi estetici
    • batterie
      • al litio
      • ad elementi immerse
      • al cadmio, piombo ed altri componenti
    • apparecchiature funzionanti e di sicurezza funzionanti in atmosfere esplosive
    • caldaie ad acqua riscaldate con combustibile liquido, solido e gassoso
      • bruciatori
      • stufe a pellet
      • stufe a legna
      • camini e canne fumarie
      • caldaie a pellet ed a legna
    • imbarcazioni da diporto
    • compatibilità elettromagnetica
      • caratteristica di tutti i prodotti a funzionamento elettrico
      • caratteristica propria di macchine con parti rotanti
    • strutture di protezione da caduta di oggetti
    • strutture di protezione da ribaltamento
    • terminali di telecomunicazioni
      • telefoni cellulari
      • radio trasmittenti e/o riceventi
      • apparecchiature anche portatili che emettono o ricevono onde elettromagnetiche
      • autovelox
    • tosaerba

    Ti servono maggiori informazioni sul significato e l’applicazione del marchio CE?

    Devi effettuare la marcatura CE o la conformità del Tuo prodotto? Ti serve redigere, verificare o aggiornare il fascicolo tecnico (documentazione tecnica)?

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    Ti forniamo assistenza e consulenza sulla marcatura CE e sulla conformità dei tuoi prodotti nel rispetto delle leggi cogenti in vigore.

    Si parte dall’analisi dei rischi senza la quale non si può garantire la sicurezza e non si può costituire un fascicolo tecnico completo, così come previsto della legge.

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  • Marcatura CE scalda cera

    La marcatura CE degli scaldacera è una procedura obbligatoria che richiede la preparazione di documenti tecnici in conformità con il diritto dell’UE.

    La marcatura CE deve essere effettuata dal fabbricante o importatore del prodotto, che deve redigere un fascicolo tecnico completo di tutti i fascicoli tecnici previsti dalle normative di riferimento.

    La documentazione fornita da produttori extra UE può essere inclusa nella documentazione tecnica ma non è sufficiente per la marcatura CE.

    Un ente europeo è colui che deve dichiarare, attraverso una dichiarazione di conformità, che un prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti da direttive, regolamenti e norme.

    Breve introduzione

    Un vecchio adagio recita: per comparire bisogna soffrire. Ovvero per ottenere un certo tipo di immagine a volte bisogna essere disposti a fare dei sacrifici.

    Alcune persone ottengono un corpo scolpito attraverso molta attività fisica e/o una dieta molto attenta.

    Alcune persone usano il trucco, temporaneo o permanente, per modificare la propria immagine.

    Se per decenni fare tutto questo è stata una prerogativa delle donne di oggi, non è più così, con tutti i generi che si rivolgono ai trattamenti estetici.

    Uno tra questi presenta aspetti che rimandano all’adagio iniziale ed è la ceretta, ovvero epilazione di alcune parti del corpo mediante strappo.

    Il noto trattamento prevede l’irrorazione della zona da trattare con una cera speciale, che riscalda la pelle, che è il primo dolore.

    La cera ingloba i peli e con essi viene strappata velocemente dalla pelle e qui viene la seconda sofferenza.

    Nessuna particolare considerazione sul trattamento che peraltro oggi è possibile sostituire con sistemi definitivi, mentre la ceretta è da ripetere ad ogni spuntar di peli.

    Lo scalda cera: di che tipo di prodotto si tratta?

    Affinché la cera diventi liquida, deve essere riscaldata e qui entra in gioco la marcatura CE degli scaldacera.

    Infatti i forni elettrici per lo stoccaggio della cera forniti in forma solida per renderla liquida sono apparecchi elettrici. Pertanto, sono soggetti a una serie di direttive che richiedono la marcatura CE. Questi strumenti devono soddisfare due tipi di standard di sicurezza: elettrici e termici.

    Le apparecchiature elettriche sono ovvie: infatti, come per tutte le apparecchiature elettriche, l’utilizzo di questa fonte di energia presenta dei pericoli.

    Devono essere considerati gli aspetti termici, poiché la persona che utilizza lo scaldacera sarà esposta alla temperatura dell’apparecchiatura e alla cera liquefatta.

    Pertanto, le superfici esposte non devono raggiungere temperature pericolose, così come la cera. Questo le estetiste lo sanno bene!

    Pensa a cosa accadrebbe se la cera raggiungesse i 100°C a causa di un malfunzionamento e, data la gravità delle successive ustioni, la ceretta non sarà più necessaria in futuro.

    Devi effettuare la marcatura CE degli scalda cera?

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  • Marcatura CE monopattini elettrici

    La marcatura CE è una procedura necessaria per l’immissione di scooter elettrici sul mercato comunitario.

    Sono macchine e sono quindi soggette all’omonima Direttiva 2006/42/CE (link al sito ufficiale).

    Veicoli in rapida diffusione

    I monopattini elettrici stanno rapidamente guadagnando popolarità nelle nostre città. Ci si sale solo in piedi, sono dotati di una leva di freno e di due ruote piuttosto piccole che ne determinano un equilibrio minimo. Devono essere utilizzati da una persona alla volta, ma di solito due persone viaggiano illegalmente.

    L’utilizzo degli affitti temporanei è senza dubbio conveniente, ma significa che chiunque, anche un principiante, può usufruirne per strada. La loro utilità non preclude un alto grado di pericolo, soprattutto per chi li usa sconsideratamente sulla strada, o peggio ancora, sul marciapiede.

    Che leggi sulla sicurezza devono rispettare i monopattini elettrici?

    Come le biciclette a pedalata assistita, gli scooter sono macchine e quindi devono essere marcati CE secondo la Direttiva Macchine.

    La procedura di marcatura CE è un obbligo del fabbricante o importatore, che deve compilare la documentazione tecnica del prodotto, inserendo tutta la documentazione necessaria per conformarsi formalmente ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla legge.

    Il costruttore/importatore di una macchina, infatti, può immetterla sul mercato europeo senza alcun vincolo, solo dopo aver espletato le procedure e le pratiche di documentazione previste dalla legge.

    Il fascicolo tecnico richiesto, o documentazione tecnica, è composto da:

    Ricordiamo che la legge perseguirà, sia civilmente che penalmente, chiunque non esegua le procedure di marcatura CE per tutti i prodotti che rientrano nelle direttive di attuazione di tale obbligo, e che la documentazione tecnica deve essere adeguatamente sviluppata.

    Come deve essere realizzata l’etichetta dei monopattini elettrici?

    È molto importante che, nel caso di monopattini elettrici a noleggio, l’etichetta o la targhetta apposta sul prodotto contenga tutti i dati richiesti e previsti dalla legge.

    Innanzitutto, come qualsiasi macchina, le etichette devono essere realizzate con materiali durevoli, inalterabili e non facilmente rimovibili, e devono essere stampate o incise in modo che il testo che visualizzano sia indelebile.

    Deve riportare sempre i seguenti dati:

    • ragione sociale del fabbricante (o importatore)
    • matricola
    • anno di costruzione della macchina
    • articolo e modello identificativo
    • caratteristiche tecniche previste per legge

    Chiunque acquisti un e-scooter non riceverà la documentazione tecnica completa, che viene comunque conservata dal produttore per ovvi motivi.

    Tuttavia, può e deve verificare che il prodotto sia munito di un’etichetta, di un manuale di istruzioni nella lingua corrente e di una dichiarazione di conformità firmata dal responsabile del produttore o dell’azienda importatrice (l’ente europeo responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato).

