Con sentenza n. 21092 dello scorso 7 ottobre 2014, la Corte di Cassazione riconosce al lavoratore licenziato l’indennità sostitutiva anche in caso di appalto.
Poca attenzione è stata rivolta all’accordo sindacale sulla riassunzione del lavoratore da parte di un’altra società subentrante.
Per il datore di lavoro (si veda l’articolo 2118 del Codice Civile) è previsto l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso qualora, in base al livello e all’anzianità di servizio, non sia rispettato il periodo propriamente indicato dal contratto collettivo. Per il licenziamento per giusta causa viene fatta un’eccezione.
La Corte di Cassazione ammette che, la suddetta indennità, spetta al lavoratore licenziato anche nel caso di un passaggio dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra.
Non è stata prevista nessuna deroga, nell’accordo sindacale (siglato tra le parti) relativamente al pagamento spettante ai lavoratori dell’indennità di preavviso.
Per approfondire indennità di preavviso per appalto
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