Agenti di Commercio – Normative

La figura di Agente di Commercio è regolata dagli articoli 1742 e 1752 del Codice Civile. È obbligatorio l’iscrizione al Ruolo di Agenti di Commercio e l’iscrizione al Registro Imprese.
La domanda di iscrizione va presentata alla Commissione istituita presso la Camera di Commercio della Provincia di residenza. Molte Camere di Commercio stanno recependo la sentenza della Corte Europea la quale ha stabilito la libera circolazione, per gli stati membri della Comunità Europea, degli agenti di commercio. Pertanto può essere effettuata l’iscrizione direttamente al Registro Imprese della CCIAA senza dover effettuare l’iscrizione al Ruolo Agenti. (Informasi presso la propria CCIAA).
Per svolgere l’attività bisogna essere in possesso di Diploma Commerciale o attestazione del corso ed essere iscritto all’Ufficio IVA. I ricavi vengono definiti Provvigioni.
L’Iva viene versata a cadenza mensile o trimestrale; la contabilità può essere di tipo Forfettaria, Semplificata o Ordinaria. La vidimazione registri è abolita con legge 383 del 18.10.2001.
È obbligatorio dichiarare annualmente l’IVA presentando il Mod. Unico. L’Agente ha diritto a detrazioni IVA su spese di gestione e autovettura al 100%, mentre per le detrazioni IRPER per spese di gestione e autovettura sono all’80%.
L’Agente di Commercio è soggetto a studi di settore, ha obbligo di Dichiarazione e Versamento IRAP e ha l’obbligo di fornire l’elenco clienti e fornitori tramite presentazione telematica con Entratel
Altri obblighi dell’Agente di Commercio:
Riepilogo IVA Annuale: Si, con Volume di Affari superiore a 25.823 Euro
Presentazione Mod.Unico: Si. Quadro G o F
Oneri deducibili Mod.Unico: Si. Quelli consentiti dalla legge
Imposizione fiscale: Ritenuta acconto 23% sul 50% provvigioni
Contributi previdenziali: Si. Il 19,59% sul reddito con minimo di 2.671
Contributo Enasarco: Si. Il 6,75% c/agente e il 6,75% c/società
Contributo Fir: Si. A totale carico della società
Indennità clientela: Si. Età pensionabile, recesso società, decesso
Definizione della zona: Si. Stabilita dalle due parti.
Scioglimento Incarico: Si. Secondo i termini previsti dall’AEC.
Istanza Rimborso Irap: No. L’Irap è stata confermata dalla corte europea
Approfondimenti su http://www.quivenditori.com/normativa_agenti/

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