    Devi effettuare la marcatura CE dei monopattini elettrici?

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  • Dichiarazione di conformità

    Affinché ogni prodotto sia legalmente immesso sul mercato comunitario è necessaria una dichiarazione di conformità.

    Cos’è la dichiarazione di conformità?

    La Dichiarazione di Conformità è un documento, parte della documentazione tecnica, che ogni produttore deve redigere per il proprio prodotto e che intende mettere a disposizione di terzi.

    In questo documento, il produttore dichiara a quali direttive, regolamenti e standard si attiene durante la progettazione e la produzione del prodotto.

    Solitamente questo documento deve essere venduto con l’etichetta e il manuale di uso e manutenzione (o foglietto illustrativo), ma per alcune categorie di prodotti può essere pubblicato sul sito.

    Come si fa la dichiarazione di conformità?

    Tutte le istruzioni spiegano come farlo, in realtà è piuttosto semplice.

    Serve indicare:

    • dati del fabbricante e del legale rappresentante;
    • dati e descrizione generale del prodotto;
    • leggi e norme a cui il prodotto è conforme;
    • numero di serie/di lotto/matricola e data di produzione.

    La dichiarazione di conformità è sufficiente per immettere il prodotto sul mercato?

    La risposta è: assolutamente NO.

    Una dichiarazione di conformità è solo uno dei documenti che costituiscono un fascicolo tecnico, quindi è necessaria ma non sufficiente per adempiere agli obblighi di legge.

    Questo documento non deve essere confuso con la marcatura CE, che è un intero processo intrapreso dal produttore, non un certificato che qualcuno o qualsiasi ente può rilasciare per conto del produttore.

    Inoltre, per i prodotti importati, la Dichiarazione di Conformità deve essere redatta dall’importatore che assume legalmente il ruolo di produttore. Pertanto, non è possibile sostituire questo file con un file pubblicato da un produttore al di fuori dell’Europa. C’è molta confusione su questo, e i produttori devono stare attenti a non rischiare difficoltà doganali e sanzioni!

    NOTA: Fanno eccezione i prodotti da costruzione, i regolamenti che li disciplinano specificano dichiarazioni di prestazione.

    Ti serve consulenza sulla realizzazione della documentazione tecnica del tuo prodotto?

    Devi redigere la dichiarazione di conformità e non sai come fare?

    CetN è disponibile a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno e a guidarti nella procedura necessaria per immettere legalmente i tuoi prodotti nel mercato comunitario.

    Ti forniamo assistenza e consulenza sulla marcatura CE e sulla conformità dei prodotti.

    Il Tuo prodotto necessita di fascicolo tecnico, chiedici informazioni a riguardo!

    Contattaci scrivendo a [email protected] o chiamaci al +39 324 534 6172.

  • Marcatura CE batterie

    A causa delle leggi che regolano le batterie, non è sempre possibile contrassegnare le batterie con il marchio CE.

    Resta invece obbligatoria la redazione dei documenti tecnici (o dei documenti tecnici), ovvero la raccolta di tutta la documentazione prevista dalla legge.

    Senza documentazione tecnica, qualsiasi prodotto immesso sul mercato comunitario è illegale. Quindi questo vale anche per le batterie.

    Che tipo di prodotto sono le batterie?

    Le batterie sono considerate prodotti borderline.

    Si tratta di elettronica, ma per ragioni non chiare le batterie hanno una direttiva specifica che non consente loro di essere marcate CE.

    Un’altra stranezza è che la direttiva Rohs sulla presenza di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici esclude le batterie dal suo campo di applicazione.

    A volte è richiesta la marcatura CE delle batterie. Quando?

    La marcatura CE delle batterie è d’obbligo quando esse sono componenti a volte consumabili, a volte ricaricabili, di un prodotto con obbligo di marcatura CE.

    Pertanto, se una batteria è un componente stabile di un prodotto con obbligo di marcatura CE, ed è quindi venduta con il prodotto, è inclusa nella sua marcatura.

    Se la batteria viene venduta come pezzo di ricambio, è obbligata al marchio CE (es. batterie per smartphone).

    Quali leggi regolano le batterie?

    Nello specifico, la Direttiva 2006/66/CE e la Direttiva 2013/56/UE sulle batterie richiedono la predisposizione di documenti che ne stabiliscano formalmente la sicurezza, ovvero documenti tecnici.

    La direttiva 2001/95/CE “Sicurezza generale dei prodotti” che copre tutti i prodotti richiede anche la documentazione tecnica senza eccezioni.

    Il fascicolo tecnico è generalmente composto da:

    • analisi dei rischi
    • manuale d’ uso e di manutenzione
    • dichiarazione di conformità
    • etichetta
    • certificati e test report sul prodotto
    • procedure di controllo della produzione
    • Ecc.

    Ti servono informazioni sulla marcatura CE delle batterie? Devi redigere il fascicolo tecnico e noi sai come fare?

    CetN è disponibile a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno sulla marcatura CE dei tuoi prodotti e a guidarti nella procedura necessaria per immetterli legalmente nel mercato comunitario.

    Il Tuo prodotto necessita di fascicolo tecnico e di gestione dello stesso, chiedici informazioni a riguardo!

    Forniamo assistenza e consulenza, guidandoti passo passo nella redazione della documentazione necessaria prevista dalle leggi vigenti.

    Contattaci scrivendo a [email protected] o chiamaci al +39 324 534 6172.

    Informazioni e preventivi sono sempre gratuiti.

  • Marcatura CE poltrone motorizzate

    La marcatura CE delle poltrone elettriche è obbligatoria in quanto questi prodotti sono macchine disciplinate dall’omonima Direttiva Macchine 2006/42/CE.

    Di che tipo di prodotto si tratta?
    Le poltrone elettriche stanno rapidamente facendo popolarità perché possono migliorare notevolmente il comfort di persone con problemi alla schiena e alle gambe, anziani e disabili.

    Il loro meccanismo, infatti, consente alle persone con difficoltà motorie di assumere una postura eretta.
    Inoltre, sono disponibili vantaggi fiscali se classificati come dispositivo medico.

    Direttiva macchine o MDR 745?

    Da un punto di vista tecnico, una poltrona elettrica è una macchina, quindi è soggetta alla Direttiva Macchine, che richiede la marcatura CE.
    Quando la sedia viene utilizzata come ausilio medico, diventa anche un dispositivo medico. Pertanto, in questo caso, è soggetto al Regolamento (UE) 2017/745 (noto anche con l’acronimo MDR, per Regolamento Dispositivi Medici).

    Il design delle sedie elettriche è più vincolato dalla direttiva meccanica, tuttavia, tiene conto di requisiti come la sicurezza elettrica, il trattamento superficiale dei componenti, il controllo dei movimenti, la regolazione della posizione e la stabilità del movimento.

    Va che è considerato macchina anche un sistema mobile previsto per essere connesso ad una fonte di energia successiva.
    Ciò significa che, anche se il progettista prevede che l’energia verrà applicata successivamente, deve immediatamente tenere conto della Direttiva Macchine ed eseguire la marcatura CE della poltrona elettrica in base ad essa.

    Ti serve consulenza sulla marcatura CE delle poltrone motorizzate?
    CetN è disponibile a darti tutte le informazioni di cui hai bisogno e a guidarti nella procedura necessaria per immettere legalmente i tuoi prodotti nel mercato comunitario.

