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  • GIFFONI SEI CASALI SI CONTINUA A DEMOLIRE MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEMBRA FARE UN PASSO INDIETRO

    GIFFONI SEI CASALI SI CONTINUA A DEMOLIRE MA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEMBRA FARE UN PASSO INDIETRO

     

    Correva l’ormai lontano 24 maggio 2007 quando il Responsabile dell’area urbanistica del Comune di Giffoni Sei Casali ordinava alla FA.PI SpA di procedere alla rimozione delle opere realizzate in forza della concessione edilizia numero 114 del 29.08.2002 che autorizzava la costruzione di un albergo ed una sala congressi con annessi parcheggi al piano interrato.

    Stando alla relazione redata dall’UTC in data 26.03.2007, venivano infatti contestate delle irregolarità urbanistiche che tali invece non erano ma sufficienti a far avviare la macchina della burocrazia che conduce ad una condanna penale di tutti i soggetti interessati e al conseguente ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Salerno sezione penale.

    Non sono stati sufficienti anni di continuo confronto con l’Amministrazione locale per cercare di dimostrare che le opere realizzate erano effettivamente quelle assentite con la Concessione edilizia del 2002 e le successive Conferenze di Servizi che avevano riconosciuto la legittimità degli interventi urbanistici eseguiti dalla Fa.PI prima e dalla COR.VILLAGE poi che ne aveva acquisito la titolarità.

    Solo oggi, a distanza di oltre dieci anni, quando la demolizione è ormai in corso e gravano sulle spalle dei cittadini, decine di milioni di euro richiesti dalla ditta incaricata dell’abbattimento, l’Amministrazione, nella persona del suo Responsabile di settore sollecitato dal Sindaco per stabilire la congruità dei costi per l’abbattimento, ha infine preso atto che “a partire dalla proposta di DIA del 2 gennaio 2006 si sono succeduti una serie di atti e procedure assolutamente discutibili, alcuni dei quali sicuramente censurabili dal punto di vista del rispetto dei disposti normativi in ambito urbanistico attuativo, non ultimo l’intervento a diverso titolo delle differenti figure istituzionali che hanno determinato condizioni di inattuabilità dell’intervento edilizio e per le quali andranno sicuramente affrontati e chiariti i diversi aspetti legati sia alla legittimità formale degli atti, sia ai contenuti nelle diverse fasi procedimentali” (cfr. Nota prot. 7298 del 19.08.19).

    E ancora, nello stesso testo si legge:” il cambio di destinazione urbanistica in ZTO Turistico-Alberghiera era già avvenuto con la prima conferenza di servizi e non si vede quale altra destinazione avrebbe potuto assumere con la destinazione extra alberghiera proposta in variante dal titolare del diritto edificatorio. (…) la variante proposta è di sicuro compatibile con la destinazione turistica ricettiva assentita in variante e divenuta definitivamente esecutiva: si tratta, di fatto, di un endoprocedimento che non comporta alcuna variante urbanisticamente rilevante

    Nel caso in esame – continua il Responsabile Tecnico del Comune di Giffoni Sei Casali – la destinazione d’uso proposta con la DIA del 02.01.2006 quale variante in corso d’opera, sarebbe stata immediata quanto naturale considerarla compatibile con la destinazione ZTO già consolidata come turistico ricettiva piuttosto che da collocare in aree di diversa destinazione di PRG

    Detta in parole povere: LA DEMOLIZIONE È ILLEGITTIMA !! LA CONDANNA DELLA FAMIGLIA NOSCHESE IN SEDE PENALE È ILLEGITTIMA e oltre a rendersi immediato un intervento delle Autorità preposte, in primis il Sindaco, per porre fine ad una simile, inequivocabile ingiustizia, occorre che la cittadinanza tutta, scenda in campo per garantire che tutti i danni subiti vengano risarciti.

