DPI è l’acronimo di Dispositivi di Protezione Individuale e la loro definizione chiarissima è contenuta nell’articolo 74 comma 1 del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008: «Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo». Ai Dispositivi di Protezione Individuale è richiesto il compito di coprire il cosiddetto “rischio residuo”, cioè quel particolare tipo di rischio che permane nonostante siano state adottate tutte le misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. Perciò, una volta che si è messo in sicurezza l’ambiente di lavoro e che si è fornita ai lavoratori un’adeguata formazione sulla sicurezza (saper usare i macchinari, come comportarsi in caso di emergenza), non resta che ricorrere ai DPI. Quelli più noti sono: gli elmetti o caschi, gli occhiali, le cuffie anti-rumore, i guanti, le scarpe antinfortunistiche. Nello specifico, i Dispositivi di Protezione Individuale vengono suddivisi in tre categorie:
- Prima categoria – rischio lieve: il dispositivo di questa categoria viene certificato dal produttore stesso (“autocertificazione”);
- Seconda categoria – rischio significativo: ossia quello che può danneggiare occhi, mani, viso e braccia. Questi dispositivi necessitano di una certificazione da parte di un organismo di controllo, autorizzato, che deve anche vigilare sulla correttezza del processo produttivo;
- Terza categoria: include tutti i dispositivi che proteggono le vie respiratorie e quelli che proteggono dagli agenti chimici aggressivi. Anche in questo caso, il prodotto finito ed il ciclo di produzione devono essere approvati da un’autorità di controllo competente.
Ogni dispositivo deve recare il marchio CE e dev’essere venduto corredato di un libretto di istruzioni che spieghi in maniera comprensibile non soltanto come si usa, ma anche le informazioni riguardo alla data di scadenza, alle modalità di conservazione, di manutenzione e di pulizia. Il compito di fornire gratuitamente i DPI ai lavoratori spetta al datore di lavoro, dopo un’accurata valutazione dei rischi.
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