    Ti forniamo assistenza e consulenza a partire dall’analisi dei rischi senza la quale non si può garantire la sicurezza e non si può realizzare una marcatura CE rispettosa della legge.

    Il Tuo prodotto necessita di fascicolo tecnico, chiedici informazioni a riguardo!

    Contattaci scrivendo a [email protected] o chiamaci al +39 324 534 6172.

    Informazioni e preventivi sono sempre gratuiti.

  • Le insegne luminose hanno l’obbligo di marcatura CE?

    Nella nostra quotidianità, siamo circondati dalle insegne luminose. In tutte le grandi città, ma negli ultimi anni anche in quelle più piccole, le vie commerciali dei centri sono caratterizzate dalle insegne luminose, che pubblicizzano tantissimi tipi di servizi.

    Questi prodotti hanno l’obbligo di marcatura CE, in quanto rientrano nella categoria dei prodotti elettrici ed elettronici.

    Le insegne luminose immesse in libera pratica nella Comunità Europea devono obbligatoriamente essere marcate CE. Nei paesi extra europei, le legislazioni non sono le stesse e la marcatura CE potrebbe non essere richiesta.

    Come devono essere caratterizzate le insegne luminose?

    Di solito sono sempre posizionate all’esterno, per questioni di visibilità e dimensione. Per questo motivo bisogna considerare più fattori: principalmente gli agenti atmosferici e l’altezza. Infatti, non devono essere raggiungibili da persone e animali, per evitare possibili rischi.

    Infine, in quanto a LED o di altro genere, hanno l’obbligo di marcatura CE, sempre e comunque.

    Le insegne luminose e i prodotti da costruzione

    Alcune insegne più grandi rispetto alla norma, vengono installate su strutture di varia natura. Queste strutture sono chiamate: prodotti da costruzione ed hanno l’obbligo di marcatura CE, secondo il Regolamento 305/2011/UE e la norma armonizzata UNI EN 1090. La norma armonizzata prevede anche l’intervento di un organismo notificato per verificare e testimoniare il sistema di produzione.

    Come fare la marcatura CE di questi prodotti?

    Per qualsiasi dubbio e richiesta, la C & C sas è sempre a disposizione per fornire indicazioni sulla corretta marcatura CE delle insegne luminose e di tutti gli altri prodotti che richiedono questo obbligo.

    Mail: [email protected]

    Tel: +39 347 3233851

  • Sistemi antiabbandono, complimenti!

    Dopo avere letto la bozza del regolamento sui sistemi antiabbandono predisposta al tempo del ministro Toninelli (ve lo ricordate?), avevamo fatto un salto sulla sedia ed immediatamente preparato un articolo nel merito.

    sistemi antiabbandono

    Raramente ci è capitato in tutta la nostra lunga attività di leggere un coacervo di stupidaggini, imprecisioni, grossolani errori, come in quella bozza. Il detto che il pesce puzza sempre dalla testa si dimostrava ancora una volta più che veritiero.

    Per ragioni analoghe ma opposte, dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione nel leggere il regolamento finalmente arrivato alla firma e che disciplina i sistemi antiabbandono.

    Facciamo un po’ di cronistoria.

    Il 1 ottobre del 2018 con legge n. 117 il Presidente della Repubblica modificava il Codice della Strada rendendo obbligatorio un sistema antiabbandono sulle auto, quando trasportano bambini che hanno meno di 4 anni.

    In quel testo era presente anche la seguente frase:

    “Le caratteristiche tecnico-costruttive ………. sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, forse il Presidente aveva dimenticato chi reggeva quel Ministero.

    Dopo circa un anno da quel Ministero era stato “partorita” una “cosa” impossibile da definire, perché mescolava: omologazione, sistemi di gestione certificati, organismi notificati, marcatura CE, Accredia ??????, tutte cose assolutamente incompatibili tra loro, sia per legge che per logica.

    Ora a pochi mesi dal cambio di ministro e comunque con un ritardo di un anno qualcuno di “normale” che pur esiste anche nei Ministeri, ha scritto un regolamento molto semplice, che poteva esserlo ancora di più.

    Infatti, sarebbe stato sufficiente scrivere: i dispositivi antiabbandono devono rispettare le direttive ed i regolamenti europei che disciplinano le apparecchiature elettriche/elettroniche ed eventualmente radio immesse sul mercato UE.

    Comunque, rimane la soddisfazione di constatare che anche in Italia ed anche nei nostri Ministeri esistono persone di buon senso e capaci di scrivere sei pagine di regolamento, perfettamente comprensibili.

    Ora i fabbricanti di questi dispositivi hanno una chiara linea da seguire, pensate che c’era qualcuno che aveva tentato di seguire la “bozza Toninelli”, poverini, crediamo abbiano incontrato molte difficoltà insuperabili.

    Ci spiace per gli organismi notificati e per quelli di omologazione, completamente estromessi da questo business, anche se verrebbe da chiedersi come mai erano invece così pesantemente presenti nella precedente bozza, c’era addirittura inserito l’unico organismo di accreditamento italiano, che nessun ruolo avrebbe potuto avere in nessun caso, misteri ministeriali.

    Per i genitori che avessero necessità di chiarimenti siamo ovviamente a disposizione per fornire informazioni, così come siamo a disposizione delle aziende che decideranno di investire in questo nuovo settore, che è tra l’altro incentivato con contributi previsti dalla nuova legge di bilancio.

    Renato Carraro

    C & C Sas

    Via Lauro, 95

    35010 – Cadoneghe (PD)

  • Importazioni: finalmente una buona notizia!

    Essere convinti di essere nel giusto è un fatto soggettivo, ma quando questo fatto viene confermato proprio da un esponente di quella parte a cui noi contestiamo continuamente di comportarsi in modo errato, la cosa ha un significato particolare.

    Da oltre un decennio, continuiamo ad affermare in tutti i modi ed in tutte le sedi, che moltissimi doganieri non applicano correttamente gli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento 765/2008/CE, anzi in alcune istanze ministeriali viene totalmente cambiata la lettera della legge, stravolgendone il contenuto.

    Leggendo certe comunicazioni provenienti da qualche funzionario doganale o ministeriale, si ha la sensazione che la legge non la conoscano minimamente o che la distorcano, per qualche ragione che per noi rimane ignota.

    Magari qualche maligno potrà pensare a ragioni ed interessi di tipo privato, noi non lo possiamo affermare, non avendone prova, ma i documenti stanno a testimoniare, per chi volesse indagare, l’assoluta confusione presente in certi uffici.

    Pertanto, ricevere una mail che inizia con queste frasi,

    “Buongiorno,

    innanzitutto, desideriamo complimentarci con Lei per la competenza che dimostra sulla normativa relativa alla sicurezza dei prodotti ed alla marcatura CE.

    Premettendo che siamo perfettamente d’accordo con quanto da Lei sostenuto circa l’obbligo di dover svincolare la merce decorsi 3 giorni, anche in assenza di dichiarazione circa la conformità da parte del Ministero per lo Sviluppo economico, avremmo bisogno della Sua cortese collaborazione per la verifica della conformità di motori elettrici, batterie e carica-batterie per e-bike importati dalla Cina.”

    ci ha fatto enorme piacere, non tanto e non solo per i complimenti, ma per la frase scritta in neretto.

