Comunicato stampa LAV 4 LUGLIO 2007
CANE
“SFRATTATO” DAL SINDACO-CACCIATORE DI AVEZZANO (L’AQUILA):
CONTRO DI LUI UNA SECONDA ORDINANZA DI ACCALAPPIAMENTO IN CASA, OGGI SOSPESA
DAL TAR.
APPELLO
DELLA LAV: PERSECUZIONE IMMOTIVATA, IL SINDACO REVOCHI LE ORDINANZE.
Due ordinanze di
allontanamento definitivo per il cane Briciola: il Sindaco di Avezzano vuole
accalappiare un cane di proprietà ma la LAV chiede la revoca delle due
ordinanze. Così la LAV interviene
nella vicenda che vede come involontario protagonista Briciola, un cane (di
media taglia) abbandonato ma felicemente adottato da una famiglia con una
adolescente, che vive in un appartamento (dotato di un giardino di 75 mq) ad
Avezzano (L’Aquila), oggetto di ben due ordinanze di allontanamento
emesse dal Sindaco-cacciatore Antonio Floris (AN), entrambe impugnate davanti
al TAR Abruzzo da parte dell’avvocato Elisabetta Ercole incaricato dalla
famiglia di Briciola. Il TAR Abruzzo dopo aver accolto la richiesta di
sospensiva per la prima ordinanza (dicembre 2006), oggi ha emesso un decreto di
sospensiva anche per la seconda ordinanza, vista la documentazione allegata al
ricorso tra cui compare anche una relazione depositata dalla LAV Abruzzo, in
attesa dell’udienza fissata per l’11 luglio p.v.
“Un’ordinanza
contingibile e urgente è per legge una statuizione straordinaria ed
eccezionale, da utilizzare per necessità urgenti, in materia di ordine e
sicurezza pubblica, sanità e igiene pubblica, dunque spropositata nel caso di
specie – spiega Carla Campanaro,
dell’Ufficio Legale della LAV – Inoltre queste ordinanze
comportano un grave danno al benessere del cane e una grave restrizione della
“proprietà privata” della famiglia. La prima ordinanza fu emessa
pochi mesi fa perché l’abbaiare di Briciola avrebbe disturbato la quiete
di un vicino di casa, la seconda perché, secondo la Asl, non sarebbero state
rispettate le norme sanitarie per la detenzione del cane nella proprietà della
famiglia di Briciola, mentre i sopralluoghi svolti dalla LAV non hanno
evidenziato problemi igienici, il cane risulta in perfetta salute e non è stato
sentito abbaiare. Simili questioni andrebbero risolte tra condomini, con
tolleranza e buonsenso, senza che ad esse il Primo cittadino dedichi tempo e
risorse che potrebbero trovare impieghi ben più utili per la collettività”.
La LAV ricorda che
abbaiare è un diritto esistenziale del cane, riconosciuto anche da numerose
sentenze; inoltre l’abbaiare
non può essere considerato disturbo della quiete (ex art. 659 c.p.) fintanto
che le lamentele non siano avanzate da una pluralità indeterminata di persone:
in sostanza non basta che il cane rechi disturbo a una sola persona.
Incredibilmente, poi, la famiglia di Briciola si è vista imporre, con le due
ordinanze del Sindaco, “la realizzazione di un’apposita area dove
tenere il cane”, benché l’appartamento sia provvisto di un giardino
di 75 mq, “la realizzazione di una pavimentazione con determinate
caratteristiche, munita altresì di griglia di evacuazione delle acque luride
con fossa di contenimento e allaccio alla rete fognante” e “interventi
di pulizia quotidiana dei luoghi ove staziona l’animale”. Premesso
che la detenzione di un cane o di un gatto presuppone sempre il rispetto delle
basilari norme igieniche e delle normali regole di convivenza e di buon
vicinato, la LAV si chiede quanti italiani possessori di cani abbiano in casa
un giardino con la pavimentazione con le caratteristiche imposte a questa
famiglia e quanti altri cani di Avezzano rischiano di essere accalappiati in
casa.
4 luglio 2007
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