Comunicato stampa LAV 21.6.2007
CANI
ADDESTRATI CON SCARICHE ELETTRICHE, SEQUESTRATO CANILE (MASSA CARRARA).
APPELLO
LAV A PREFETTO E SINDACO: CHIUDERE LA STRUTTURA E IMPEDIRE ACCESSO A ULTERIORI
ANIMALI
In seguito al
nuovo sequestro del canile di Calamazza di Aulla (Massa Carrara), utilizzato
per l’allevamento e l’addestramento di cani, operato dai Carabinieri di
Pontremoli che hanno rinvenuto due collari elettrici e denunciato il titolare
per maltrattamenti agli animali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e
detenzione abusiva di munizionamento, la LAV chiede al Prefetto e al Sindaco di
ordinare la chiusura della struttura e di impedire l’accesso a ulteriori
animali, quale misura preventiva in attesa che siano accertate le ipotesi di
reato.
Negli ultimi
anni, più volte sono state trovate irregolarità sia nella struttura sia
nell’attività svolta in essa, che hanno portato a procedimenti penali a
carico del titolare. Nel 2001, a seguito di un intervento della LAV, dopo
un’iniziale condanna emessa per le ipotesi di reato di maltrattamento di
animali (art. 727 c.p.) e detenzione di una trappola per la cattura di animali
selvatici (art. 21 comma 1 lettera V e Z H della L 157/92), successivamente il
gestore è stato assolto dal Tribunale di Massa rispetto al reato di
maltrattamento animale ed è stato condannato a un’ammenda per la detenzione
della gabbia-trappola. Contro la stessa persona nel 2004 l’associazione S.O.S.
randagi di Sarzana sporse denuncia per maltrattamento di animali – perché
"il titolare e gestore del canile sottoponeva a maltrattamento i cani ivi
custoditi con modalità di allevamento particolarmente dolorose" -, accusa
dalla quale è stato assolto.
La LAV ricorda che una recente sentenza della Corte di Cassazione
(Sezione terza penale, n.15061/2007) statuisce che “L’uso
del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e
dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il
maltrattamento degli animali (…). In proposito questa Corte ha precisato
che costituisce incrudelimento
senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto
meno al reato di cui all’articolo 727 Cp ogni comportamento produttivo
nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione
nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di
valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli
primari cui si riferisce l’articolo 54 Cp, rimanendo quindi esclusa detta
giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di
reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano
trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e
quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione,
Sezione terza, sentenza 43230/02).”
21.6.2007
Ufficio Stampa LAV
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