    Questa mail proveniva da un “Ufficio Dogane (Città)-Verifiche” e dimostra due cose:

    • Ci sono degli uffici e dei funzionari doganali competenti ed onesti, che applicano la legge così come sta scritta.
    • Siamo nel giusto quando denunciamo il comportamento scorretto di centinaia, se non migliaia di funzionari che per il solo fatto di essere maggioranza non hanno ragione, sono semplicemente un problema, che chissà se mai qualcuno vorrà risolvere.

    Noi naturalmente e come sempre siamo a disposizione dei funzionari onesti ed in buona fede, che ci chiedono supporto e delle autorità che forse un giorno decideranno di indagare.

    Il nome della città in cui ha sede l’ufficio che ci ha scritto e del funzionario che ha firmato, non lo pubblichiamo, perché in questo Paese è più facile che possa avere problemi chi rispetta la legge e non si uniforma alla maggioranza, rispetto a chi intrallazza.

    La nostra società può assistere gli operatori in tutto il percorso di marcatura CE e di conformità alla direttiva sulla sicurezza.

    Tutta la procedura inizia dall’analisi dei rischi (sicurezza dei prodotti) e si conclude con il servizio post-vendita ed in tutte le procedure previste dalle varie direttive/regolamenti che riguardano i prodotti.

    Infine, per ottenere informazioni ed eventuale consulenza contattateci, i nostri contatti sono: [email protected], 049  8875489335 7815770.

  • Le varie dichiarazioni

    Conformità, Prestazione, Incorporazione

    Abbiamo già parlato della dichiarazione di conformità e delle altre tipologie di dichiarazione, vogliamo ora scendere nei dettagli per fornire una spiegazione completa.

    La dichiarazione di conformità

    La dichiarazione di conformità è prevista dalla stragrande maggioranza delle direttive e dei regolamenti che disciplinano la sicurezza dei prodotti e la marcatura CE.

    La sostanza della dichiarazione di conformità è l’affermazione da parte del fabbricante e da questi sottoscritta che il prodotto a cui la dichiarazione si riferisce ed accompagna, è spato progettato e realizzato rispettando gli obblighi delle direttive che lo riguardano e le indicazioni delle norme specifiche, qualora esse esistano.

    Quindi la verifica della conformità si può eseguire prendendo visione delle direttive e delle norme indicate nella dichiarazione e verificando che esse siano rispettate sia nella sostanza del prodotto sia nella forma, ovvero nella documentazione che lo riguarda.

    La dichiarazione di prestazione

    La dichiarazione di prestazione, prevista solo dal Regolamento 305/2011/UE che disciplina i prodotti da costruzione è molto diversa dalla dichiarazione di conformità.

    Infatti, il Regolamento non si limita a richiedere una semplice conformità a dei dati indicati da qualche norma armonizzata, ma da un lato consente di rispettare una norma anche solo in parte, mentre dall’altro richiede di indicare le prestazioni esatte del prodotto da costruzione a cui si riferisce la dichiarazione.

    In questo modo chi sceglie quel prodotto potrà conoscerne esattamente le prestazioni e valutare se esse corrispondono alle sue esigenze. Naturalmente le prestazioni dichiarate potranno essere solo uguali o migliori di quelle indicate nella norma armonizzata che disciplina il prodotto.

    Per ultima, trattiamo la meno frequente ovvero la dichiarazione di incorporazione, prevista dalla direttiva macchine.

    Quando una macchina può funzionare solo assieme ad altre o è comandata da sistemi esterni che regolano un impianto, si definisce “quasi macchina”, perché da sola non esegue un’operazione finita.

    In questo caso la “quasi macchina” deve essere incorporata in una macchina più complessa di ogni singola sua parte, quindi l’insieme più grande incorpora tutte le parti.

    La dichiarazione di prestazione si limita a dichiarare che la “quasi macchina” è conforme alla direttiva macchine ed alle norme che la disciplinano, ma richiede un controllo di compatibilità con il resto del sistema e chi esegue l’incorporazione si assume l’intera responsabilità del sistema complesso.

    Questa dichiarazione distingue nettamente la responsabilità di chi ha costruito la “quasi macchina”, dalla responsabilità della sua incorporazione nel sistema o macchina finale, quindi è molto importante per il fabbricante sapere quando la deve rilasciare.

    La dichiarazione, a prescindere dal tipo, deve sempre accompagnare il prodotto all’immissione in libera pratica.

    Rispettare le leggi ed i diritti dei clienti non è un’opzione, è un dovere, e pretendere che siano rispettati è un diritto, che riguardano tutti senza esclusione alcuna, ma come per altri diritti e doveri, sembra più semplice (anche se non certo più opportuno) ignorarli.

    La nostra società può assistere gli operatori in tutto il percorso di marcatura CE e di conformità alla direttiva sulla sicurezza.

    Renato Carraro

    C & C Sas

    Via Lauro, 95

    35010 – Cadoneghe (PD)

  • Progettare i sanitari

    Tutti i sanitari sono dei prodotti da costruzione.

    Molti ritengono che i prodotti da costruzione siano solo quelli strutturali, quindi che solo questi, che in genere hanno anche obbligo di certificazione, debbano essere marcati CE.

    Nulla di più sbagliato e falso!

    Ci sono moltissimi prodotti da costruzione, in verità la maggioranza, che non sono strutturali e che non hanno necessità di alcun certificato, ma che devono essere marcati CE, con relativo fascicolo tecnico a supporto della marcatura.

    Tra i prodotti da costruzione più comuni ed alla nostra portata quotidiana ci sono i sanitari.

    LE NORME PER LA PROGETTAZIONE DEI SANITARI

    Sanitari

    Water, bidet, lavabi, vasche, piatti docce, orinatoi, tutti disciplinati da norme armonizzate al regolamento 305/2011/UE e quindi tutti con obbligo di marcatura CE.

    Nessuno di questi ha necessità di alcun certificato, perché il sistema di assicurazione di conformità è il 4, ovvero il produttore può fare tutto ciò che serve senza necessità di richiedere l’intervento di un organismo notificato.

    Le norme indicano molto chiaramente come si devono eseguire le prove per determinare le prestazioni dei prodotti che poi andranno inserite nella dichiarazione di prestazione.

    Le norme sono chiare, ma a volte anche difficilmente rintracciabili, per esempio se volete potete prova a cercare quella che disciplina i water, sarà un bell’esercizio.

    Alcune prestazioni sono molto semplici, altre decisamente più complesse, in ogni caso è necessario conoscerle per poter progettare e realizzare al meglio questi prodotti.

    PROJECT-SUPPORT PER LA PROGETTAZIONE DEI SANITARI

    Per aiutare chi deve progettare i sanitari noi abbiamo messo a disposizione un servizio di supporto per individuare sia le norme che le prestazioni che esse prevedono come livello minimo da raggiungere per poter commercializzare i sanitari.

  • Supporto alla progettazione

    Pirandello, nel suo libro Uno, nessuno, centomila, affrontava il problema della difficoltà di comprensione tra le persone.

    Lo stesso problema capita nella comunicazione ed esistono molti esempi.

    Il termine “assolutamente” che è un rafforzativo, spesso viene interpretato come una negazione, senza il no il termine “assolutamente” conferma la parola a cui sta vicino, oppure è un’affermazione positiva.

    Anche l’utilizzo di termini stranieri può creare problemi, ad esempio in inglese il termine designer significa progettista, ma chi di noi definirebbe l’arch. Renzo Piano o l’arch. Calatrava con il termine “designer”?

    Mescolare il contenuto delle norme in inglese in una discussione in italiano tra italiani, può creare solo confusione.

