Tag: obbligo revisione

  • Corrispettivi di luglio: oggi 2 settembre la scadenza per l’invio

    Il Decreto Crescita 34/2019 ha stabilito che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati a condizione che la trasmissione telematica venga effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione , fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, riportati nell’articolo 12- quinques, DL n.34/2019. Il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica decorre dal 1° luglio 2019 per i sogetti con un volume di affari superiore ai 400mila euro, dal 1° gennaio 2020 invece per tutti gli altri. Il termine delle operazioni di luglio quindi, era fissato da decreto per il 31 di agosto, tuttavia trattandosi di sabato e dato che il giorno successivo feriale, il termine ultimo per trasmettere i corrispettivi senza incorrere in sanzioni è slittato ad oggi, lunedì 2 settembre. Affinchè i soggetti possano adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del luglio 2019, è possibile usufruire dei servizi online all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi” messi gratuitamente a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
    Il primo servizio, riguarda l’upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una intera giornata, distinti per aliuota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
    Il secondo servizio è semplicemente la compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieridistinti per aliquota IVA o con indicazione di regime di “ventilazione”.
    Un ulteriore via per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è rappresentata da un sistema di cooperazione applicativa su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service, fruibikle attraverso protocollo HTTPS, il quale non è altro che un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP , secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

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  • BILANCIO EUROPEO E NUOVO OBBLIGO DI REVISIONE

    Bilancio 2019: verifica nuovo obbligo S.r.l. Con GB

    La recente riforma del fallimento ha modificato l’art.2477 del codice civile ed introdotto soglie modeste per la nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore in numerose S.r.l. precedentemente esonerate.
    A partire dall’approvazione del bilancio al 31-12-2018, le S.r.l. Che hanno diritto a presentare lo schema abbreviato devono comunque verificare con attenzione i nuovi parametri. Per questo motivo GB ha elaborato una tabella integrata con lo scopo di eseguire la verifica dimensionale e che permette allo stesso tempo, di modificare eventualmente, il Verbale dell’Assemblea per mettersi in regola. Riportiamo e approfondiamo, di seguito, quella che è la normativa a cui abbiamo fatto riferimento prima:

    Il Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza (CCI) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l., in particolare l’art.379 del D.Lgs.12 gennaio 2019, n.14 in GU n.38 del 14/02/19 che entra in vigore il 16/03/2019. Quali sono quindi le casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/revisore con cui è necessario confrontarsi ad oggi? Le abbiamo riassunte in questo elenco:
    Società per Azioni s.p.a.
    Società in Accomandita per azioni S.a.p.a
    Società Cooperative (S.p.A o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
    Società Cooperative (S.p.A. O S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. Dall’art.2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
    Società tenute al bilancio consolidato
    Società controllanti di un’altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. Controllate di S.p.A./ S.a.p.A.)

    La novità è rappresentata comunque dall’entrata, dopo la modifica del Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza, nel lotto delle casistiche appena lette, delle Società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e ridotti) limiti:
    – Attivo S/P non inferiore a 2.000.000 euro
    – Ricavi A1 C/E non inferiori a 2.000.000 euro
    – Dipendenti occupati in media non inferiori a 10

    Da ricordare, in particolare, è che l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo/Revisione nel periodo transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè dal 16/03/19 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre 2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se necessaria.

    La revisione suggerisce di procedere subito alla nomina qualora lo Statuto sia sin da subito in linea con i nuovi obblighi anche prima di dicembre 2019, ad esempio, se fosse pronto già in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile 2019)

    Per questo motivo GB propone già al momento dell’approvazione del bilancio 2018, la tabella per verificare l’esistenza del nuovo obbligo. Si potrà inoltre, in caso di necessità, allegare il Verbale di Assemblea dei soci di approvazione del bilancio, aggiungendo questo punto specifico anche nell’ “ordine del giorno”.

    Per essere in linea con la nuova normativa, la nomina dell’Organo di Controllo/Revisore deve avvenire entro un mese dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti.

