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  • RC auto: dopo un sinistro rincari fino al 98%

    Secondo il sistema assicurativo Bonus/Malus, in caso di incidente stradale l’automobilista responsabile del sinistro vedrà peggiorare di 2 punti la propria classe di merito, con conseguente rincaro del costo dell’RC auto. Ma quanto aumenta il premio dell’assicurazione in casi come questo? Alla domanda ha cercato di dare risposta Facile.it che, analizzando un campione di oltre 14.000 preventivi raccolti nel primo trimestre dell’anno, ha scoperto come, a parità di profilo, le tariffe assicurative possano addirittura raddoppiare e i rincari variare notevolmente da provincia a provincia.

    Per calcolare la variazione dei prezzi Facile.it ha preso come riferimento un campione di automobilisti in prima classe di merito* che, a seguito di un sinistro con colpa, sono passati in terza classe con relativo aumento della migliore offerta media disponibile online*.

    Le province con i rincari maggiori

    Dall’analisi è emerso che la provincia dove un sinistro con colpa “costa di più” è quella di Salerno; qui per un automobilista in prima classe di merito responsabile di un incidente, la media del miglior prezzo disponibile una volta scivolato in terza classe aumenta del 98,6% e, alla stipula di un nuovo contratto, dovrà sborsare 462 euro in più. Al secondo posto si posiziona un’altra provincia campana, quella di Napoli; in questo caso il passaggio dalla prima alla terza classe di merito comporta un rincaro del 76,1%, con un aggravio pari a 442 euro. Stessa sorte per gli automobilisti di Prato che, a seguito di un sinistro con colpa, devono fare i conti con un aumento medio del 75,8%, vale a dire 454 euro in più.

    Il quarto posto è occupato dalla provincia di Caserta, area dove un sinistro con responsabilità comporta un rincaro medio del 70,3% (corrispondente a 419 euro), mentre alla quinta posizione si trova la provincia di Palermo, dove l’aumento medio è pari al 63,6% e il conto finale più salato di 241 euro.

    Proseguendo nella Top Ten delle province italiane in cui causare un sinistro costa di più, la sesta posizione è occupata da un’altra provincia toscana, quella di Pistoia; qui, in media, gli automobilisti devono fare i conti con un aumento del 62,3%, vale a dire 244 euro in più. Seguono le province di Pavia e Pisa, dove l’aumento medio è pari, rispettivamente, a 60,2% e 58,4%; seppur molto vicine in termini percentuali, il conto in valori assoluti è meno salato per gli automobilisti pavesi, che devono far fronte ad un aumento di 143 euro, mentre per i guidatori pisani il rincaro è di 205 euro.

    Al nono posto si è piazzata la prima provincia laziale, Frosinone, dove un automobilista in prima classe di merito responsabile di un sinistro deve fare i conti con un aumento medio del 56,6%, pari a 173 euro. Ultima della Top Ten è Ancona dove, a seguito di un incidente con colpa, il rincaro è del 51,5%, vale a dire 167 euro in più.

    «Un incidente con colpa è una macchia che rimane nella storia assicurativa dell’automobilista per 5-6 anni e che condizionerà, per questo periodo di tempo, le tariffe offerte dalle compagnie», spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it. «Il consiglio per cercare di contenere il più possibile il rincaro è di confrontare diversi preventivi prima di acquistare una nuova polizza; soprattutto in casi come questo le politiche tariffarie applicate dalle singole società assicurative determinano differenze di costo a volte davvero notevoli, pertanto è bene avere un quadro completo dell’offerta prima di scegliere.».

    Le province con i rincari minori

    Scorrendo la graduatoria in senso inverso emerge che Firenze è la provincia italiana dove un sinistro con colpa costa meno; per un automobilista fiorentino in prima classe di merito, la media del miglior prezzo disponibile una volta salito in terza classe aumenta del 18,8%, vale a dire appena 69 euro in più. Secondo posto per Venezia, dove il rincaro medio a seguito di sinistro è pari a 20,9%; in termini assoluti, però, i guidatori veneziani sono più fortunati dei fiorentini perché l’aumento percentuale corrisponde a 58 euro. A Bologna gli automobilisti responsabili di sinistro devono fare i conti con un aumento medio del 22,3% (vale a dire 68 euro), mentre in provincia di Varese il rincaro medio è del 22,6%, ovvero 59 euro.

    In provincia di Cagliari il rincaro medio, a seguito di un sinistro con colpa, è pari al 24,8% (73 euro); poco più in basso si trovano Verona, dove l’aumento medio è del 25,2% (pari a 61 euro), Rimini, con un rincaro medio del 25,6% (pari a 90 euro), Bergamo (+28,5%, pari a 61 euro) e Treviso (+29%, pari a 74 euro). Ultima nella Top Ten delle province meno care è Ravenna; qui un automobilista in prima classe, a seguito di un incidente con colpa, deve fare i conti con un aumento medio del 32,1%, vale a dire 108 euro in più.

    Guardando alle altre grandi province italiane, a Torino il rincaro medio a seguito di un sinistro con colpa è pari al 43,7%, vale a dire 138 euro in più, mentre a Bari l’aumento medio rilevato da Facile.it, pari al 40,7%, corrisponde a 146 euro.

    A Milano un automobilista in prima classe di merito responsabile di un sinistro deve i fare i conti con un aumento medio del 37,5%, vale a dire 87 euro, mentre a Roma il rincaro medio, pari al 36,4%, corrisponde a 124 euro in più.