    Testimonianza

    Recentemente un cliente ci ha richiesto il supporto alla progettazione per verificare se le norme che disciplinano il suo prodotto fossero state rispettate e che gli fossero segnalati gli eventuali punti di non conformità.

    Abbiamo chiesto chi e come avesse condotto la progettazione, ovvero chi avesse eseguito i calcoli di dimensionamento delle varie parti strutturali di questo prodotto.

    Ci sono volute circa 40 mail per arrivare a comprendere che la progettazione non era mai stata fatta.

    Il nostro cliente riteneva che aver sottoposto il prodotto a collaudi e test molto importanti equivalesse ad avere eseguito la progettazione. Quindi, quando noi chiedevamo i documenti di progettazione, ci inviava le immagini dei controlli che erano stati eseguiti.

    Dopo un numero notevole di richieste che non davano seguito a risposte coerenti, abbiamo chiesto: “Prendiamo ad esempio una vite, ci può dire in base a quali calcoli è stata scelta proprio quella vite?”

    La risposta è stata la seguente: “Se è stata scelta quella vite vuol dire che andava bene.”

    Dopo questa risposta c’è stato il silenzio totale: evidentemente questo cliente si era reso conto che nessuno, pur essendo stato pagato, aveva eseguito la progettazione del suo prodotto.

    Quindi ci veniva chiesto di fornire un supporto alla progettazione che non era mai stata eseguita e questo di fatto rendeva impossibile il nostro lavoro.

    Progettazione: ecco il significato

    Progettare significa realizzare un’idea, ma il processo che partendo dall’idea arriva al prodotto deve essere chiaro e documentato. Ci devono essere dei chiari elementi di ingresso della progettazione, ovvero quali sono i dati noti e disponibili e si deve definire l’obiettivo.

    Supporto alla progettazione

    Come procedere?

    Una volta conosciuti gli elementi di ingresso della progettazione, si valutano varie ipotesi relative alla scelta dei materiali e poi si inizia il calcolo per dimensionare i vari elementi. In questa fase sarebbe opportuno indagare sulle norme eventualmente disponibili.

    I disegni sono la parte grafica della progettazione, ma non sono il progetto, anche se molti lo pensano, perché senza i calcoli dimensionali i disegni che normalmente sono necessari per la costruzione, non sono sufficienti a descrivere in modo completo il prodotto e soprattutto non spiegano i criteri di scelta e di dimensionamento.

    Il disegno, progetto per molti, illustra il risultato della progettazione, ma il risultato in un problema non è sufficiente a spiegare come lo si è affrontato e risolto. Se ci chiedono il risultato di una moltiplicazione, non spariamo un risultato a caso, ma facciamo il calcolo. Naturalmente se lo abbiamo già fatto decine di volte conosciamo il risultato a memoria, ma ciò non significa che il procedimento corretto non sia quello di fare il calcolo.

    Non sono riuscito a comprendere se il nostro cliente si è reso conto di aver costruito e venduto un prodotto senza che nessuno lo avesse progettato e posso affermare con certezza che questa è una situazione piuttosto comune, anche se non certo corretta.

    In casi come questo non si può fornire il supporto alla progettazione, sarebbe piuttosto necessario fare la progettazione, eseguendo tutti i calcoli ed i dimensionamenti che non sono stati eseguiti.

    All’inizio della progettazione sarebbe opportuno verificare quali siano le norme che disciplinano il prodotto che ci si appresta a progettare, ed in questa fase può essere utile il nostro intervento.

    Possiamo intervenire anche a posteriori, purché esista una progettazione da verificare, se essa è del tutto assente, non sarà possibile fornire alcun supporto ed a questo proposito riporto integralmente un altro esempio, una richiesta pervenutaci in questi giorni: “Vorrei un preventivo”

    Ci sono delle situazioni nelle quali è veramente difficile fornire una risposta o un supporto.

     

    La nostra società può assistere gli operatori in tutto il percorso di progettazione.

    Tutta la procedura inizia dall’analisi dei rischi (sicurezza dei prodotti) e si conclude con il servizio post vendita ed in tutte le procedure previste dalle varie direttive che riguardano i prodotti.

    I nostri contatti sono: [email protected]049  8875489335 7815770 chiama, riceverai subito una risposta, oppure utilizza il modulo di contatto che trovi nella home page.

  • Attenti agli imbrogli!

    A tutti è successo di ricevere telefonate da Call Center.

    Di solito sono numeri che non è possibile rintracciare, oppure dei cellulari.

    Queste telefonate portano notizie di prodotti nuovi, moderni e indispensabili per la nostra quotidianità.

    In questo modo, vengono diffuse notizie false riguardo delle installazioni esclusivamente gratuite di depuratori d’acqua. Evidenziamo il “gratuitamente” perché ci informano di essere stati premiati tramite dei finanziamenti pubblici e grazie a ciò siamo stati selezionati per ricevere questo dispositivo assolutamente senza alcun costo.

    Alcune collaboratrici spacciano questi apparecchi per dispositivi medici. Occorre affermare che per i dispositivi medici è possibile richiedere il rimborso al momento della dichiarazione dei redditi e l’iva non è tassata.

    Queste chiamate, però, sono delle vere e proprie falsità, in quanto non considerano che:

    • L’esatta finzione di un dispositivo medico è per la prevenire e curare un malato. Infatti, affermare che un dispositivo possa curare sia i sani che gli ammalati è illegale e soprattutto occorre dimostrare la validità che risulti avere sulle varie malattie.
    • Per commerciare un dispositivo medico, occorre la marcatura CE del prodotto ed è obbligatoria la registrazione insieme al produttore nel registro del Ministero della Salute.

    Approfittandosi delle aspettative dei cittadini nei confronti della medicina e dei termini che ne derivano, quali “dottori” e “dispositivi medici”, ci si insinua in questo modo nelle case delle persone. L’obiettivo di tutto ciò sono le truffe che ne conseguono.

    Ma non c’è mai fine alla falsità: infatti affermano inoltre che possiamo scaricare dalle tasse questi dispositivi medici. In realtà non è proprio così: ciò può avvenire soltanto se si è forniti della prescrizione medica e fa rifermento solo ai dispositivi che effettivamente svolgono una funzione curativa.

    Vi forniamo un altro esempio pratico: in determinati spot televisivi trasmessi su reti nazionali, veniva pubblicizzato un materasso venduto testualmente “con dispositivo medico”.

    Occorre però specificare che un materasso viene indicato come dispositivo medico quando effettivamente è in grado di curare una patologie; solo grazie alla prescrizione medica può valere delle agevolazioni disponibili per i dispositivi medici.

    Un normale cittadino che fortunatamente non soffre di alcun tipo di patologia, non ha bisogno di un materasso come dispositivo medico ma, se lo acquista, non ha diritto alle agevolazioni che lo riguardano.

    Aggiungiamo anche che legalmente non è venduto “come dispositivo medico” ma piuttosto “con dispositivo medico”. I due termini si somigliano molto foneticamente, però è un vero e proprio inganno per gli acquirenti.

    Il nostro consiglio è prestare sempre attenzione ad ogni minima parola perché la mancanza di precisione piò portare a dei fraintendimenti. Gli imbrogli sono ovunque e la falsità riesce sempre a farsi valere, pur di riuscire a guadagnare. L’importante è essere a conoscenza di ciò che si acquista e magari documentarsi prima di pretendere ciò che non ci spetta.

