Comunicato stampa
SNAI
S.p.A.: Sentenza “Placanica”,
i “Ctd” restano illegali
Accettare scommesse a favore
di operatori esteri privi di concessione italiana, anche tramite un
“centro di trasmissione dati”, è reato
LUCCA – La sentenza Placanica della Corte di giustizia CE
conferma che l’attività di raccolta di scommesse per conto di società
prive della concessione e delle autorizzazioni previste dalla legislazione
italiana è illegale. La Corte conferma che tale attività è illegale anche se
esercitata in favore di Società stabilite nell’UE e attraverso agenzie o
centri di trasmissione dati.
Dichiarazioni di segno diverso, apparse
recentemente su organi di stampa nazionali ed esteri, sono prive di fondamento.
Chi propone l’apertura di Ctd, e ancora di più chi accetta di avviare
tale attività, commette un reato la cui gravità è ribadita proprio dalla sentenza
della Corte CE.
La sentenza, infatti:
–
afferma la compatibilità del nostro quadro
regolamentare con il Trattato CE sostenendo che le norme italiane che
disciplinano l’accesso al mercato, rispondono ad esigenze imperative di
interesse generale che possono prevalere sui principi di libera circolazione
previsti dal Trattato CE;
–
si limita a censurare vecchie norme ormai superate
dall’art. 22, n. 11, della legge finanziaria per il 2003;
–
ribadisce la legittimità dell’art. 4 (4 bis) della legge 401/89 (ovvero
l’applicazione di sanzioni penali nei confronti di “chiunque svolga in Italia qualsiasi attività
organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire
l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia
all’estero.”);
–
sancisce definitivamente che l’accettazione di
scommesse in Italia, a favore di operatori esteri privi di concessione
italiana, è reato.
E’ possibile,
per un operatore stabilito nell’UE, accedere al mercato italiano dei
giochi e delle scommesse ottenendo una concessione ed un’autorizzazione
di polizia secondo le norme vigenti.
E’ quanto hanno fatto SNAI S.p.A. ed i
principali operatori stranieri, partecipando al recente bando di gara e
aggiudicandosi i diritti per l’accettazione delle scommesse.
Per sostenere la puntuale applicazione della
sentenza della Corte CE, e quindi la tutela dei vecchi e nuovi concessionari,
SNAI S.p.A. ha inviato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
specifica comunicazione (allegata al presente comunicato).
Milano, 16 marzo 2007
Relazioni esterne e
ufficio stampa
Valeria
Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254
– Cell. +39.334.600.6818 – e-mail [email protected]
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208
– Cell. +39.334.600.6819 – e-mail [email protected]
Spett.le
Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato
Piazza Mastai, 11
00153 Roma
C.a. Dott. Antonio
Tagliaferri
Raccomandata A/R
Anticipata via fax al n.
06.58377060
Porcari (LU), 16 marzo
2007
Oggetto:
Istituzione di nuovi centri di trasmissione dati a seguito della sentenza
Placanica
Egregio Direttore,
Vi sono evidenze che, a seguito della sentenza Placanica della Corte di giustizia CE, alcuni
soggetti ritengono erroneamente di poter avviare o proseguire
l’attività di raccolta di scommesse per conto di società stabilite
nell’UE, attraverso agenzie o centri di trasmissione dati, pur in assenza
delle necessarie concessioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione in
vigore.
La sentenza tuttavia non mette in alcun dubbio la compatibilità del
quadro regolamentare vigente con il Trattato CE.
A giudizio della Corte, le norme italiane che disciplinano
l’accesso al mercato rispondono ad esigenze imperative di interesse
generale che possono prevalere sui principi di libera circolazione previsti dal
Trattato CE. La stessa politica di espansione controllata del settore dei
giochi d’azzardo perseguita dai concessionari è stata giudicata coerente
con l’obiettivo di incanalare la domanda di giochi e scommesse
clandestini verso attività autorizzate e regolamentate.
La Corte ha decretato l’incompatibilità col diritto comunitario
delle sole norme che escludevano per alcuni tipi di società di capitali la
possibilità di ottenere le concessioni necessarie alla raccolta delle scommesse
(art. 88 del TULPS ed art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze 174 del 2 giugno 1998).
Come noto, tali norme sono
ormai abrogate. L’art. 22, n. 11, della legge 289/2002 ha rimosso i
limiti all’ottenimento delle concessioni per le società di capitali
quotate nei mercati regolamentati e consente a qualunque persona giuridica,
senza limitazione di forma, di partecipare alle gare per l’attribuzione
delle concessioni. In esecuzione di tale disposizione sono state bandite nuove
gare per le concessioni, aperte a tutti gli operatori stabiliti nell’UE.
Pertanto, esclusa l’ipotesi di applicazione di sanzioni nei
confronti di operatori che non abbiano potuto procurarsi una concessione ed
un’autorizzazione di polizia in quanto esclusi dalle gare del 1999 in virtù della forma
societaria prescelta, la sentenza non incide sulla legittimità
dell’art. 4 (4 bis) della
legge 401/89, che prescrive l’applicazione di sanzioni penali nei
confronti di “chiunque svolga in
Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o
comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati
in Italia all’estero.” Conseguentemente, l’accettazione
di scommesse a favore di operatori esteri resta qualificabile come reato.
Ciò comportando che un
operatore stabilito nell’UE che voglia accedere al mercato italiano dell’organizzazione
dei giochi d’azzardo, anche attraverso l’istituzione di agenzie o
centri di trasmissione dati, è tuttora tenuto a richiedere ed ottenere una
concessione ed un’autorizzazione di polizia secondo le norme vigenti.
Poiché, in mancanza di un intervento tempestivo di repressione, il
fenomeno potrebbe assumere dimensioni preoccupanti e difficilmente reversibili,
si invita Codesta Amministrazione ad adottare provvedimenti urgenti miranti a
reprimere tali fenomeni di abusi, chiarendo se necessario la portata della
sentenza Placanica.
Con osservanza.
SNAI S.p.A.
Il Presidente
Maurizio Ughi
Giovanni Fava
Ufficio stampa e relazioni esterne
Snai Spa
Via Montale, 3 – 20151 Milano (I)
P.le San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma (I)
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