    Si tratta di un’ingiustizia che grida vendetta; di milioni di euro buttati al vento; di una vita intera spesa per migliorare le condizioni di vita in un piccolo paesino della provincia di Salerno e per questo, il sig. Giuseppe NOSCHESE si è rivolto allo Studio Legale dell’Avv. Gelsomina CIMINO del Foro di Roma per smascherare finalmente l’indifferenza, la superficialità e non ultimo l’ignoranza di diverse figure istituzionali che negli anni si sono avvicendate mal interpretando e mal applicando una normativa di una chiarezza cristallina, laddove già da anni si era dato corso ad una modifica ZTO favorendo la creazione di strutture turistico-ricettive che certo avrebbero dato nuovo lustro a quel paesino e che invece, forse per semplice negligenza, ma certo a spese della collettività tutta, si è trasformata in un ammasso di pietre polverizzate dall’ostracismo.

    E mentre increduli i veri protagonisti di questa orripilante scena onirica, assistono inermi si chiede addirittura che l’intera “sudditanza” con grato animo, accetti tutto ciò che “il Sovrano si compiaccia di ottriargli”

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  • LO STABILISCE LA CORTE DI CASSAZIONE: L’ARSENICO NELL’ACQUA NON BASTA PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI

    LO STABILISCE LA CORTE DI CASSAZIONE: L’ARSENICO NELL’ACQUA NON BASTA PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI

    Con la Sentenza n. 17321/2018 la Corte di Cassazione interviene sulla tematica delle immissioni di sostanze nocive nelle acque potabili, da ritenere materia trasversale di diritto interno e comunitario.
    La sentenza prende le mosse dall’iniziativa di un privato che ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 900,00 corrispondente alla spesa sostenuta da una famiglia italiana per l’acquisto di acqua minerale, ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell’acqua, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’ansia e allo stress relativi.
    A sostegno della domanda, l’attore esponeva di essere titolare di un’utenza d’acqua potabile in un comune ove erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua superiori a 10 microgrammi per litro così come indicati dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’UE.
    La Presidenza del Consiglio si costituiva e comparendo innanzi al giudice di Pace adito, chiedeva il rigetto della domanda.
    Contrariamente a quanto si possa pensare, in primo grado, il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò la convenuta al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese necessarie per l’acquisto di acqua minerale, liquidati in via equitativa nella misura di euro 500, pari ad euro 50 per 10 mesi, nonché al pagamento delle spese processuali.
    Tale decisione, tuttavia è stata riformata in appello, con il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle spese di lite.
    A questo punto il privato cittadino con ricorso alla Suprema Corte chiedeva la cassazione della Sentenza de qua, lamentando, per quello che è qui di interesse la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio dell’UE.
    Per meglio comprendere i termini della vicenda in esame, appare opportuno rammentare che ai sensi della citata direttiva (art. 9), “gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni. In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi”.
    Ciò posto la Corte suprema, nel ricostruire i termini della vicenda, ha posto in luce, che il governo italiano aveva attivato, proprio in virtù dell’art. 9 sopracitato, due periodi triennali di proroga (dal 2004 al 2006 e dal 2007 al 2009). Successivamente, perdurando la situazione del superamento della soglia di arsenico, aveva richiesto un terzo periodo di proroga, invocando l’applicazione del tasso di soglia di 50 microgrammi per litro.
    La Commissione europea aveva quindi concesso la terza proroga (valida fino al 31 dicembre 2010), limitando, tuttavia la soglia concessa a non oltre 20 microgrammi.
    Ed è qui che, secondo il Tribunale chiamato a decidere dell’appello, si snodava la questione.
    A parere del Tribunale, infatti, ogni richiesta risarcitoria avrebbe dovuto dimostrare il superamento del suindicato tasso di soglia stabilito in via derogatoria, e pertanto, atteso che l’appellante non aveva assolto l’onere della prova, la domanda risarcitoria doveva essere respinta.
    Tale ricostruzione è stata ritenuta corretta dalla Corte di legittimità, che nel rigettare il ricorso, ha ritenuto generico il motivo addotto.
    Secondo i Supremi Giudici il ricorso proposto, infatti, dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza. Esso infatti, da un lato invoca senza fondamento, la lesione dei principi sull’onere della prova, posto che è evidente che è il danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cioè il superamento della soglia); dall’altro si attarda a contestare presunte errate interpretazioni delle direttive senza considerare che il Tribunale ha dato una propria ricostruzione dei fatti che non viene in alcun modo contestata.
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  • LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI NELL’INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI

    LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI NELL’INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI

    Con la sentenza n. 29832/2018 la Corte di Cassazione interviene sul tema in auge alle cronache e relativo al trasporto di migranti clandestini, ed in particolare interviene sul ricorso proposto dal comandante e dal vice comandante di uno scafo, imputati del reato di procurato ingresso illecito di immigrati clandestini, punito in Italia ai sensi dell’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 286/1998, per avere effettuato il trasporto dall’Egitto in Italia di 277 cittadini non appartenenti all’Unione Europea.
    Alla declaratoria di responsabilità penale, già affermata dal Gip, nell’ambito del giudizio abbreviato di primo grado, ne seguitava la conferma, da parte della Corte d’Appello di Catania in sede di gravame, e la conseguente condanna degli imputati alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, nonché alla pena pecuniaria di € 2.884,00 di multa per ciascun imputato.
    La Corte d’Appello nel confermare la punibilità degli imputati, applicava le aggravanti per aver commesso il fatto in tre o più persone, in relazione a cinque o più persone, di aver esposto a pericolo la vita e l’incolumità dei migranti e di averli sottoposti a trattamenti disumani; escludeva, invece l’aggravante del profitto in quanto gli imputati avevano agito in qualità di traghettatori non organizzatori della traversata.
    Gli imputati ricorrevano dunque per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo la carenza di giurisdizione italiana, in quanto l’azione si sarebbe conclusa in acque sovranazionali, allorché, prima del salvataggio da parte della Guardia Costiera, l’imbarcazione sarebbe stata avvicinata da un altro scafo mercantile, disposto a farsi carico del trasporto degli immigrati a Malta, trasporto rifiutato dagli stessi migranti senza alcun intervento attivo da parte degli imputati.
    Gli imputati lamentavano altresì, l’erronea applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 286/1998, in quanto l’incriminazione delineata da tale disposizione riguarderebbe non la mera condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma quella volta a procurare l’ingresso illegale dei migranti.
    La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato ed inammissibile il ricorso, ha osservato che le questioni giuridiche poste con i motivi di ricorso sono state già tutte affrontate e risolte dalla Corte Territoriale e nessuno degli argomenti addotti è idoneo a superare gli indirizzi già affermati.
    D’altro canto, prosegue la Corte, in punto di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto di cittadini extra comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operando sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità è riconducibile alla figura dell’autore mediato, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti.
    Gli imputati negano di aver voluto un siffatto esito, proclamandosi indifferenti rispetto a quello che avrebbe potuto essere il luogo dello sbarco, scelto autonomamente dai trasportati, e sostengono che, quand’anche si volesse ritenere la sussistenza del reato, esso si sarebbe perfezionato in acque internazionali, trattandosi di reato a consumazione anticipata.
    Anche questa ricostruzione è stata smentita dalla suprema Corte, in quanto, anche nei reati a consumazione anticipata – in cui la condotta di pericolo, già in sé punibile, sia tenuta fuori dal nostro territorio- basta che si verifichino in Italia gli effetti voluti della condotta per potersi validamente radicare la giurisdizione italiana sensi dell’art. 6 c.p.
    Quanto poi, alla qualificazione del reato, la tesi secondo la quale gli imputati avrebbero posto in essere una condotta da sussumere nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, piuttosto che il più grave reato di procurato ingresso di immigrati clandestini è smentita dalla circostanza per la quale, la fattispecie contestata e da ritenersi non dubitabile, è il trasporto dei migranti, e non già il più generico compimento di “atti diretti a procurarne l’ingresso illegale”, che l’art. 12 d.lgs 286/1998 punisce solo in via residuale.
    La Corte quindi conclude affermando il principio per cui:Il solo fatto di aver provocato il soccorso per essere in mezzo al mare con imbarcazione inadeguata e in situazione di sovraffollamento e di condizioni meteo avverse è sufficiente a escludere che l’ingresso illegale sia ascrivibile all’autore mediato del reato, cioé la nave svedese, anzinché a coloro che hanno provocato la situazione di emergenza, che in base al diritto del mare obbliga al salvataggio delle persone alla deriva.
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  • NIENTE CARCERE PER CHI RIPORTI UNA PENA FINO A 4 ANNI: LA CONSULTA FA IL PUNTO