  • La marcatura CE e il razzismo

    La marcatura CE è il nostro tema principale, cerchiamo di approfondire la vostra conoscenza riguardo questo tema e cercare di delucidare tutti i vostri dubbi nel modo più esauriente possibile.

    L’argomento di oggi è molto delicato, ma persistente nella nostra società.

    Cerchiamo di capire a cosa può essere collegato con la marcatura CE.

    Se pensiamo al sostantivo “razza”, pensiamo agli animali, ai gatti, ai cani e alle varie tipologie che li differenziano.
    A questo termine, è stato aggiunto un “ismo”, che dichiara la differenza tra gli uomini. In questo modo, sono state create differenze sociali elevatissime e problematiche. Vi porto alcuni esempi: i rossi di pelle, i “musi gialli” (per fortuna non molto usato, ma conosciuto nel mondo dei fumetti), gli aborigeni australiani, con alle spalle una storia che meriterebbe la nostra conoscenza.

    Marcatura ce e il razzismo

    A questo punto, possiamo giungere ad un altro step: la discriminazione. Se fino ad adesso, le razze sono ad autenticare delle differenze di colore della pelle oppure di provenienza, il termine razzismo si è evoluto andando a puntare ancora più nello specifico: gli zingari, i gialli, i pellerossa, i neri. Ma aggiungiamo pure le discriminazioni religiose: i mussulmani, i cristiani, gli ebrei. E non dimentichiamo gli omosessuali e le prostitute (naturalmente meno accentuato per motivi utilitaristici). Perché questo? Probabilmente per scaricare le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre insicurezze su altre persone che porteranno alle spalle problemi non loro.

    Purtroppo non abbiamo mai pensato all’utilità di crescere con queste persone, imparare da loro ma anche insegnare a loro quello che è nostro. La forza sta nell’unità, con la discrepanza non andremo lontani.
    Allacciamo a questo passaggio la marcatura CE.

    La nostra società è formata da milioni di prodotti a fini commerciali: acquisto e vendita. La provenienza di questi prodotti è del far east, importati e immessi nel nostro mercato da operatori commerciali, definiti anche importatori occidentali. Il problema di fondo è che si ricerca prodotti così lontani per il costo basso, ma in questo modo non si guarda più alla sicurezza e alla qualità di questi prodotti.

    Però facciamo prima un passo indietro. Abbiamo parlato di importatori, di coloro che portano questi prodotti nel nostro mercato. Al contrario di ciò che sostengono i media, forse per creare pubblicità scandalistica, la maggioranza di importatori non è cinese, ma piuttosto “nostrana”.
    I prodotti che gli operatori cinesi importano nei nostri mercati sono un percentuale minima. Perché allora i media non sostengono la verità, affermando del grande controllo di attività di importazione cinese? Il problema risale all’importazioni di prodotti non sicuri, non di prodotti non sicuri importati da cinesi.

    Non stiamo certamente proteggendo l’irregolarità dei prodotti, stiamo semplicemente constatando che a vostro avviso, la denuncia va imputata solamente a chi importa prodotti non sicuri, tralasciando il colore della sua pelle. Se un operatore occidentale non rispetta le leggi, merita le stesse sanzioni di un operatore orientale, la provenienza, il colore della pelle, la differenza di cultura non sono un motivo per difendere l’uno o l’altro.

    La sicurezza dei prodotti è ciò che dovrebbe accomunare l’obiettivo finale. I controlli devono essere eseguiti e sanzionati in base alla qualità e alla sicurezza dell’utilizzatore finale, non secondo la razza di coloro che importano questi prodotti.
    Questa è la nostra conclusione, alla fine i prodotti non sicuri sono destinati soltanto a noi, quindi perché cambiare le cose?

    Renato Carraro                                                                                                                                                                                                         C & C sas                                                                                                                                                                                                               Via Lauro, 95                                                                                                                                                                                                           35010 – Cadoneghe (PD) Italia

  • La marcatura CE e i media

    Avete presente il quesito “prima l’uovo o la gallina?”. Oggi vorrei proporre un quesito altrettanto (se non maggiormente) complicato, riguardante la marcatura CE.

    Parlando di media, la qualità e l’audience possono combaciare?

    Spieghiamoci meglio: per i media è meglio puntare sui numeri di ascolto che producono o su informazioni di qualità e di vera importanza?

    L’informazione non è la sola base dei media, ma anche incrementare la nostra cultura è un obiettivo.

    Ma di che tipo di informazione parliamo? Sicuramente non di quella riguardanti allarmanti disperazioni amorose di personaggi famosi.

    I programmi di Sgarbi riguardanti l’arte potrebbero essere un esempio concreto: notizie vere, ben conosciute e riportate. Aggiungiamo inoltre che, sebbene si parli di arte, l’impronta che lui ci fornisce non è affatto noiosa.

    Purtroppo sappiamo che per la società noi siamo consumatori, quindi il compito dei media è spingerci ad acquistare i prodotti per incrementare il mercato. Che senso ha farci crescere culturalmente?

    Dopo questa premessa, come colleghiamo questo argomento con la marcatura CE? È importante ricordare che tutti abbiamo a che fare con la marcatura CE, è un argomento che ci coinvolge in primis perché definisce i prodotti (che noi acquistiamo come consumatori) conformi alle norme e direttive europee. In particolare per i produttori e gli importatori, l’argomento è fondamentale: immettere un prodotto nel mercato vuole dire avvalerlo della sicurezza che lo caratterizza. È indispensabile che l’utente finale sia assicurato da un prodotto conforme e sicuro per la sua salute.

    Il nostro obiettivo non è servirci della televisione per parlare della marcatura CE, però abbiamo puntato ad alcune testate giornalistiche per far valere questo argomento pubblico. Inutile dire che non siamo stati ascoltati, anzi oserei dire nemmeno considerati. Sembrerebbe che dover inserire questo argomento così delicato ed importante in un trafiletto di un giornale sia solamente uno spreco di carta.

    La marcatura CE ed il rapporto con i media

    Una voce però ha preso a cuore la nostra idea: Striscia la Notizia, gli unici che hanno diretto un servizio, sebbene con un’impronta molto più scandalistica di quanto non fosse, ma apprezziamo l’aiuto e l’interesse.

    Il nostro obiettivo non è fare pubblicità, ma far capire quanto è importante la marcatura CE e che va rispettata secondo le norme vigenti.

    La delusione per tutte le altre testate giornalistiche che non ci hanno nemmeno prestato ascolto non ci ha sorpresi, ma ci ha rattristati, perché sono sempre coloro che divulgano “notizie spazzatura”, trasformandole talvolta in notizie del tutto false.

    È veramente questo che chiede la gente? Un po’ di conoscenza in più è davvero una cosa così disastrosa?

    Renato Carraro                                                                                                                                                                                                      C. & C. s.a.s.                                                                                                                                                                                                            Via Lauro, 95                                                                                                                                                                                                    35010 Cadoneghe (Padova) Italia                                                                                                                                 [email protected]

  • La marcatura CE: un diritto!

    Noi consumatori, in base alla nostra tendenza a spendere, abbiamo un certo valore per il sistema.

    Il che significa che se non spendiamo, non esistiamo più per il nostro Sistema. Non è di certo una sorpresa: i valori ed i criteri di valutazione sociale sono ben definiti nella nostra società.
    Premessa: la marcatura CE ci protegge.

