quesiti specializzandi rivolti al Ministro della salute

Ministero dell’Università e dellaRicerca Direzione Generale per l’Università – Ufficio II Ai sensi dell’art. 6 della legge 30/12/1991, n. 412, la trasmissione della presente nota via fax ha valore legale; non si provvederà, pertanto, ad inviare copia per posta Roma, 7/2/2007 prot. 356 Al Dott. Walter Mazzucco Presidente Nazionale S.I.M.S. P A L E R M O OGGETTO: quesiti Si fa riferimento alla nota del 14 gennaio u.s., pervenuta via fax l’1/2/2007, con la quale si pongono una serie di quesiti sull’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368/1999. Sull’espletamento del tirocinio pratico, previsto dall’ordinamento della scuola di specializzazione, il medico in formazione specialistica deve svolgere un numero di ore pari a quello svolto da un medico del S.S.N. a tempo pieno per attività di servizio. Inoltre le attività pratiche svolte dai medici in formazione specialistica devono essere eseguite sempre sotto la guida di un tutore, come peraltro prevede il D.M. 5/5/1995 e, altresì, l’ art. 40, D.Lgs. n. 368/1999: infatti tali attività non sono assimilabili all’attività professionale autonoma del medico dipendente dall’azienza sanitaria ove si opera. Il D. Lgs. n. 368/1999 è entrato in vigore a decorrere dall’a.a. 2006/2007, quindi la normativa ivi contenuta deve essere applicata nel citato riferimento temporale. Il contratto di formazione specialistica non è altro che un contenitore formale di tutte le normativa esplicitata nel D.Lgs. n. 368/1999. Le assenze superiori a 40 giorni devono essere totalmente recuperate: la normativa non fa alcuna distinzione fra tirocinio ed attività pratica. Lo svolgimento delle attività pratiche relative alla formazione specialistica dei medici in strutture di Paesi stranieri, ovviamente, deve essere coerente con la specializzazione svolta ed è stabilita sia nella scelta che nella durata dal consiglio della scuola. E’ ovvio che la formazione specialistica di una scuola di specializzazione deve svolgersi in gran parte presso le strutture della scuola medesima. L’opportunità di prevedere il finanziamento da parte di
Enti pubblici o privati di contratti aggiuntivi è una competenza del Ministero della Salute. Il Direttore Generale Firmato: Dott. Antonello Masia

Cordiali saluti Dott. Trapani Martino [email protected]
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