Roma, 11/05/09
Alla c.a. del
Sindaco del Comune di Cesano Boscone
Vincenzo D’ Avanzo
Fax 02 48694515
Al Presidente della Provincia di Milano
Filippo Penati
Fax: 02 7740.2102
Alla Prefettura di Milano
Fax. 02 781990
Al Comando di Polizia locale
di Cesano Boscone
fax 02 48694709
E p.c.
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
Fax 02 5457068†
OGGETTO: ORDINANZA N_3 DEL 07 APRILE 2009 CONTENENTE NORMA CHE ISTITUISCE IL DIVIETO DI INGRESSO DEI CANI NEL PARCO SANDRO PERTINI.
RICHIESTA IMMEDIATA REVOCA IN AUTOTUTELA.
Il sottoscritto Gianluca Felicetti, nella sua qualit‡ di Presidente e legale rappresentante della LAV – Lega Anti Vivisezione Onlus, con sede in Roma – Via Piave n 7,
PREMESSO
che la LAV Lega Anti Vivisezione Onlus Ë Ente morale riconosciuto dal Ministero dell’Interno con Decreto del 19.05.1998, Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute ex art 19 quater legge 189 del 2004 con finalit‡ di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, ed i cui scopi sociali sono rivolti, come da statuto, alla tutela ed alla protezione degli animali, con la finalit‡ tra l’altro di “battersi contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull’ambiente per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente”;
che la Lav vanta un diritto soggettivo, o, affinchË la pubblica amministrazione, nel caso de quo in persona del Sindaco di Cesano Boscone, agisca nel rispetto delle regole che scandiscono la tutela degli animali d’affezione, diritto risarcibile quanto meno riguardo l’interesse negativo ossia le spese processuali che saranno sostenute dall’Ente per far valere la corretta procedura in materia di animali da affezione( Cass.Sez.I n 157/03, CDS Sez VI n 1945/03)
che il sindaco di Cesano Boscone, Vincenzo D’Avanzo, ha emanato l’ordinanza sindacale oggi contestata in cui rilevato che” l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, e in particolare sui prati e nelle aiuole dei parchi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, possono comportare rischi per salute della popolazione”si vieta “di condurre cani all’interno del parco Sandro Pertini in quanto area pubblica adibita prevalentementea luogo di ritrovo per le persone e gioco per i bambini”
CONSIDERATO CHE
· Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954 che, all’art. 83, prescrive:
“ c) l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto”
· Il DPR sopra citato vieta espressamente†l’accesso ai cani††solo†nei teatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si applichi la pet therapy), nei luoghi di culto.†
· un divieto di accesso ai cani alle aree verdi appare quindi del tutto privo di fondamento normativo.
· A tale proposito, in un caso del tutto analogo, in cui il sindaco di Treviso ha tentato di vietare l’accesso ai cani ad alcune zone della citt‡, il TAR del Veneto si Ë espresso annullando tale ordinanza
· Il Tar nel dichiarare suddetta ordinanza illegittima,ha infatti rilevato che “Il provvedimento, con il quale Ë stato fatto divieto ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (…) di condurre lo stesso in particolari localit‡”: vÏola i principi di adeguatezza e proporzionalit‡ tra azione e reazione
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