Comunicato stampa LAV 3 gennaio 2007
MACELLAZIONE ISLAMICA ILLEGALE: ORRORE A PARABIAGO (MILANO), NEL
CREMONESE E IN PROVINCIA DI MANTOVA. LA LAV VALUTA AZIONI LEGALI E SOLLECITA LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO AD ACQUISIRE IL VIDEO REALIZZATO DA
TELEPADANIA. INTERROGAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE.
La LAV chiede
alla Procura della Repubblica di Milano di acquisire il filmato realizzato da
Telepadania e trasmesso oggi anche da Studio Aperto, relativo alla macellazione
illegale – in una pubblica piazza invece che presso un mattatoio autorizzato,
con teste di ovini bruciati con una sorta di fiamma ossidrica – di capre,
montoni o pecore, realizzata a Parabiago (Milano), tra il 30 e il 31 dicembre
scorso, per la festa mussulmana del sacrificio.
Altre
macellazioni illegali si sarebbero svolte nel garage di un’abitazione di Persico Dosimo
(Cremona), dove però i Carabinieri hanno subito denunciato a piede libero per
maltrattamento di animali alcuni islamici, segnalati all’Asl per la
macellazione di carni in un luogo non autorizzato, e in altro garage nel
Mantovano. Ma la LAV sospetta che il fenomeno possa essere molto più vasto,
anche perché la ricorrenza ha
coinciso con il periodo festivo, il 31
dicembre era domenica,
e con i mattatoi normalmente chiusi.
“Il nostro Ufficio legale sta valutando le opportune azioni
legali nei confronti dei responsabili di queste macellazioni rituali
fuorilegge, ma riteniamo doveroso l’intervento, in particolare, della
Procura della Repubblica di Milano, vista la gravità dei fatti e la
documentazione filmata esistente: è necessario accertare ogni responsabilità
perché il rispetto della legalità è un dovere civile che ci accomuna
indipendentemente dalle nostre origini etniche o religiose – dichiara Roberto Bennati, vicepresidente della LAV
– Faremo presentare un’interrogazione al Consiglio Regionale della
Lombardia, per conoscere il tipo di interventi di controllo posti in essere.
Nelle scorse settimane, infatti, avevamo allertato Prefetti, Carabinieri e Asl
al fine di prevenire sgozzamenti illegali”.
La LAV invita i credenti
mussulmani a pensare di diventare vegetariani come già hanno fatto anche loro
fratelli. Al Parlamento
e al Governo – benché la LAV sia contro tutte le macellazioni
di animali – chiediamo di seguire l’esempio normativo di Paesi come
Svizzera, Svezia, alcune regioni dell’Austria e la Malesia, Paese questo
a stragrande maggioranza mussulmana, che non permettono la macellazione senza
stordimento, ritenendo preminente la pur relativa protezione degli animali su
precetti religiosi confliggenti con la morale pubblica.
La normativa impone che la macellazione
rituale, senza stordimento, anche se per consumo familiare, possa essere
eseguita solamente nei macelli, e in particolare in quelli specificatamente
autorizzati, poco più di un centinaio secondo i dati del Ministero della
Salute. La macellazione di animali, il sezionamento o il deposito delle carni
in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati è punita con l’arresto
fino a due anni o con l’ammenda fino a 60 mila euro (art.20 D.L.vo 286/94).
L’articolo 544 ter del Codice penale sanziona con la reclusione da tre
mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, aumentata della metà nel
caso di morte, chiunque utilizzi animali in attività che provochino lesioni o
sevizie così come è l’utilizzo di animali per la macellazione al di fuori
della normativa speciale di tutela degli animali per la macellazione.
3 gennaio
2007
Ufficio
stampa LAV 06.4461325 – 339.1742586 www.lav.it
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
-L’uccisione di
animali con macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1
lettera h) e dell’articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 333 del 1998
deve avvenire solo in macelli autorizzati all’effettuazione della
macellazione rituale, con esclusione assoluta – a prescindere dal consumo
familiare o a fini commerciali – della possibilità di procedere al di
fuori di questi impianti dove, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del
Decreto Legislativo citato, la macellazione è permessa solo per consumo
familiare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina e caprina e,
quindi, non per la macellazione rituale.
-L’articolo 20 del
Decreto Legislativo 286 del 1994 prevede che chiunque proceda alla macellazione
degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non
riconosciuti o non autorizzati è punito con la pena dell’arresto fino a
due anni o con l’ammenda fino a 60mila euro.
-L’articolo 544 ter
del Codice penale sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a
15.000 euro, aumentata della metà nel caso di morte, chiunque utilizzi animali
in attività che provochino lesioni o sevizie così come è l’utilizzo di
animali per la macellazione al di fuori della normativa speciale di tutela
degli animali per la macellazione
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