Covid-19 e riunioni condominiali: il focus dello Studio Legale di Andrea Mascetti

Continuano gli approfondimenti dello Studio Legale di Andrea Mascetti ai tempi del Coronavirus: il nuovo tema riguarda le assemblee condominiali e le regole sanitarie da rispettare.

Andrea Mascetti

Il commento dello Studio Legale di Andrea Mascetti sugli aggiornamenti del Governo

Da poco più di un mese il Governo italiano ha fornito una risposta ad uno dei numerosi interrogativi sorti a causa dell’emergenza sanitaria in atto, ossia se e come possano svolgersi le riunioni condominiali. Marta Cipriani, dello Studio Legale fondato da Andrea Mascetti, ha realizzato un approfondimento in linea con quelli che la realtà ha offerto durante tutto il periodo della pandemia. L’avvocato sottolinea che con il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 il legislatore aveva già autorizzato le riunioni private svolte con il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, riunioni che comprendono anche quelle condominiali. Tuttavia solo il 1° giugno sono state aggiornate le ormai note FAQ governative dove viene espressamente affrontato il tema: al momento dunque sono ufficialmente autorizzate le assemblee in presenza fisica “di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva”, a patto che vengano rispettate determinate condizioni sia a tutela della salute dei partecipanti che per il contenimento del contagio. Come descritto dalla collaboratrice dello Studio di Andrea Mascetti, si parla di “locali e spazi adeguati”, includendo quelli all’aperto, che permettano la già citata distanza interpersonale.

Studio Legale di Andrea Mascetti: i dettagli sulle riunioni di condominio

Dopo aver affrontato la questione in linea generale, l’Avvocato dello Studio Legale di Andrea Mascetti analizza alcuni dettagli riguardanti ulteriori norme da rispettare. Oltre a specificare che le regole previste si applicano anche nel caso di strutture condominiali destinate alla villeggiatura, il luogo scelto per la riunione deve essere provvisto di finestre e dovrà essere sanificato nel caso in cui sia stato utilizzato entro i dieci giorni precedenti: se così non fosse, è sufficiente una pulizia ordinaria. Sulla questione del distanziamento è intervenuta anche l’Associazione Nazionale degli Amministratori dei Beni Immobili Confcommercio (ABICONF), che consiglia uno spazio che preveda almeno 5 mq a persona, facilitando così le operazioni di calcolo. Il focus realizzato dallo Studio Legale di Andrea Mascetti si sposta poi sulla figura dell’amministratore. Questi, nel caso in cui il luogo indicato nel Regolamento non rispetti i requisiti di cui sopra, avrà la possibilità di indicare una sala adeguata, rispettando ovviamente il limite territoriale del Comune in cui è ubicato il condominio: se l’amministratore non si attiene alla normativa, è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 19/2020.