Firma digitale, a processo per contraffazione

Contraffare la richiesta della firma digitale alla Camera di commercio è un reato per meglio dire un reato di falso in atto pubblico. Questo quindi diventa un crimine perseguibile d’ufficio, a differenza del reato di falso in scrittura privata che viene punito con la semplice querela. Il reato di falso in scrittura privata è la nomina inconsapevole di un amministratore di società “imitandone” la firma elettronica. Con questo decreto la Corte di Cassazione annulla una decisione del Gip cioè quella che aveva escluso la possibilità di procedere contro un imprenditore per difetto di querela. L’accusa che era stata mossa, nei confronti del socio di una Srl, era di aver inserito nel verbale d’assemblea il nome, di un legale rappresentante, a sua insaputa, riproducendone la firma elettronica. L’amministratore, venuto a conoscenza della manovra, si è rivolto alla Guardia di Finanza per protestare e denunciare la non conoscenza della società che aveva “l’onore” di rappresentare. Il giudice per le indagini preliminari non era sufficiente a costituire istanza di punizione il disconoscimento in toto. Mentre di opinione diversa è il Pm il quale non considera la dichiarazioni rese alla Guardia di finanza assimilabili alla querela e per di più sottolinea l’errata scelta di catalogare entrambi i comportamenti dell’imprenditore come “falso in scrittura privata”.

Questo perché la firma digitale, nell’ambito della gestione documentale della pubblica amministrazione, ha una doppia garanzia.

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