Iva sull’Oro il Trattamento Cambia in Relazione alla Finalità di Uso

Iva sull’oro un argomento che in pochi conoscono in modo approfondito se non gli addetti del settore compro oro Firenze o di altre città che commercializzano il prezioso metallo giallo.
La normativa iva sull’oro cambia a seconda che si tratti di oro per investimento o oro industriale.
Quando si tratta di oro per investimento è prevista l’esenzione dell’applicazione dell’iva, nei casi in cui questa venga applicata come imposta, la stessa verrebbe esercitata secondo il regime del reverse charge.
La normativa italiana per oro da investimento intende lingotti 24, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, carati ufficialmente riconosciuti sul mercato dell’oro.
Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine.
Nei casi dell’oro industriale è previsto comunque un trattamento speciale per l’imponibilità iva.
L’oro ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
L’oro industriale disciplinato con purezza pari o superiore a 325 millesimi, invece, è il metallo inteso come materia prima che deve quindi essere usato per effettuare successive lavorazioni e può avere diverse forme.
L’oro avente carattere industriale è soggetto ad IVA mediante applicazione del “reverse charge”.
Per le paste e le leghe metalliche a contenuto aureo, si applicano le normali regole dell’IVA, con addebito di imposta in fattura da parte del cedente. Il principio si basa sul fatto che queste leghe auree si configurano come prodotti finali e non più suscettibili di utilizzazione come prodotti intermedi.
L’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di rottami per l’attività di recupero dei metalli preziosi, che consiste nel sottoporre successivamente questi metalli a processi di fusione ed affinazione chimica, al fine di ottenere il materiale prezioso in esso contenuto, può essere assolta anch’essa dal D.P.R. 633/72 art.17 c.5.
Chiaramente tale regola vale nel caso in cui non ci sia attività di commercializzazione.