    NIENTE CARCERE PER CHI RIPORTI UNA PENA FINO A 4 ANNI: LA CONSULTA FA IL PUNTO

    Con la Sentenza n. 41/2018 dello scorso 2.3.2018 la Corte Costituzionale si è espressa in ordine alla censura di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 27 co. 3 della Costituzione, dell’art. 656 comma 5 c.p.p., promosso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nel procedimento penale in cui il giudice rimettente si era trovato a decidere, in qualità di giudice dell’esecuzione, sulla domanda di sospensione di un ordine di esecuzione della pena detentiva di tre anni, undici mesi e diciassette giorni di reclusione, che il pubblico ministero aveva emesso, in base all’art. 656, comma 1, c.p.p., privandolo della sospensiva in quanto la pena da scontare eccedeva il limite di tre anni fissato dal quinto comma dello stesso articolo.
    La norma oggetto di censura prevede infatti che se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ovvero la Sospensione dell’esecuzione della pena.
    Il condannato aveva chiesto al giudice rimettente di dichiarare inefficace l’ordine di esecuzione, sostenendo che avrebbe dovuto essere sospeso nonostante la pena da espiare eccedesse il limite triennale atteso che l’art. 47 comma 3 bis della legge 354/1957 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, consente una particolare forma di affidamento in prova quando la pena detentiva da eseguire non è superiore ai 4 anni.
    Stante questo rilievo normativo, secondo il condannato, il limite cui subordinare la sospensione dell’ordine di esecuzione dovrebbe armonizzarsi con tale tetto e ritenersi fissato anch’esso in quattro anni, anziché in tre come prevede la lettera della disposizione censurata.
    A questo punto, non potendo il giudice interpretare la disposizione nel senso auspicato dal ricorrente (stante l’univoco tenore letterale della stessa) la questione della sua legittimità costituzionale è stata sottoposta alla Corte, in particolare quanto alla parte in cui la sospensione dell’esecuzione continua a essere prevista quando la pena detentiva da espiare non è superiore a tre anni, anziché a quattro. Ciò in quanto, l’omesso adeguamento del limite quantitativo di pena previsto dalla norma censurata a quello indicato ai fini dell’affidamento in prova allargato determinerebbe un “disallineamento sistematico”, frutto di un “mancato raccordo tra norme”, reputato lesivo anzitutto dell’art. 3 Cost., circostanza questa, che discrimina ingiustificatamente coloro che possono essere ammessi alla misura alternativa in quanto tenuti ad espiare una pena detentiva non superiore a quattro anni, da coloro che, potendo godere dell’affidamento in prova relativo a una pena detentiva non superiore a tre anni, ottengono la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione.
    Secondo il Gip rimettente, la disposizione censurata sarebbe in contrasto altresì con la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27 terzo comma della Costituzione in quanto comporta l’ingresso in carcere di chi può godere dell’affidamento in prova allargato.
    La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità rilevando che l’art. 656 co. 5 ha subito, nel tempo, una serie di correttivi volti proprio a mantenere una sorta di parallelismo del limite previsto per la sospensione dell’ordine di esecuzione e di quello previsto, a favore dei condannati, per chiedere di essere sottoposti a un percorso risocializzante che non includa il trattamento carcerario.
    La Corte rileva altresì che, all’indomani dell’introduzione dell’affidamento in prova per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione, non è stata adottata alcuna modificazione del termine indicato dalla disposizione censurata, non essendo ancora stata ancora esercitata la delega legislativa conferita con la legge n. 103/2017 (Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario) che ha previsto di fissare, in ogni caso, in quattro anni, il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione.
    Ciò nonostante, prosegue la consulta, occorre valutare caso per caso se esistano dei fattori (quali ad esempio la pericolosità del reato) che possano prevalere sulla coerenza sistematica e sul parallelismo dei limiti.
    Nel caso in esame, la rottura del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata, appare di particolare gravità perché è proprio il modo con cui la legge ha configurato l’affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell’ordine di esecuzione.
    In conclusione, mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, il legislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l’art. 3 della Costituzione. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato.
    Nonostante il diverso parere dell’Avvocatura, la Corte ha quindi ritenuto che il Legislatore, attraverso l’istituto della messa alla prova allargata, abbia inteso equiparare detenuti e liberi ai fini dell’accesso alla misura alternativa, scelta che ben si giustifica, precisa la Consulta, in considerazione dell’obiettivo di deflazionare le carceri, non solo liberando chi le occupa ma anche evitando che vi faccia ingresso chi è libero.
    Di qui l’incostituzionalità del 5° comma dell’art. 656 c.p.p. “nella parte in cui prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni anziché a quattro anni.”
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  • La condotta persecutoria realizzata attraverso Facebook costituisce reato