    Questo nuovo obbligo interessa quindi le S.r.l. “non piccole” rispetto ai nuovi parametri, diversi sia da quelli dell’abbreviato sia da quelli per il bilancio micro-imprese, quindi intermedi. Per esempio, potremmo avere un bilancio abbreviato di S.r.l. Al 31.12.2019 con relazione obbligatoria dell’Organo di controllo.

    Anche dalla disciplina di uscita dal regime, si evince la volontà del legislatore di esercitare controllo sulle S.r.l. Il più a lungo possibile: la nomina dell’Organo di Controllo/Revisore termina solo quando per tre esercizi consecutivi non è mai stato superato alcun limite.

    Bilancio 2019: raddoppio limiti obbligo revisione S.r.l.

    L’art.2477 comma 3 del Codice Civile è stato modificato due volte nel corso del 2019: la prima volta dal Codice della crisi di impresa e la seconda volta dalla Legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri. Quindi nel 2019 si sono susseguite tre diverse situazioni di obbligo con diversi limiti per la nomina del Collegio sindacale o del Revisore nelle S.r.l..

    A regime, cioè dal 18/0672019, in sede di approvazione del bilancio 2018 o successivo, le S.r.l. Devono verificare con attenzione i nuovi parametri che salgono a quota quattro milioni di attivo o di ricavi o a venti dipendenti.

    GB ha aggiornato la procedura ed elaborato una seconda tabella integrata che esegue la verifica dimensionale, consentendo di inserire in Verbale Assemblea (di approvazione del bilancio) i conteggi e l’eventuale nomina. Viene mantenuta la visualizzazione della tabella originaria ai fini del controllo sulla sussistenza dei limiti pregressi.

    Normativa

    Il codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (art 379 del D.L.gs 14/2019) in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l. Ha introdotto obblighi in vigore dal 16/03/2019 al 17/06/2019, rideterminati in sede di conversione del DL 32/2019 in G.U. 140 del 17/06/2019) che dal 18/06/2019 ha raddoppiato gli stessi limiti. Segue il doveroso riepilogo delle tre situazioni e i soggetti interessati dall’obbligo di revisione.

    Sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina

    Le S.r.l. Che, nel periodo dal 16/03/2019 al 17/06/2019, avessero nominato l’Organo di Controllo /Revisore a causa del superamento dei limiti introdotti dal CCII (in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 e possedendo uno Statuto Sociale già in linea con il codice) e ad oggi si trovino al di sotto dei limiti introdotti dalla Legge Sblocca Cantieri, si trovano in una situazione di incertezza normativa, che dottrina autorevole sta cercando di colmare. A società che con riferimento al bilancio 2018 o successivi:

    1. Hanno superato i limiti introdotti con il CCII (2 milioni, 2 milioni, 10 dipendenti)
    2. Hanno nominato un organo di controllo superiore nel periodo 16/03/2019- 17/06/2019)
    3. Non superano gli attuali limiti dello Sblocca Cantieri (4 milioni, 4 milioni, 20 dipendenti)

    Revisore legale: C’è la possibilità di revoca del Revisore (a condizione che preliminarmente il Consiglio di Amministrazione comunichi al Revisore che all’Assemblea è stata proposta la revoca indicandone i motivi, ex D.M. 261/2012)

    Collegio sindacale: C’è l’obbligo di mantenimento del Collegio Sindacale o dei sindaci con funzione di revisione legale anche dopo il 18/06/2019 (in quanto nella legge di conversione dello Sblocca Cantieri manca la previsione di giusta causa di revoca presente invece in precedenti provvedimenti, come ad esempio il D.L. 91/2014)

    I nostri articoli sul bilancio e sul software obbligo revisione sono disponibili presso il sito del programma BILANCIO EUROPEO GB.

