Procedure per l’indennizzo del danno biologico

Il risarcimento danno biologico è costituito da una somma di denaro che deve essere corrisposta al danneggiato dal danneggiante, ossia, in caso di incidente stradale, colui che ha provocato il sinistro. Ciò è previsto dalla legge a tutela dell’articolo fondamentale della Costituzione Italiana che prescrive il diritto per ognuno di noi all’integrità fisica della nostra persone. Quindi colui che ci danneggia nel fisico o nella psiche dovrà corrisponderci una somma atta a colmare questa menomazione. L’iter procedurale per fare richiesta risarcimento danni è diversificato a seconda dei casi. Se si è la parte incolpevole del sinistro, ci si deve rivolgere all’assicurazione (obbligatoria per legge) della controparte che provvederà a sottoporci a delle visite mediche legali per accertare il nostro stato di salute. I medici attribuiranno al nostro danno una certa identità che, su apposite tabelle risarcimento danno biologico corrisponderà ad una determinata somma; tuttavia essa difficilmente ha carattere oggettivo, soprattutto nel caso di danni morali, e sarà decisa per accordo delle parti o in via equitativa da un giudice nel caso ci si rivolga alla legge. Se si è invece la parte che ha causato l’incidente vi possono essere due opzioni nettamente diverse. Qualora si fosse stipulato un assicurazione contro gli infortuni del conducente, la propria assicurazione corrisponderà un indennizzo per il danno, altrimenti dovrete pagare di tasca vostra le spese mediche. I passeggeri invece sono sempre coperti, sia se viaggiano con la parte colpevole, sia con la parte lesa.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.