La famiglia di fatto e la convivenza more uxorio

Accanto alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio e riconosciuta dall’art. 29 della nostra carta costituzionale, si pone la famiglia di fatto, ovvero l’unione fra persone in cui viene a mancare il vincolo matrimoniale. Poiché ciò si fonda sul reciproco e spontaneo rispetto dei doveri familiari, si parla di convivenza more uxorio.

Tale tipologia di convivenza deve possedere delle caratteristiche bene precise per poter avere piena rilevanza giuridica. Infatti una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito, nel 1998, che si deve tener conto del carattere di stabilità del rapporto, che distingue questa forma di convivenza da quella, ad esempio, occasionale.

Con l’evoluzione e la trasformazione dei costumi sociali e dei rapporti sociali, la convivenza more uxorio si sta affermando sempre più. Gli elementi costitutivi sono sostanzialmente due: l’affectio, ovvero la reciproca partecipazione alla vita comune e il rispetto e l’impegno serio e duraturo nel tempo.

L’art. 29 della Costituzione italiana prende ad oggetto la famiglia fondata sul matrimonio ma, dati gli importanti e più che mai numerosi cambiamenti degli ultimi decenni, la giurisdizione vede nell’art. 2 della Costituzione una norma che conferisce piena rilevanza e dignità a tale forma di famiglia, dal momento che svolgerebbe una funzione di socializzazione della persona. Ma non solo. Ai conviventi spettano tutti quei diritti inviolabili attraverso i quali poter esprimere pienamente il proprio essere persona.

Al fine di poter stabilire attraverso la stipulazione di patti o contratti scritti gli aspetti patrimoniali intercorrenti fra conviventi, molti Paesi stranieri hanno adottato, già prima dell’Italia, apposite convenzioni, capaci di disciplinare situazioni giuridiche di fatto. Per quanto riguarda il nostro Paese, è di pochissimi giorni la notizia della possibilità di poter redigere, alla presenza di un notaio, il cosiddetto contratto di convivenza, che ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra le parti.

Si ricorda, che attraverso tali accordi scritti non è prevista, ad oggi, nessuna pretesa successoria assicurabile al coniuge more uxorio perché la possibilità di definire il convivente come erede può essere stabilita soltanto tramite testamento.

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