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  • Bilancio Europeo 2019 esercizio 2018: articoli e casi pratici – maggio 2019

    Bilancio 2019: corretto flusso fino alla Nota Integrativa (15/05/2019)
    GB ti guida in modo intuitivo alla predisposizione del fascicolo di Bilancio composto dalla documentazione in formato XBRL e PDF/A da presentare ad Infocamere.
    Il fascicolo di bilancio 2019 continua a prevedere il Bilancio e la Nota Integrativa in formato XBRL e l’assemblea dei soci in PDF/A. Nei casi più complessi si devono presentare (sempre in PDF/A) anche la Relazione sulla Gestione, il Verbale del Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore.
    Il flusso per inserire un Bilancio e redigere la Nota Integrativa può essere così schematizzato:
    A) Inserimento Anagrafica
    Il primo passo per predisporre il fascicolo di bilancio è quello di effettuare il caricamento della nostra ditta in Anagrafica.
    Per creare una ditta cliccare su Anagrafica, quindi su Nuovo, ed inserire tutti i dati richiesti, avendo particolare cura per quelli che saranno riportati nel frontespizio del bilancio XBRL (oltre a Codice Ditta, Codice Fiscale e Partita Iva, anche Sede Legale, Attività, Iscrizione alla CCIAA, socio unico, stato di liquidazione, appartenenza ad un gruppo ecc.)…

    Bilancio Europeo 2019: modifica del raccordo dei conti (23/05/2019)
    Se durante la compilazione della Nota Integrativa verifichiamo che un conto non è raccordato alla voce giusta del Bilancio CEE, ci sono pochi semplici passaggi da compiere per proseguire il lavoro senza stravolgere la contabilità.
    Il raccordo dei conti al CEE si imposta nel “Piano dei Conti”, sezione raggiungibile da Contabilità e Bilancio.
    Mentre compiliamo la Nota Integrativa può accadere che verificando una tabella o il dettaglio di una voce del bilancio CEE ci sia un errore nel raccordo CEE di un conto…
    Esempio di raccordo dei conti
    Ad esempio, può accadere di avere il 45420 Personale – retribuzioni dovute cioè una posizione a credito verso i dipendenti di euro 468,27 raccordato erroneamente tra gli Altri debiti (avendo saldo dare).
    Anche la situazione contabile conferma tale stato.
    A questo punto è necessario raccordare il conto 45420 alla corretta sezione del bilancio CEE, spostandolo dalla sezione D-14) Altri Debiti – entro 12 mesi alla sezione crediti C.II 5-quater) verso altri – entro 12 mesi.
    Per fare questo è sufficiente entrare in “Piano dei conti” dalla Contabilità…

    Caso Pratico: Bilancio esercizio 2018 con 2017 inserito in un secondo momento (29/05/2019)
    “Ad inizio anno per cominciare a gestire una contabilità 2018 ho inserito i saldi patrimoniali all’01.01.2018 senza gli economici, poi ho tenuto la contabilità regolarmente. Ora il bilancio al 31.12.2018 è corretto ma non ho il 2017. Come faccio per la comparazione con l’esercizio precedente?”
    I saldi di bilancio dell’esercizio precedente possono essere inseriti anche in un secondo momento senza blocchi o impedimenti, in modo da assicurare la giusta elasticità nello svolgimento degli adempimenti Bilancio Europeo/Contabilità in diverse fasi di lavoro.
    Il primo gennaio del 2018 sono stati inseriti i saldi patrimoniali 2018 per la nuova contabilità di un’azienda già esistente e per l’urgenza si è evitato di inserire gli economici. Vediamo i passaggi che sono stati compiuti.
    Saldi 2018
    Quindi si sono caricati saldi di bilancio in modalità SPCE (che in caso di urgenza consente di evitare l’inserimento del C/E).
    Nella maschera si inseriscono i saldi 2018 senza il risultato di esercizio, che viene calcolato dal GB. Quindi inizialmente figurerà una squadratura.
    Per risolvere il problema della mancanza del conto economico occorre escluderlo dalle opzioni, a cui seguirà la quadratura del risultato.
    Il risultato, conseguentemente, sarà collocato nei conti istituzionali:
    10710 utili in attesa di destinazione
    10790 perdita d’esercizio riportata a nuovo
    Seguirà la generazione della prima nota 2018.

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