    La domanda importante è: essendo consumatori, non dovremo avere diritto ad essere tutelati per poter continuare ad essere consumatori? Riflettendo bene, un consumatore che non consuma non è più utile al sistema. A questo punto, non conviene anche al sistema di tutelarci per la nostra salute e sicurezza? In che modo potrebbe farlo? Offrendoci dei controlli sulle merci commercializzate nel nostro paese, tramite delle autorità di controllo predisposte a garantirci la sicurezza di ogni prodotto.

    Ci tengo ad informarvi di una vicenda simbolica, in modo che possiate riflettere riguardo al controllo dei prodotti che noi consumatori acquistiamo.

    “Gentilissimo Ingegnere,

    nel corso di un accesso eseguito presso un deposito gestito da imprenditori cinesi sono stati rinvenuti e sequestrati ai fini amministrativi e penali diversi oggetti alcuni dei quali recanti il marchio CE contraffatto ed altri privi del marchio CE ovvero con marchio aventi dimensioni inferiori a quelle previste dalla legge.

    Il GIP del Tribunale di Xxxxxx accogliendo le ipotesi formulate dal P.M. disponeva il sequestro dei prodotti contraffatti e dei prodotti privi del marchio CE in relazione al delitto di cui all’art. 515 c.p.

    In data 02.09.2017 lo stesso GIP con proprio decreto disponeva l’archiviazione del procedimento penale in oggetto ed il mantenimento del sequestro fino all’emanazione del sequestro amministrativo da parte delle competenti Autorità.

    Per tale motivo in data 17.11.2017 unitamente ad ispettori della CCIAA di Xxxxx si procedeva ad una ricognizione dei beni sequestrati.

    Da tale ricognizione l’ispettore evidenziava che:

    1. le lampade (a filamento, a led, ovvero H2), utilizzate su auto da competizione e/o comunque da utilizzare su circuiti interni e quindi non adatti alla circolazione stradale NON SONO SOGGETTE ALLA MARCATURA CE;
    2. le torce a led dotate di diversi dispositivi di accensione e di funzionamento, NON SONO SOGGETTE A MARCATURA CE;.
    3. lampade da testa a led anch’esse dotate di diversi dispositivi di accensione e di funzionamento NON SONO SOGGETTE A MARCATURA CE.
    4. adattatori auto con connessione USB, NON SONO SOGGETTE A MARCATURA CE.

     

    Il GIP del Tribunale di Xxxxxx, dopo aver rilevato le perplessità dei militari in merito alla genuinità delle affermazioni dell’ispettore della CCIAA disponeva, ai fini della distruzione del materiale sequestrato,  una perizia sull’obbligatorietà della marcatura CE dei prodotti sottoposti a sequestro e l’eventuale pericolosità per il consumatore finale connessa alla carenza della marcatura stessa.”

    Facciamo un piccolo riassunto: la Guardia di Finanza evidenziava giustamente una non conformità dei prodotti. Ma il GIP non era d’accordo: se non possiamo verificare la “non pericolosità” di un prodotto, non è un reato penale. In questo modo si rende chiara la sua ignoranza, riguardante anche il solo codice del consumo art. 112.

    Ma non è tutto: il funzionario della camera di Commercio affermava che la marcatura CE non è obbligatoria per i prodotti elettrici. Riepiloghiamo: un soggetto, pagato come il GIP tramite soldi pubblici, che ha l’obbligo da far rispettare le leggi per garantire la salute pubblica, ignora le direttive RoHS, Compatibilità elettromagnetica, progettazione ecocompatibile, di cui non ha mai sentito parlare.

    Non possiamo escludere che una cosa del genere possa accadere anche per altri prodotti, perché abbiamo visto la preparazione di chi si dovrebbe occupare della sicurezza dei prodotti. La G.d.F., con cui molto spesso collaboriamo poiché ricerca la nostra consulenza, si pone il problema di come poter svolgere al meglio il proprio lavoro.

    I superiori, invece, non si pongono nemmeno il problema e non ricercano nessuna consulenza. In questo modo però a rimetterci saremo sempre noi consumatori e non chi immette nel mercato prodotti non conformi e soprattutto non sicuri.

    Renato Carraro                                                                                                                                                                       C. & C. s.a.s.                                                                                                                                                                                                         Via Lauro, 95                                                                                                                                                                                                   35010 Cadoneghe (Padova)                                                                                                                                                                           Italia                                                                                                                                                                                        [email protected]

  • Come creare un manuale d’uso?

    La domanda risulta facile poiché siamo abituati a trovare un manuale d’istruzioni in ogni prodotto che acquistiamo. Bisogna considerare però che non sempre viene fornitoci correttamente: non molti si pongono i quesiti “come si fa?” “Da dove inizio?” “Come posso spiegare il corretto utilizzo di quel determinato prodotto?”
    Il manuale d’uso è importante per la marcatura ce e soprattutto è previsto per legge quindi è assolutamente indispensabile. Il suo scopo è informare il consumatore come poter utilizzare correttamente il prodotto, mettendolo inoltre in guardia dei pericoli connessi.

    Risulta scontato pensare ad uno schema da seguire per poter creare un manuale d’uso, in modo che risulti idoneo alla legge e utile al cliente. In realtà, ciò non avviene. Se incontriamo un produttore e proviamo ad informarci riguardo una domanda tecnica, probabilmente non ci saprà rispondere, perché nemmeno lui se l’è mai posta.
    Ma da dove si parte per poter creare un manuale d’uso? Anche questa domanda può creare imbarazzo, perché, sebbene siano in molti a credere di saper fare, non è detto che sappiano perché lo fanno in quel determinato modo.

    Un esempio simile e più concreto è: come si fa la pasta? Beh, è facile, poiché sappiamo tutti che per fare la pasta occorrono prima gli ingredienti. Allora, usando questo linguaggio, quali sono gli ingredienti per creare un manuale di istruzioni? Se non si sa da dove partire per fare un manuale corretto, com’è possibile che lo troviamo per ogni prodotto, anche se è non conforme alla legge?
    Non sarà scontato, ma ci sono varie risposte per creare un manuale da zero, anche senza le adeguate ed opportune conoscenze. Basta semplicemente:

    • Un semplice copia-incolla da un altro manuale, apportando qualche modifica
    • Usare l’esperienza
    • Improvvisare
    • Usare il buon senso

    Per redigere un manuale d’uso, vi informiamo che una delle componenti principali richieste dalla legge sono i rischi residui. Cosa sono? Sono dei rischi minimi ancora presenti nel prodotto, perché non posso essere rimossi. Dobbiamo tenerli ben presenti, perché devono essere segnalati immediatamente al consumatore, ancora prima che utilizzi il prodotto.
    Portando un altro esempio pratico, basti pensare alla scuola guida: come prima cosa, appena seduti all’interno dell’abitacolo, siamo subito informati su come fermare l’automobile e, come seconda cosa, come avviarla.
    Dopo la premessa dei rischi residui, la domanda sorge spontanea: quali sono? Dove si trovano? Li possiamo ricavare dall’analisi dei rischi, che è la priorità di quando realizziamo un prodotto. Purtroppo, però, l’analisi dei rischi non è quasi mai calcolata e/o considerata per la commercializzazione di un prodotto.

    La fondamenta per la marcatura ce è il manuale d'uso

    Possiamo concludere affermando che sebbene i prodotti siamo stati fatti correttamente, se non si ha seguito la legge e non si ha fatto un’analisi dei rischi adeguata al singolo prodotto, il manuale d’uso non sarà consono alla legge.

