FORMAZIONE LEGATA ALLA SICUREZZA: SIETE IN REGOLA?

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede che in ogni azienda i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.. Inoltre la legge prevede che qualsiasi lavoratore, compresi i neoassunti e i collaboratori, debbano essere formati nel momento stesso in cui cominciano a lavorare nell’azienda.

Se non vi siete ancora adeguati alla normativa o non sapete a chi rivolgervi, ADHR – Agenzia Per Il Lavoro mette a disposizione per le aziende interessate una formazione specifica legata all’area sicurezza con la progettazione e l’attuazione dei corsi obbligatori come previsti da d.lgs. 81/08.

Ma sapete cosa dice la normativa in materia di sicurezza? Vediamone i tratti più importanti insieme.

All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività.

Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.

Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche.

Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.

La normativa prevede che ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente sulla sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. In più vanno approfonditi i rischi relativi allo specifico ambiente di lavoro.

Il percorso formativo si articola in 2 moduli. Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro». Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

La durata minima è di 4, 8 oppure12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle. La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio. La formazione dei lavoratori deve avvenire in orario di lavoro e non deve comportare costi per i lavoratori..

Va sottolineato inoltre che tutto questo comprende appunto formazione generale e specifica, non l’addestramento, ovvero il «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».

Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato. L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituisce un credito formativo permanente.

Ricordiamo in ultimo, ma non meno importante, anzi, che nel caso in cui questa norma non venisse rispettata sono previste tutta una serie di sanzioni per il datore di lavoro.

Contattate l’Agenzia per il Lavoro e non pensateci più!





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