Comunicato LAV. COLLARI ELETTRICI ANTIABBAIO, CASSAZIONE: E’ MALTRATTAMENTO. LAV: SENTENZA IMPORTANTE, NECESSARIA LEGGE DI DIVIETO.

Comunicato stampa LAV 23 aprile 2007

COLLARI ELETTRICI ANTIABBAIO, PER LA CORTE DI
CASSAZIONE E’ MALTRATTAMENTO.

LA LAV: “SENTENZA DESTINATA A FARE
GIURISPRUDENZA. NECESSARIA UNA LEGGE DI DIVIETO.”

Con una importante sentenza (n.15061, sezione terza penale,
Presidente De Maio), la Corte di Cassazione afferma che l’utilizzo di
collari elettrici antiabbaio costituisce maltrattamento di animali. Con la
stessa sentenza la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo –
ordinato dal Gip del Tribunale di Vicenza – del cane meticcio della signora
G.S. di Carrè (Vicenza), indagata in relazione ai reati di cui all’art.
544-ter del Codice penale (maltrattamento di animali, punito con la reclusione
fino a un anno o con multa fino a 15.000 euro) perché maltrattava il proprio
cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio
apposto sul collo dell’animale. La Suprema Corte ha rigettato i due motivi del
ricorso della Signora condannandola al pagamento delle spese processuali.

Nella sentenza si legge che: L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla
specifica Ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia,
(il riferimento è all’ordinanza del
5 luglio 2005 con la quale il Ministero della Salute aveva previsto che l’uso
del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore
sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727
del Codice penale) rientra nella previsione del Codice penale che vieta
il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del
veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo
stato di sofferenza dell’animale. In proposito questa Corte ha precisato che
costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali,
suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 Cp ogni
comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino
giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti
realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a
quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 Cp
(stato
di necessità), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto
della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente
molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti
educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o
accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).”

Inoltre la sentenza ha confermato la legittimità del sequestro preventivo del
cane: “(…)
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di
maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice penale) che, ai sensi
dell’articolo 544 sexies del Codice penale, prevede la confisca obbligatoria
dell’animale in caso di condanna. Peraltro, anche se il Tribunale per il
riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l’articolo 727 del Codice
penale, ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in
questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile e
sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha
confermato il provvedimento del Gip. Pertanto, pur dovendo demandarsi al
successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto,
deve comunque
ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo
scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza
dell’animale costituente reato
.”

“Premesso
che ogni comportamento produttivo
di sofferenze nell’animale, a
rigor di logica e di diritto, dovrebbe essere punito ai sensi del reato di
maltrattamento di animali che, dopo le modifiche della legge 189/04, è
previsto, dall’art. 544-ter del Codice penale, sull’utilizzo di
collari elettrici per cani vi sono alcuni procedimenti penali in corso, nei
quali la LAV è parte lesa – dichiara Ciro
Troiano, responsabile nazionale LAV settore SOS maltrattamenti
– Di
recente è stata anche emessa una importante ordinanza di sequestro, su tutto il
territorio nazionale, del collare elettronico utilizzato da addestratori e
cacciatori per abituare i cani ad obbedire agli ordini, emessa dal pubblico
ministero Giuditta Silvestrini e controfirmata dal Gip Dario De Luca, presso la
Procura della Repubblica di Mantova. La LAV sollecita l’emanazione di una
disciplina normativa organica e non provvisoria che vieti l’uso, la
detenzione, la vendita o l’uso di collari elettrici o similari, bastoni
con punte elettriche e altri congegni atti a determinare scosse o impulsi
elettrici sui cani.”

Per un fatto analogo, per il quale la LAV auspica una condanna
esemplare anche alla luce degli importanti pronunciamenti sopra citati, proprio
questa settimana si svolgerà a Bologna il processo a carico di E.M., 44enne
originario di Bari ma residente a Bologna, rinviato a giudizio per aver usato
collari elettrici nell’addestramento di cani (art. 544-ter del Codice
penale): la vicenda ha avuto origine da alcune immagini realizzate con
telecamera nascosta e trasmesse l’11 aprile 2005 da “Striscia la
notizia” (Canale 5). Le immagini mostrano chiaramente la sofferenza dei
cani che, ad ogni scossa ricevuta, guaivano intensamente.

La diffusione di questi
collari è, purtroppo, capillare in Italia: sono utilizzati non solo per
l’addestramento e per la caccia, ma anche come discutibile sistema
antiabbaio nonostante recenti sentenze riconoscano l’abbaiare come un
diritto esistenziale del cane e i collari antiabbaio uno strumento lesivo dei diritti
dell’animale.
I cittadini possono segnalare l’utilizzo di collari elettrici per animali
al numero LAV “SOS Maltrattamenti” 848.588.544 (attivo il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10 alle ore 17), istituito
dalla LAV per dare un aiuto concreto a tutti coloro che vogliono intervenire
contro i soprusi a danno degli altri animali, diffondere la conoscenza della
legge sulla protezione degli animali (L.189/04), aiutare coloro che intendono
presentare una denuncia o un esposto alle Autorità per fatti riguardanti il
maltrattamento di animali e selezionare i casi più delicati per la costituzione
di parte lesa e di parte civile della LAV.

23 aprile
2007

Ufficio
Stampa LAV – tel. 06.4461325 – 339.1742586 www.lav.it

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