    Facebook: La condotta persecutoria realizzata attraverso i social network costituisce reato
    ATTI PERSECUTORI SUL WEB
    Con la Sentenza n. 57764/2017, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla tematica dei social network e sui risvolti penali che possono assumere alcune delle condotte perpetrate su internet.
    Il caso di specie: l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole di atti persecutori in danno della stessa.
    Il ricorrente lamentava carenza di motivazione nonché violazione di legge per diversi motivi: in primo luogo, i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento sulla base delle sole affermazioni della parte offesa senza considerare le circostanze fattuali che avrebbero giustificato la condotta lesiva (ossia la rabbia conseguente alla rivelazione da parte della moglie dell’imputato di avere una relazione extraconiugale).
    In secondo luogo, secondo il ricorrente, non risultava provato lo stato d’ansia né il mutamento dello stile di vita della vittima.
    In terzo luogo non sarebbe possibile configurare il reato in esame quando la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.
    In relazione alle censure mosse dal ricorrente, la Corte, premettendo che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità del racconto, osserva che i giudici di merito hanno compiutamente analizzato le condotte poste in essere dall’imputato e consistite nell’inoltro di sms dal contenuto ingiurioso e minaccioso, nella creazione di un profilo Facebook altamente offensivo nei riguardi della persona offesa e in ripetuti appostamenti e pedinamenti, escludendo che la protrazione delle condotte possa essere riconducibile a un moto rabbia dovuto alla rivelazione della relazione extraconiugale e dando compiuta motivazione delle ragioni per cui tali condotte non erano ascrivibili ad una mera percezione soggettiva della vittima.
    Per quanto riguarda, infine, la configurabilità del reato in esame laddove la condotta persecutoria sia realizzata attraverso Facebook, la Corte osserva che la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori, in relazione al fatto che l’attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa. Infatti, nel caso di specie, a nulla rileva la circostanza che la donna poteva ignorare le foto, i video e i commenti semplicemente non accedendo al profilo Facebook, in quanto l’attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di contenuti, posto peraltro che l’apertura della pagina sul social network rappresenta solo una delle modalità con le quali si è estrinsecata la condotta persecutoria dell’uomo che, in più ha posto in essere un serie di condotte – invio sms e pubblicazione di vari post denigratori a carico della parte offesa – si da provocare stato d’ansia e mutamento delle abitudini di vita della vittima, tali da integrare il reato contestato.
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  • la richiesta di aumento in bolletta agli utenti dall’autorità per l’energia è illegittima

    “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”

    Nessun potere impositivo dunque in capo all’Autorità la cui Deliberazione N°50 del 1 febbraio 2018 deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalità di cui all’art. 23 Costituzione

