Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: nuovi chiarimenti da parte della Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A riguardo della designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, la Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riportato nuovi chiarimenti.

Secondo l’art. 31, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare un apposito servizio di prevenzione e protezione o incaricare persone esterne.

Entrando nel merito, le conoscenze professionali dei responsabili della sicurezza sono necessarie per l’azione di prevenzione e protezione.

La Confcommercio ha richiesto dei chiarimenti sui requisiti di legge in merito all’individuazione del Responsabile della sicurezza. Il Ministero ha riconfermato che il Responsabile della Prevenzione e Protezione interno deve conoscere a fondo le dinamiche organizzative e produttive dell’azienda.

Un qualsiasi lavoratore, che assicuri una giusta presenza per tali compiti, viene designato come responsabile interno. Il ricorso a persone o servizi esterni è necessario solo nel momento in cui l’azienda non disponga di personale capace.

Per approfondire responsabile servizio prevenzione protezione

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