COMUINICATO LAV. PELICCE DI CANI/GATTI: REGOLAMENTO UE APPROVATO OGGI INTRODUCE STOP IN TUTTA UE. LAV: GESTO DI CIVITA’ DA ESTENDERE ANCHE AD ALTRI ANIMALI.

Comunicato
stampa LAV 26 novembre 2007

PELLICCE DI CANI E GATTI: APPROVATO ALL’UNANIMITA’
E IN VIA DEFINITIVA IL REGOLAMENTO RELATIVO AL DIVIETO D’IMPORTAZIONE E
COMMERCIO SU TUTTO IL TERRITORIO UE.

LA LAV: “UN GESTO DI CIVILTA’ POLITICA ED ETICA
DA ESTENDERE ANCHE AD ALTRI ANIMALI AI QUALI LE PELLI VENGONO STRAPPATE MENTRE
SONO ANCORA VIVI, COME DIMOSTRANO LE AGGHICCIANTI IMMAGINI PROVENIENTI DAI
MERCATI CINESI”.

La
LAV plaude all’adozione finale da parte del Consiglio dei Ministri
dell’Agricoltura dell’Unione Europea, del Regolamento relativo al divieto
all’importazione e al commercio di pelli di cani e gatti nei Paesi UE,
approvato questa mattina all’unanimità e sostenuto, durante tutto
l’iter, anche dal Governo italiano, con il Ministero della Salute. L’Unione
Europea si unisce quindi a Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera,
che avevano già bandito il commercio di tali pelli, utilizzate come
inserti nei prodotti di abbigliamento e di alcuni giocattoli.

Finora
solo cinque dei 27 Paesi che compongono l’Unione, avevano bandito le
pellicce provenienti dall’uccisione di cani e gatti. Tra il 2004 e il
2006, infatti, anche Danimarca, Grecia, Francia e Belgio hanno adottato leggi
come quella italiana, di fatto aprendo la strada all’esigenza di armonizzare
la normativa tra tutti gli Stati Membri. L’origine della proposta messa
in votazione oggi è dovuta, in parte, proprio alle pressioni esercitate
da questi Paesi, ai quali l’Italia ha fatto da “apripista”
divenendo il primo Paese UE, e secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti, ad aver
imposto un bando nazionale all’importazione e commercio di tali pelli,
prima con l’Ordinanza dell’allora Ministro della Salute Sirchia,
emessa nel 2001 e rinnovata nei due anni successivi, poi con
l’inserimento del divieto nella Legge 189/04 contro il maltrattamento agli
animali.

Questa approvazione costituisce il primo
importantissimo caso in cui la legislazione comunitaria ha superato i vincoli
imposti dalle regole dettate dal mercato internazionale, facendo scelte etiche
nei confronti degli animali, e arrivando a bandire un intero commercio.

commenta Roberto Bennati,
responsabile LAV campagne europee
Diamo
atto al Commissario europeo per i consumatori, Markos Kyprianou,al quale va il
nostro plauso per aver confermato il suo impegno politico su questo argomento,
di aver sostenuto adeguatamente le istanze ricevute dai consumatori europei,
involontari complici di un mercato estremamente cruento
”.

E’ un risultato rilevante, frutto di anni di
solleciti ed azioni che hanno visto la LAV in prima fila in Italia, in seguito
ad investigazioni ed analisi su alcuni capi di abbigliamento con parti in
pelliccia, in vendita nei Paesi Europei
ricorda ancora Bennati In Italia le analisi del DNA commissionate dalla LAV
rivelarono, nel 2001, la presenza di pellicce di cane e gatto in capi di
abbigliamento in vendita presso alcuni grandi magazzini. Tale scoperta diede
origine ad un’ondata di indignazione dell’opinione pubblica
italiana, che portò ai provvedimenti di divieto emanati in questi anni
”.

Questo
provvedimento, che introduce anche le modalità di attuazione dei
controlli alle frontiere, è la conclusione di un processo avviato nel
dicembre del 2003 con l’adozione da parte del Parlamento UE di una
Dichiarazione scritta che chiedeva il bando del commercio di pelli provenienti
dall’uccisione di cani e gatti.

Questo importante passo deve essere esteso, ora, ai
Procioni (Nictereus Procionoides). Le immagini che arrivano dalla Cina mostrano
abusi e violenze inaudite nei confronti di questi animali, scuoiati vivi,
allevati senza alcuna regola, uccisi senza stordimento. Alcune stime indicano
che circa 3 milioni di procioni sono allevati ogni anno e uccisi con le stesse
modalità, vietate dalle leggi europee e che il Regolamento mette
definitivamente al bando per i cani e i gatti –
conclude Bennati – Serve un atto di civiltà politica che estenda il
divieto di commercio alle pellicce provenienti dai Procioni, tentativo che era
avvenuto durante l’iter nel Parlamento Europeo, poi naufragato per la
vergognosa attività di pressione politica esercitata
dall’industria della pellicceria, preoccupata solo di difendere il
proprio fatturato ingannando i consumatori, che, se informati su tanta
barbarie, semplicemente non acquisterebbero tali pellicce
”.

La
LAV si augura che ora si attui un coordinamento tra Stati membri per rendere
efficaci i controlli alle frontiere e si eviti il commercio illegale, purtroppo
possibile.