    La C&C sas offre consulenza ed assistenza per la creazione di manuali d’uso corretti e validi, calcolando anche l’analisi dei rischi.

    Renato Carraro                                                                                                                                                                                                         C. & C. s.a.s.                                                                                                                                                                                                         Via Lauro, 95                                                                                                                                                                                                      35010 Cadoneghe (Padova) Italia                                                                                                                                         [email protected]

  • Acquistare un fascicolo tecnico per la marcatura ce è così complicato?

    Fin da bambini, abbiamo assimilato il fatto che “le bugie hanno le gambe corte”. Per imparare a non mentire, siamo cresciuti con questa idea. Ma è veramente così? Si, almeno in parte. Infatti, se queste gambe non sono debitamente controllate, possono fare anche molta strada.                                                                                                                                                                   Quando decidiamo di immettere un prodotto del mercato, automaticamente dobbiamo essere a conoscenza che siamo vincolati da un obbligo di legge per garantirne la sicurezza.                                                                                                                       La nostra azienda, la C. & C., fornisce l’assistenza idonea per assicurare questa sicurezza. Il nostro lavoro è regolato da un metodo esemplare, ovvero riportiamo degli esempi per spiegare come procedere. Perché questa scelta? Perché consegnare un fascicolo tecnico e provare a tradurlo può dire tutto e niente. Con un esempio pratico si può analizzare se il percorso della marcatura ce è valido e corretto.
    Fascicolo tecnico - marcatura ce
    Fornire un fascicolo tecnico prevede alcune cose che possono sembrare ovvie, ma che non lo sono:

    • È necessario saperlo fare
    • La sua validità guarda al singolo prodotto preso in esame
    • Ci si deve assumere la responsabilità di ciò che si fa

    Riguardo alla questione della responsabilità, bisogna tenere presente che non tutti sono disposti a metterci a metterci la firma e la faccia. Questi “professionisti” però non ammettono al cliente della loro intenzione di non rispondere e in questo modo aggirano l’ostacolo, ingannando il cliente. Inoltre, invece di procurare al cliente una documentazione concreta di ciò che è necessario fare (secondo le regole dettate dalla legge), creano un “fascicolo tecnico“, che altro non è che un copia-incolla da Internet. Le direttive che concernano il campo di compilazione, documenti da predisporre, esclusioni, ecc. sono date sotto questo falso nome da stesure copiante da Internet.

    La cosa importante da ricordare, invece, è che bisogna fornire al cliente delle basi solide per creare la marcatura ce. La documentazione fornita, che è concretamente priva di valore, non viene fatta pagare molto. Essendo “nulla”, il cliente la può trovare gratuitamente scaricandosi le direttiva da Internet, ma il costo viene ripetuto per ogni prodotto. Il compenso sarà quindi impressionante, considerando la validità del documento. Il contenuto è comunque conforme, perché le direttive sono esatte, ma non sono affatto utili per il cliente che deve creare e deve essere informato su come poter creare la marcatura ce. Naturalmente per un lavoro idoneo e ben spiegato, il prezzo risulta maggiore, però bisogna valutare il contenuto e cercare di appurarne la validità.

    Siamo a conoscenza che il cliente possa incontrare difficoltà nel valutare l’idoneità di un fascicolo, per questo possiamo consigliare di provare a conoscere il fornitore da recensioni, referenze, una piccola ricerca della sua storia e della sua azienda e, cosa più importante, avere il contatto diretto. Per quanto ci riguarda, siamo una società a disposizione per tutti in qualsiasi momento e forniamo assistenza diretta, concreta e fedele.

    Renato Carraro                                                                                                                                                                                                      C. & C. s.a.s.                                                                                                                                                                                                             Via Lauro, 95                                                                                                                                                                             35010 Cadoneghe (Padova) Italia                                                                                                                                  [email protected]

  • Novità sui dispositivi medici

    Ognuno di noi ha avuto modo di conoscere uno o più dispositivi medici<. È semplice: un apparecchio dentistico, una macchina per la misurazione della pressione o più semplicemente un ago da iniezioni. Queste sono solo alcuni dei dispositivi della nostra quotidianità, ma ne troviamo di più complessi in ambito ospedaliero.
    Le parrucche, utilizzate da persone che subiscono la chemio terapia oppure i materassi antidecubito sono considerati dispositivi medici, ma non possiamo escludere il carbone attivo o la zeolite, grazie ai quali ci è permesso asportare le sostanze nocive dal nostro corpo, evitando il contatto diretto con il metabolismo.

    Se parliamo di dispositivi medici in termini tecnici, dobbiamo assolutamente ricordare ciò che li regolarizza: la direttiva 93/42/CE, pubblicata appunto nel 1993, è sicuramente da considerare innovativa. Da quell’anno, infatti, sono stati compiuti molti progressi, per quanto riguarda la ricerca e la tecnica.
    Perché parliamo di progressi?
    Sicuramente per l’intervento dell’elettronica in ogni ambito, inclusa la medicina.
    A questo punto, era inevitabile una modifica alle regole riguardanti i dispositivi medici.
    Fino al 2020, la direttiva 93/42/CE sarà affiancata dal Regolamento 745/2017/UE e, dopo questa data, il nuovo regolamento prenderà definitivamente il posto della direttiva.
    Il passaggio dal regolamento alla direttiva è assolutamente efficace: le direttive seguono il consenso di ogni singolo Stato dell’Unione Europea e talvolta ci vogliono parecchi anni per essere approvate.
    Per cercare di uniformare il governo dell’Unione, sono stati introdotti dei Regolamenti Europei, che possono essere considerati delle vere e proprie leggi in tutto il territorio UE sin dal momento in cui compaiono sulla Gazzetta Ufficiale Europea, quindi non hanno bisogno di ulteriori esami da parte di ogni singolo stato.
    Il passaggio da regolamenti a direttive o anche da direttive a direttive prevede sempre un periodo di stallo tra le due leggi, che varia in base all’importanza dell’argomento. In questo caso, questo periodo sarà di tre anni, durante i quali saranno ritenute valide entrambe per poter comprendere al meglio la nuova produzione e gli interventi avvenuti.
    Marcaturace-dispositivi-medici
    Il nuovo Regolamento 745/2017/UE introduce molte innovazioni rispetto alla direttiva precedente. Infatti possiamo constatare che:
    – Gli aspetti connessi all’elettronica ed i software utilizzati in ambito medico saranno precisati
    – Affronterà nuovi temi riguardo i componenti dei dispositivi medici, che prima non erano nemmeno nominati
    – Le indicazione delle situazioni non saranno più generiche e vaghe, ma verranno approfondite a fondo, entrando nei dettagli
    – La conservazione ed il mantenimento del fascicolo tecnico saranno favoriti dalla gestione, una nuova necessità che introdurrà il concetto di controllo continuo
    – Il controllo periodico sarà affidato ad un personale qualificato

    Il nostro messaggio non è approfondire l’intero regolamento, ma teniamo a condividere con voi che stanno avvenendo dei cambiamenti, molti dei quali ci interessano in prima persona ed il nostro compito è di assimilare ogni nuova notizia e adattarci.

     

     

     

     

     

    Renato Carraro                                                                                                                                                                                                      C. & C. s.a.s.                                                                                                                                                                                 Via Lauro, 95                                                                                                                                                                            35010 Cadoneghe (Padova) Italia                                                                                                                                   [email protected]