    Con le Sentenze n. 5619 e 5620 pubblicate entrambe il 30.11.2017, il Consiglio di Stato interviene sulla questione – già lungamente dibattuta presso il TAR Lombardia che aveva affrontato la questione con diverse pronunce emesse tra il 2015 e il 2016 – relativa alla legittimità di diverse deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (d’ora in poi A.E.E.G.S.I.), con particolare riferimento al “codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, nella parte in cui “introduce una nuova disciplina in materia di garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti” e “dispone che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell’energia (c.d. “traders”) debbono prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica.
    La questione concerneva i corrispettivi degli oneri generali del sistema elettrico e alla possibilità che A.E.E.G.S.I. possa imporre ai traders obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento delle obbligazioni gravanti ex lege sui clienti, utenti finali del servizio.
    Per una migliore comprensione del thema decidendum, va premesso che “oneri generali di sistema” sono i costi relativi agli incentivi per le fonti rinnovabili e i costi da destinare a finalità sociali, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Sono fissati per legge e, ai sensi dell’art. 39, co. 3, del D.L. 83/2012 vengono fatturati dal Distributore verso il venditore che dovrà riversarli alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), oltre che alla società Gestore dei servizi Energetici.
    Conseguentemente tali oneri generali di sistema si ritrovano inclusi nella bolletta elettrica e vengono parametrati al costo effettivo dell’energia e del servizio reso in favore del consumatore finale: gli interventi di A.E.E.G.S.I. sono stati nel senso di prevedere, a carico dei traders (il soggetto che porta l’energia nelle singole case) e laddove il cliente finale fosse rimasto inadempiente, di fornire garanzie idonee in favore del distributore affinchè quest’ultimo non avesse a risentire della morosità accumulata dai clienti finali.
    Calcolando che il debito attuale in circa 1 miliardo di euro (ma la cifra è solo approssimativa),
    l’ A.E.E.G.S.I. dopo essersi vista annullare in sede giurisdizionale, le precedenti deliberazioni che volevano tale debito a carico dei Traders, ha adottato una Deliberazione a dir poco sconcertante e certo tale da pesare sulle tasche dei cittadini, per cui tutta la morosità accumulata dal 1° gennaio 2016 sarà posta a carico dei cittadini in regola con i pagamenti!
    A fondamento della Delibera (la n. 50 del 1° Febbraio 2018) l’Autorità ha posto l’esigenza di far fronte all’inadempimento dei venditori verso i distributori che tuttavia, hanno provveduto al pagamento verso la Cassa dei Servizi energetici Ambientali di quegli oneri di gestione che, tuttavia, stando alle pronunce della giustizia amministrativa, devono restare a carico degli Utenti Finali.
    “Un gioco di parole per salvaguardare i Potenti a spese dei cittadini onesti e rispettosi degli impegni assunti”
    Cerchiamo di fare ordine:

    il risultato finale di oltre dieci procedimenti aperti presso il TAR Lombardia e culminati presso il Consiglio di Stato, è stato nel senso di precisare che i poteri attribuiti all’Autorità, sono quelli previsti dall’art. 2, co. 12, lett. e) della Legge n. 481/1995stabilisce e aggiorna… le tariffe di base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare…la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 1″e, soprattutto, ha escluso che l’Autorità, in forza della disposizione richiamata, possa ritenersi autorizzata ad intervenire a gamba tesa sui rapporti contrattuali tra distributore e venditore o tra questi e il cliente finale.
    La sentenza del Consiglio di Stato – che pure, nella deliberazione n. 50/18, è stata assurta dall’Autorità, come presupposto fattuale da cui far discendere la “nuova” imposizione a carico dei cittadini – richiamando l’art. 3, comma 10 e 11 del Decreto Legislativo n. 79/99, ha piuttosto ribadito che l’Autorità ha SOLO il potere di individuare gli oneri generali di sistema, con “conseguente adeguamento del corrispettivo” relativo all’accesso e all’uso della rete di trasmissione.
    Nessun potere impositivo dunque in capo all’Autorità la cui Deliberazione deve considerarsi contraria alle norme di rango costituzionale, quali il principio di legalità di cui all’art. 23 Costituzione (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”) e norme di estrazione comunitaria che impongono il rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, da considerarsi come principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
    In definitiva, la conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, si ribadisce, di segno contrario alle affermazioni contenute nell’ultima Deliberazione di A.E.E.G.S.I., è nel senso di escludere alcun potere impositivo a carico dell’Autorità o di un terzo che non sia espressamente prevista dalla legge (e che si possa essere obbligati a pagare debiti altrui non è previsto da alcuna legge né nazionale né sovranazionale!); e soprattutto, nel dare atto che l’attuale compendio normativo evidenzia il “difetto di una previsione legislativa circa il soggetto che subisce le conseguenze dell’inadempimento dei clienti finali”.
    Un vuoto normativo dunque, che impone un intervento del legislatore e non certo un colpo di coda ad opera di un’Autorità Amministrativa Indipendente a tutela dei poteri forti e – come sempre – a discapito dell’anello più debole della filiera.
    Procedendo di questo passo, dopo il canone RAI, dopo gli oneri dell’energia, ci si dovrà forse aspettare che il cittadino onesto debba sostenere anche tutti i debiti per tasse non pagate da altri; per canoni di locazione delle case popolari; per sanzioni amministrative e chissà che altro ancora!?
    È evidente che ammettere, legittimandolo, un sistema impositivo siffatto, significherebbe stravolgere, anzi, abbattere il sistema di garanzie sotteso alla Carta Costituzionale e alle norme di rango sovranazionale che vogliono il Cittadino al centro del sistema di tutele e guarentigie a difesa della personalità umana.
    “Il buon cittadino è quello che non può tollerare nella sua patria un potere che pretende d’essere superiore alle leggi”
    Studio Legale Gelsomina Cimino

