Affitto con riscatto: affitto ora e compro poi

Affitto ora per acquistare poi. E’ questa, in estrema sintesi, la formula dell’ ”affitto con riscatto” che sta prendendo piede soprattutto nell’Italia settentrionale sull’esempio di molti Paesi europei. In tempi di crisi, questo tipo di contratto potrebbe contribuire a rilanciare il settore delle compravendite di case offrendo vantaggi sia all’acquirente sia al venditore. Come funziona? L’affitto a riscatto permette di detrarre dal prezzo di acquisto quanto pagato per la locazione. L’eventuale futuro acquirente stipula con il venditore due accordi: un contratto di locazione (a un canone superiore a quello di mercato) e un contratto di opzione con il quale potrà comprare la casa ad un prezzo stabilito in precedenza e dopo un certo numero di anni. In caso di acquisto, le mensilità versate fino a quel momento verranno detratte dal prezzo pattuito inizialmente. Se invece l’inquilino decidesse di non comprare, l’affitto pagato sarà perso.

L’acquirente ha il vantaggio di poter comprare tra qualche anno un appartamento al prezzo attuale, senza temere una ripresa del mercato immobiliare e un conseguente aumento dei costi. Senza considerare inoltre, le condizioni di accesso al mutuo e i tassi di interesse, con il passare degli anni, potrebbero essere migliori di quelle attuali. Rimandando l’acquisto, senza però perdere i soldi dell’affitto, si potrà chiedere un prestito più vantaggioso e d’importo minore, avendo già pagato una parte della casa mensilmente. Questo tipo di contratto è dunque vantaggioso anche per chi non può accedere ad un finanziamento bancario non disponendo nell’immediato di garanzie e non possedendo risparmi sufficienti per pagare un acconto. Il vantaggio del venditore, in un momento in cui è difficile trovare acquirenti, sta nella possibilità di poter godere subito di un canone mensile più alto rispetto all’affitto tradizionale e nella possibilità concreta di vendere dopo un periodo stabilito dato che l’inquilino, avendo già pagato più di un canone normale, sarà più propenso a comprare.

Qualora il locatore voglia prevedere nel contratto l’applicazione di penali nel caso in cui il locatario non eserciti l’opzione di acquisto, è ovviamente consigliabile sottoscriverlo solo se si è fermamente convinti di acquistare l’immobile.

Attenzione, se l’immobile è in costruzione e su questo non sia prevista alcuna fideiussione a garanzia, in caso di fallimento del costruttore quanto versato dall’acquirente potrebbe andare irrimediabilmente perso.

Potrebbe anche accadere che, nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l’esercizio del diritto di opzione, il proprietario decida di cedere l’immobile ad un terzo acquirente, con la possibilità che quest’ultimo non riconosca all’affittuario il diritto di opzione.

Per tutti questi motivi, è bene affidarsi sempre ad un professionista che segua personalmente la stipula.

Fonte: http://cercacasa.it/affitto_riscatto.html

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