Cacciavano in un ”SIC”, Forestali denunciano 6
cacciatori nel palermitano
Bracconaggio in zona SIC:
sequestrati 6 fucili da caccia. In Sicilia la caccia in aree SIC e ZPS
costituisce reato ed è punita con sanzioni
penali
Il calendario venatorio siciliano
vieta la caccia in diverse aree SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) alle
quali, configurandosi come “aree protette”, si applicano le disposizioni
penali relative a parchi e riserve. Il divieto vige anche in assenza di
tabellazione.
Riportiamo il comunicato del
Nucleo Operativo Provinciale di Palermo del Corpo
Forestale della Regione Siciliana del 28 settembre, pubblicato
sul notiziario on-line dei Forestale siciliani “Pinus”:
“Dopo il fermo venatorio
dovuto al ricorso delle associazioni ambientaliste al TAR, l’ass. La Via
ha reiterato il calendario venatorio –
oggetto del ricorso – per cui i cacciatori da ieri (27 sett) hanno ripreso
a cacciare. Alcune pattuglie del Nucleo Operativo Provinciale, coordinate
dal commissario superiore Salvatore Accardi, hanno
effettuato dei controlli del territorio della Riserva Naturale di
“Serre di Ciminna”, agro del comune di Ciminna (PA).
La stessa zona ricade in zona SIC (Sito Interesse
Comunitario).
Durante il controllo sono stati fermati
sei cacciatori intenti a cacciare, malgrado in area di riserva e zona SIC
è assolutamente vietato.Si tratta di cacciatori di Palermo e di
Altavilla Milicia. I cacciatori sono stati deferiti all’A. G. il
reato previsto dall’art. 21 lett. B della legge 157/92. A
disposizione della stessa A. G. sono state poste le armi e le munizioni
sequestrate: cartucce calibro 12; 5 fucili semiautomatici calibro 12 ed un
fucile del tipo con canna sovrapposta calibro 12“.
La LAV Sicilia esprime viva
soddisfazione per questa azione antibracconaggio del Corpo
Forestale di Palermo e si congratula con il comm. Accardi ed i
suoi uomini per la brillante operazione. Con l’occasione, visto che sulla
questione del divieto di caccia nei SIC e ZPS elencati nel
calendario venatorio siciliano vi è molta disinformazione, la
LAV ricorda che la Corte di Cassazione ha stabilito
quanto segue:
- “Il concetto di ‘aree naturali protette’
è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali,
riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi
naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende
anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone
speciali di conservazione ed altre aree naturali protette”
(Cass. pen., sez. III, 22-11-2003, n. 44409 – massima
1);
- Nella nozione di “area protetta” (secondo la più
recente classificazione operata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della
legge n. 394/1991, con deliberazione 2.12.1996 del Ministero
dell’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17.6.1997)
“rientrano – oltre ai parchi nazionali – i parchi naturali
interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le
aree protette marine, le zone umide di importanza
nazionale ai sensi della convenzione di Ramsar di cui al D.P.R.
n. 448 del 13.3.1976, le zone di protezione speciale degli
uccelli selvatici ai sensi della direttiva 79/409/CEE, le zone speciali
di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva
92/43/CEE. (…) pertanto, i divieti di cui all’art.11, quali
misure minime di salvaguardia generica nell’ipotesi in cui tuttora
manchi un regolamento, trovano applicazione dalla vigenza della
legge-quadro e fino all’approvazione del regolamento” (Cass. pen.,
sez. III, 05-01-2000 (22-10-1999), n. 30).
E’ inoltre opportuno ricordare come la
costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale
abbia evidenziato la sussistenza del reato di caccia in area
protetta anche in mancanza di tabelle perimetrali (Cass. pen.,
Sez. III, 22 aprile 1998, n. 4756; Cass. Pen. Sez. III, 19 marzo 1999, n.
5457; Cass. Pen. , Sez. III, 6 giugno 2003, n. 24786; Cas. pen., Sez III ,
26 gennaio 2005 , n. 5489).

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