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  • RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL’ERARIO

     

    RISPONDE DI PECULATO IL NOTAIO CHE TRATTIENE LE SOMME DEL CLIENTE DESTINATE ALL’ERARIO

    La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 15.03.2017 n. 2094 ha stabilito che commette il reato di peculato il notaio che si appropria di somme ricevute dai clienti per il pagamento dell’imposta di registro per atti di compravendita immobiliare da lui rogati.

    Secondo il dettato dell’art. 314 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di un’altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Mentre, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

    Già in primo grado, il Tribunale di Roma aveva dichiarato il notaio colpevole del delitto di peculato continuato, condannandolo a due anni e tre mesi di reclusione; oltre al risarcimento dei danni cagionati al cliente (con la concessione di una provvisionale di 46.000 euro). Secondo il Gip infatti il professionista, nella sua qualità di pubblico ufficiale, s’era appropriato dapprima della somma di 14.000 euro, versata a titolo di pagamento dell’imposta di registro di un primo atto di compravendita, e poi della somma di 32.000 euro, versata sempre ai fini dell’imposta di registro di un secondo atto.

    A propria difesa il Notaio aveva eccepito l’errata qualificazione del reato da parte del giudice di prime cure in quanto al più poteva essergli contestato il «peculato d’uso» e che comunque la sua condotta non era caratterizzata dal «dolo di appropriazione», tipico del peculato, avendo lui agito «sempre e soltanto con l’intenzione di fare uso temporaneo delle somme e di versarle o restituirle appena gli fosse stato possibile».

    La Corte territoriale nel ritenere infondato l’appello, osserva che la duplice condotta tenuta dall’imputato fu giustamente sussunta nella fattispecie del peculato in quanto costituisce ormai «solidissimo principio di diritto»quello secondo il quale «il pubblico ufficiale che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione realizza l’appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui ne ometta o ritardi il versamento, cominciando in tal modo a comportarsi uti dominus nei confronti del bene del quale ha il possesso per ragioni d’ufficio».(Cfr. Cass. n. 43279/2009)

    Alla luce di siffatto principio, prosegue la Corte d’Appello, risultano, dunque, destituiti di fondamento gli argomenti difensivi in quanto appropriarsi di «somme di spettanza assoluta dell’erario» integra il delitto di peculato e non certo di quello di peculato d’uso «che per definizione è configurabile soltanto se ricade su cose di specie e non su cose di quantità, come il danaro». Allo stesso modo privo di riscontri è l’assunto secondo cui la difesa ha argomentato l’insussistenza del dolo tipico del reato contestato in quanto l’imputato aveva agito al solo scopo di far uso temporaneo delle somme con l’intenzione di restituirle non appena gli fosse stato possibile. Alla luce dei dati di fatto risulta invero che il professionista «non solo non ha mai versato codeste somme all’Erario, ma non le ha neppure fornite al cliente» che, in quanto obbligato, «è stato chiamato dal competente organo tributario a far fronte, lui, all’obbligazione per la seconda volta», ne deriva pertanto che l’intenzione dell’imputato di restituire o versare quanto indebitamente trattenuto non è stata seguitata dai fatti. La Corte d’Appello ha quindi confermato l’iter argomentativo di primo grado ed ha piuttosto integrato, applicando quale pena accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

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