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  • Assicurazione rc professionale odontoiatri

    La polizza Rc professionale adeguata

    In campo medico è obbligatorio avere attiva una polizza Rc professionale. In quest’articolo approfondiremo gli aspetti principali della polizza Rc professionale per gli odontoiatri.

    Copertura assicurativa

    La polizza Rc professionale odontoiatri viene stipula al fine di mantenere indenne l’assicurato in caso di richieste di risarcimento derivanti da errori nello svolgimento della sua professione. Le attività in copertura sono tutte quelle che l’odontoiatra può svolgere per legge. 

    Aspetti principali

    Alla base della stipula della polizza Rc professionale odontoiatri c’è una distinzione fondamentale. Dovrà essere infatti comunicato se l’odontoiatra svolge o meno attività di implantologia. A seconda di ciò il premio subisce variazioni.

    Claims made

    La polizza Rc professionale odontoiatra copre le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di copertura assicurativa relative alle prestazioni professionali avvenute nello stesso periodo. Tale principio è chiamato “claims made” ed è alla base delle polizze Rc professionali.

    Retroattività

    E’ possibile inoltre, inserire ulteriori clausole a  seconda delle Compagnie. La più importante è la retroattività. Per retroattività si intende il periodo antecedente alla data di stipula della polizza. In questo modo l’assicurato è coperto per tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di regolare copertura assicurativa, anche per prestazioni professionali avvenute nella data antecedente alla data di stipula della polizza. La maggior parte delle Compagnie prevedono una retroattività illimitata per il rischio in questione.

    Postuma

    Un ulteriore clausola, anch’essa fondamentale è la postuma. La postuma è il periodo successivo alla cessazione dell’attività. Attivandola l’odontoiatra è coperto per le richieste di risarcimento pervenute durante tale periodo, relative a prestazione professionali avvenute nel periodo di regolare copertura assicurativa.

    Massimali

    Molto importante per l’assicurato risulta essere la scelta del massimale. Per massimale si intende l’importo massimo che la compagnia si impegna a pagare in caso di richiesta di risarcimento.

    Franchigia e scoperto

    Nella polizza Rc professionale può essere operante la franchigia o lo scoperto. La franchigia è un importo prestabilito che in caso di sinistro resta a caricato dell’assicurato. Lo scoperto è invece l’importo che resta a carica dell’assicurato espresso in percentuale.

    Abbiamo dunque elencato gli aspetti principali della polizza Rc professionale odontoiatri, informazioni utili al professionista nella scelta di una buona copertura assicurativa.

     

     

  • Il nuovo fondo di garanzia per i risarcimenti medmal

    Novità Decreto Gelli: Istituito un fondo di garanzia

    Maggiori tutele per il paziente in caso di risarcimento danni

    Con l’entrata in vigore della nuova legge (Gelli-Bianco) vanno ad integrarsi alcuni strumenti a favore del paziente danneggiato. Tra questi ultimi riscontriamo l’istituzione di un fondo di garanzia per i danni derivanti dalla responsabilità medica.  Il principale obiettivo di questo fondo è quello di assicurare un giusto risarcimento al paziente in uno dei seguenti casi:

    – Nel caso in cui i massimali assicurati siano di importo inferiore rispetto alla somma da risarcire;

    – Laddove il medico o la struttura sanitaria siano assicurati presso un’impresa in stato di insolvenza, liquidazione coatta amministrativa;

    – Nel caso in cui il medico o la struttura non  sia assicurato.

    Secondo i consulenti della Belardo Broker srl tale fondo di garanzia darà un aiuto concreto ai casi particolari come per i Ginecologi o altri medici che non riescono a pagare premi annuali superiori alle € 10.000,00 per ottenere massimali adeguati.

    Gestione del fondo di garanzia

    L’Art. 14 del decreto legislativo predispone che tale fondo venga alimentato da un versamento annuale da parte delle strutture autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile sanitaria come da punto 1 del suddetto articolo: “E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione del Fondo di garanzia.”

    Regolamento attuativo e Punti da definire

    Il regolamento che gestirà il fondo sarà emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (01.04.2017), dal Ministero della Salute in concomitanza con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia. Esso dovrà definire tra le altre cose, la misura del contributo  e le modalità di versamento dello stesso, da parte delle imprese autorizzate.