     

     

    *  Le quotazioni sono state calcolate con i seguenti parametri: preventivi effettuati tramite il sito Facile.it nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019, automobilista in prima classe di merito passato in terza a seguito di un sinistro con colpa, età media 40 anni, valore medio del veicolo 10.000 euro, uomo, senza guida esclusiva.

  • sinistro stradale: MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

    SINISTRO STRADALE : MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

     

    http://studiolegalecimino.eu/motociclista-corresponsabile-sorpassa-le-auto-incolonnate/

     

    La pronuncia in commento – emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 – chiarisce una questione da sempre dibattuta nel settore del contenzioso dell’infortunistica stradale, oltre a rappresentare, nel non certo secondario ambito relativo alla figura del danno non patrimoniale, un’ulteriore e significativa tappa volta a riaffermarne l’unitarietà.

    Il caso concreto portato all’attenzione della Suprema Corte è incentrato sulla richiesta di accertamento della responsabilità nella causazione dei danni subiti da parte di un motociclista coinvolto in un sinistro stradale, il quale, sebbene non avesse oltrepassato la linea divisoria di mezzeria, aveva superato a sinistra le auto incolonnate nel traffico e veniva travolto da un’autovettura che nel medesimo senso di marcia azzardava un’improvvisa, quanto mai repentina, manovra di inversione.

    La Cassazione, dunque, con l’intento di porre un freno alla malsana e più che frequente abitudine posta in essere dai motociclisti di superare le auto incolonnate nel traffico dei centri urbani, è giunta a stabilire il concorso di colpa tra i due utenti della strada.

    Infatti, anche se si tratta di una norma desueta nelle nostre città, il codice della strada (artt. 143 e 148, comma 11) vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

    Per gli Ermellini, dunque, se da una parte è stata ritenuta indubbia e non contestata la violazione di regole della circolazione stradale da parte dell’automobilista che ha fatto un’inversione di marcia senza porre la dovuta attenzione; dall’altra, tuttavia, è stato riconosciuta altrettanto incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza nel tentativo di superare le auto incolonnate.

    In buona sostanza, i conducenti, siano essi automobilisti o motociclisti, sono tenuti a procedere sul margine destro della strada anche quando la carreggiata è libera e nel caso di incidente stradale potrà essere applicato un concorso di colpa.

    Il senso della prima parte della pronuncia in esame è chiaro: poiché è proprio la velocità con cui sfrecciano i motorini che rende spesso difficile accorgersi della loro presenza e, quindi, evitarli, il conducente che non si sia accorto per tempo dello scooter, anche nell’ipotesi come quella del caso di specie di violazione delle norme del codice della strada, ha una responsabilità ridotta.

    La Suprema Corte, inoltre, è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura mossa dal ricorrente che si doleva del fatto che, nell’operazione di liquidazione, il Giudice del gravame non aveva considerato il danno esistenziale patito dal motociclista.

    Nell’accogliere parzialmente la censura, la Suprema Corte ha avuto modo di riconfermare l’unitarietà del danno non patrimoniale, inteso come categoria onnicomprensiva e composta dalle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale e, con particolare riguardo a quest’ultima sottocategoria, ha stigmatizzato il tentativo di attribuirle un’autonomia propria.

    Ebbene, ripercorrendo il granitico orientamento formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha individuato nelle indicazioni dettate dalle note sentenze di S. Martino (SSUU 26972/2008) il perno su cui fondare la propria decisione – la natura unitaria del danno non patrimoniale – che deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. Laddove per natura unitaria deve intendersi che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale.

    Ciò detto si specifica ulteriormente che l’unitarietà della figura importa la sua onnicomprensività; il che significa che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari (e così anche: Cass. n. 4379/2016).

    Quello che qui emerge chiaramente – e che la Suprema Corte ancora una volta si affretta a precisare – è che non va attribuita alcun tipo di autonomia alle singole voci del danno non patrimoniale (esistenziale, morale o biologica), dovendo queste essere considerate come componenti meramente descrittive di un’unica categoria, quella del danno non patrimoniale, appunto. Sarà poi il giudice, all’atto della liquidazione, a considerare ogni tipo di pregiudizio subito dalla vittima, c.d. personalizzazione del danno, andando a considerare anche gli aspetti dinamico-relazionali che si sono modificati in conseguenza del fatto illecito.

    La Corte affronta, quindi, la questione relativa alle lesioni micro-permanenti, in presenza delle quali non deve escludersi che possano esserci conseguenze rilevanti sulla vita relazionale della vittima, poiché “resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto”.

    Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla carta costituzionale – precisa la Corte – si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.

    Il riferimento è all’art. 138 Cod. ass. (D.lgs. 206/2005), modificato dall’art. 1, co. 17, L. 04.08.2017, n. 124, dedicato al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità. Per queste ultime è ammessa una personalizzazione del danno che sfugge da liquidazioni standard, cioè fissate dal legislatore, al fine evidente di contenere i costi sociali derivanti anche dai premi assicurativi, dato che la materia della circolazione stradale (il caso di specie della sentenza in commento) vede la copertura assicurativa non già facoltativa ma obbligatoria.

    Tuttavia, si deve tenere fermo il principio secondo il quale, sia per le lesioni di lieve entità che per quelle gravi, il danno non patrimoniale deve comprendere anche gli aspetti esistenziali della vittima.

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