Il
commercio di pelli provenienti da cani e gatti, uccide, ogni anno, circa due milioni di animali in Cina, Thailandia,
Filippine e Corea (stime HSUS). Occorrono, infatti, dai 10 ai 12 cani per
confezionare una pelliccia, molti di più se per realizzarla vengono
usati dei cuccioli; 24 se la pelliccia viene confezionata con pelli di gatto:
animali randagi appositamente catturati, che sono tenuti in condizioni
indescrivibili fino al momento dell’uccisione, tuttaltro che incruenta.

Segue la scheda “Pellicce
di cane e gatto: la tappe di una legge di civiltà”.

26.11.2007

Ufficio
Stampa LAV 064461325 – 3290398535 www.lav.it

PELLICCE DI CANE E GATTO: LE
TAPPE DI UNA LEGGE DI CIVILTÀ

Nel
dicembre del 2001, grazie alle analisi del DNA
commissionate dalla LAV
all’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica), l’Associazione
animalista “smaschera” la vendita di giacconi con il cappuccio
bordato di pelliccia di cane, in vendita presso i grandi magazzini Upim e Oviesse.

La
LAV chiede l’intervento dei Ministri della Salute e delle Attività
produttive: a gennaio del 2002 il
Ministro Sirchia firma un’Ordinanza che vieta l’importazione e il
commercio di pelli e pellicce di cani e gatti.

L’Italia
è il primo paese europeo a vietare (dopo gli Stati Uniti) lo squallido
commercio di pellicce “domestiche”.

Nonostante
ciò, l’insufficiente ed ingannevole sistema di etichettatura di
pelli e pellicce, nonché la carenza di controlli, rendono facile
“aggirare” l’ordinanza di divieto e così la LAV nel
2002 prosegue i controlli su oggetti e capi di abbigliamento sospetti in
vendita in Italia, con conseguenti esposti al Nas dei Carabinieri. E su due giacconi
acquistati il 7 dicembre 2002
dalla LAV presso La Rinascente e Carrefour, le analisi del DNA eseguite dal
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino rivelano la presenza di
pellicce di “cane domestico”.

Grazie
alle rinnovate pressioni della LAV, supportate dai risultati delle analisi, il 20 gennaio 2003, viene pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.15 la nuova Ordinanza con la quale il ministro della
Salute Sirchia rinnova per un altro anno il divieto di importazione,
commercializzazione e detenzione di pellicce di cane e gatto nel nostro Paese,
imponendo ai trasgressori, come nella precedente ordinanza, le sanzioni
previste dall’articolo 650 del Codice penale, consistenti
nell’arresto fino a tre mesi o nel pagamento di un’ammenda. Inoltre
l’Ordinanza prevede il sequestro del materiale rinvenuto, il suo
immagazzinamento e la sua distruzione con spese ad esclusivo carico del
soggetto incriminato.

Ma
è con la Legge 189/04 (redatta dalla LAV e sostenuta da oltre 600.000
firme), in vigore dal 1° agosto 2004,
che tale divieto diviene definitivo. La Legge 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”
, che riforma positivamente il
vecchio articolo 727 del Codice penale, infatti, recita allo

Art. 2. (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e
pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e
gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a
100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la
distruzione del materiale di cui al comma 1
.

In Europa, intanto, tra il 2004 e il 2006 anche altri Stati
membri quali la Danimarca, la Grecia, la Francia e il Belgio adottano
leggi come quella italiana, di fatto aprendo la strada all’esigenza di
armonizzare la normativa tra tutti gli Stati Membri, con un Regolamento
Europeo.

Il
28 novembre 2006 la Commissione
Europea presenta una proposta con la quale si intende vietare
l’importazione e il commercio di pelli di cane e gatto in tutti i Paesi
UE, commercio vietato fino a quel momento in cinque dei 25 Paesi che compongono
l’Unione. Con tale proposta, frutto anche di anni di solleciti ed azioni
da parte delle associazioni animaliste, con la LAV in prima fila in Italia, il
Commissario europeo per i consumatori, Markos Kyprianou, intende organizzare un
rigido sistema di controlli con l’intento di bloccare non solo quei
prodotti in cui l’uso di pellicce di cane o gatto possa essere più
evidente, come gli inserti nei capi di abbigliamento, ma anche quegli oggetti
nei quali tale uso potrebbe non essere palese, come peluche, giocattoli, ma
anche cappelli e pantofole, che non hanno un’etichetta o che, pur
avendola, riportano genericamente “pelliccia sintetica” o di altri
animali. In quell’occasione la LAV invita il Governo italiano, ed in
particolare il Sottosegretario alla Salute Gianpaolo Patta e il Ministro per il
Commercio con l’Estero, on. Emma Bonino, a sostenere questa proposta in
sede europea, per mettere fine ad un commercio che ogni anno uccide circa due
milioni di cani e gatti in Cina,
Thailandia, Filippine e Corea (stime HSUS).

E
il 19 giugno 2007 il Parlamento
Europeo approva, in prima lettura, il divieto all’importazione e al
commercio di pelli di cani e gatti nei Paesi UE, affiancando così
l’Unione Europea a USA, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, che avevano
già bandito il commercio di tali pelli, utilizzate come inserti nei
prodotti di abbigliamento e di alcuni giocattoli: un primo importantissimo caso
in cui la legislazione comunitaria ha superato i vincoli imposti dalle regole
dettate dal mercato internazionale, facendo scelte etiche nei confronti degli
animali, e arrivando a bandire un intero commercio.

Arriviamo così all’approvazione odierna del
Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea.

(Uso consentito citando la fonte
LAV Onlus, 26 novembre 2007).

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