Riscatto parziale del trattamento di fine rapporto: escluso in caso di contratti di solidarietà

Il riscatto parziale del trattamento di fine rapporto non è ammesso dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione per la previdenza complementare in caso di contratti di solidarietà; si fa riferimento a forme di previdenza addizionali a favore dei lavoratori che hanno accesso all’integrazione.

Nel caso di contrazione dell’orario di lavoro a causa di un contratto di solidarietà, gli aderenti al fondo di previdenza, non sono in grado di ricevere il 50% della loro posizione individuale generata presso il fondo.

La motivazione per le quali il riscatto parziale del trattamento di fine rapporto viene escluso, risiede nella non assimilazione da parte della Covip dei contratti di solidarietà; si specifica che non vi è la sospensione totale dell’attività lavorativa nel caso di cassa integrazione guadagni e in quello di mobilità. Si comprende quindi lo scopo dell’istituto del riscatto: favorire il dipendente che si trova in situazioni particolari di cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, vi è una totale sospensione dell’attività lavorativa.

Per approfondire il riscatto parziale del trattamento di fine rapporto

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