COMUNICATO LAV. SACRIFICIO DI MONTONI PER LA FESTA MUSSULMANA DI EID EL KEBIR. LAV: STRAGE DI ANIMALI, ILLEGALE FUORI DAI MACELLI. ALLERTA A PREFETTI, POLIZIE E ASL.

Comunicato
stampa LAV

SACRIFICIO DI MONTONI PER LA FESTA MUSSULMANA DI
EID EL KEBIR CHE SI CELEBRA FRA MERCOLEDI’ E GIOVEDI’.

LA LAV: “UNA STRAGE DI ANIMALI,
ILLEGALE SE CONDOTTA FUORI DAI MACELLI AUTORIZZATI. CHIEDIAMO ALLERTA A
PREFETTI, POLIZIE E ASL”

Per la festa mussulmana
di Eid el Kebir vengono uccisi montoni, pecore o capre. Tale ricorrenza, a
cadenza variabile, quest’anno si svolgerà fra mercoledì 19 e giovedì 20
dicembre, molto vicina al Natale cristiano per le cui tavole vengono uccisi
centinaia di migliaia di altri animali.

“Abbiamo chiesto a Prefetti, forze di polizia e Asl di
allertarsi per evitare il più possibile sgozzamenti illegali che potranno
essere la normalità in case, garage, giardini – ha detto Gianluca Felicetti, presidente della LAV
– La normativa impone
infatti che la macellazione rituale, senza stordimento, anche se per consumo
familiare, possa essere eseguita solamente nei macelli, e in particolare in
quelli specificatamente autorizzati, 139 secondo i dati aggiornati del
Ministero della Salute, presenti in tutte le Regioni ad esclusione di Liguria,
Friuli, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria dove quindi la
ricorrenza non potrà essere celebrata se non con carni provenienti da altre
zone”.

“Invitiamo comunque tutti i credenti mussulmani così
come quelli cristiani a pensare di diventare vegetariani e tutti i cittadini
che dovessero avere notizia o essere testimoni di uccisioni improvvisate, a chiamare immediatamente
il numero di qualsiasi forza di polizia per un pronto intervento – ha concluso il Presidente della LAV – Al Parlamento e al Governo,
benché la LAV sia contro tutte le macellazioni
di animali, chiediamo di seguire l’esempio normativo di Paesi come
Svizzera, Svezia, alcune regioni dell’Austria e la Malesia, Paese questo a
stragrande maggioranza mussulmana, che non permettono la macellazione senza
stordimento, ritenendo preminente la pur relativa protezione degli animali su
precetti religiosi confliggenti con la morale pubblica”.

Seguono
riferimenti legislativi relativi alla macellazione rituale.


18.12.2006

Ufficio
stampa LAV 06.4461325 – 339.1742586 www.lav.it

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

-L’uccisione di
animali con macellazione rituale, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h) e dell’articolo 5
comma 2 del Decreto Legislativo 333 del 1998
deve avvenire solo in
macelli autorizzati all’effettuazione della macellazione rituale, con
esclusione assoluta – a prescindere dal consumo familiare o a fini
commerciali – della possibilità di procedere al di fuori di questi
impianti dove, ai sensi dell’articolo 9
comma 2 del Decreto Legislativo citato
, la macellazione è permessa
solo per consumo familiare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina
e caprina e, quindi, non per la macellazione rituale.

L’articolo 20 del Decreto Legislativo 286 del
1994
prevede che chiunque proceda alla macellazione degli animali,
al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o
non autorizzati è punito con la pena dell’arresto fino a due anni o con
l’ammenda fino a 60mila euro.

L’articolo 544 bis del Codice penale sanziona
con la reclusione da tre a diciotto mesi chi cagiona la morte di un animale per
crudeltà o senza necessità, al di fuori delle leggi speciali sulla macellazione.

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