In questo breve documento ci soffermeremo sugli
aspetti normativi che regolamentano l’ apertura di un hot spot.
La definizione standard vuole l’ hotspot come un’
area in cui sia possibile accedere ad internet utilizzando un collegamento
wireless. Ai fini della legislazione vigente, tuttavia, il mezzo utilizzato per
effettuare il traffico dati è ininfluente poiché ricadono sotto la stessa
regolamentazione anche i casi in cui ci si colleghi con un cavo di
rete.
Bisogna innanzitutto premettere che in Italia è vietato a persone
fisiche l’attività in questione, che rimane quindi possibile esclusivamente ad
aziende, enti o associazioni. Altro aspetto, di minore rilievo data la scarsa
appicazione, è la presenza nei normali contratti di fornitura di clausole che
vietano espressamente la condivisione con altri utenti di connettività (per
esempio, l’ adsl utilizzata allo scopo), sia a titolo oneroso che
gratuito.
E’ necessario fare differenza tra le “entità” che hanno come
attività principale la fornitura di servizi di telecomunicazione1 e quelle per
cui invece ciò si profila come un’ attività secondaria. Nel primo caso sarebbe
più corretto parlare di Internet Point, mentre solo nel secondo di hot spot.
La normativa più stringente è la cosiddetta “legge Pisanu” o
“antiterrorismo” (Dl 144/2005 Gu 27.7.2005 , prorogato
fino al 31/12/2008) che prevede l’identificazione preventiva del navigatore,
l’autenticazione per accedere ad internet e la tenuta di un registro elettronico
(denominato log) che tracci l’attività in internet dell’utente. Va ricordato che
tale log non prevede l’archiviazione del contenuto della comunicazione, ma solo
di dati minimi per identificare la comunicazione, come l’ indirizzo IP
destinatario e di origine, l’orario…
L’identificazione invece è l’atto in cui il titolare
dell’esercizio commerciale fa una fotocopia del documento di identità
dell’utente e la associa allo user-id assegnato. Si capisce che una procedura
simile è molto limitante in tutte quelle attività commerciali con poco spazio o
dove la clientela ha una permanenza breve. Questa modalità di identificazione,
ancora valida, era l’unica espressamente prevista dalla legge Pisanu.
AssoProvider, dopo una lunga battaglia, è riuscita finalmente a far
riconoscere come valida l’autenticazione effettuata tramite numero di cellulare
di operatore italiano, presupponendo che il rilascio e l’attivazione di una SIM
sono sempre e obbligatoriamente subordinati ad una identificazione “forte”
(fotocopia di un documento e del codice fiscale) del futuro utente.
A questo link ( http://www.wideproject.it/content/view/46/1/ )
è possibile leggere l’intero documento.
A cura di Ufficio Stampa | www.WideProject.it
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