Tag: nota integrativa

  • Corrispettivi di luglio: oggi 2 settembre la scadenza per l’invio

    Il Decreto Crescita 34/2019 ha stabilito che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati a condizione che la trasmissione telematica venga effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione , fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, riportati nell’articolo 12- quinques, DL n.34/2019. Il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica decorre dal 1° luglio 2019 per i sogetti con un volume di affari superiore ai 400mila euro, dal 1° gennaio 2020 invece per tutti gli altri. Il termine delle operazioni di luglio quindi, era fissato da decreto per il 31 di agosto, tuttavia trattandosi di sabato e dato che il giorno successivo feriale, il termine ultimo per trasmettere i corrispettivi senza incorrere in sanzioni è slittato ad oggi, lunedì 2 settembre. Affinchè i soggetti possano adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del luglio 2019, è possibile usufruire dei servizi online all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi” messi gratuitamente a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
    Il primo servizio, riguarda l’upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una intera giornata, distinti per aliuota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
    Il secondo servizio è semplicemente la compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieridistinti per aliquota IVA o con indicazione di regime di “ventilazione”.
    Un ulteriore via per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è rappresentata da un sistema di cooperazione applicativa su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service, fruibikle attraverso protocollo HTTPS, il quale non è altro che un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP , secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

    Gli articoli completi sono disponibili sul sito del software per lo studio commerciale INTEGRATO GB.

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  • Bilancio 2019: Approvazione e deposito entro 120 o 180 giorni (Parte I)

    In questa prima parte del focus sul bilancio, riepiloghiamo le date del principale adempimento della contabilità ed i passaggi per rispettare la normativa e procedere al deposito senza incertezze.

    Normativa approvazione

    L’art. 2364 Cod. Civ. per le SpA ed il 2478-bis per le Srl prevedono che l’assemblea per l’approvazione del bilancio si debba convocare (in prima convocazione) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Di conseguenza per il bilancio 2018 il termine scade martedì 30/04/2019. La data dell’eventuale seconda convocazione (che per legge non può coincidere con la data della prima) non può superare i 30 giorni successivi (giovedì 30/05/2019).

    La possibilità della seconda convocazione, ove la prima fosse andata deserta, è ritenuta legittima anche dalla Cassazione 28035/2011 (sia per il bilancio con scadenza normale a 120 giorni che per quello prorogato per particolari esigenze a 180 giorni).

     

    Normativa deposito

    Entro trenta giorni dall’approvazione, ai sensi degli artt. 2435, 2435 bis e 2435 ter cod.civ., il bilancio deve essere depositato. Di conseguenza, per approvazioni in prima convocazione, la presentazione scade al massimo giovedì 30/05/2019, mentre in caso di approvazione in seconda convocazione il termine massimo scade lunedì 01/07/2019 (essendo sabato il 29/06/2019; infatti l’art. 3 co. 2 del DPR 558/99 stabilisce che la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo – data confermata anche dalle CCIAA).

     

    Normativa approvazione e deposito in caso di proroga a 180 giorni

    Per chi approva il bilancio con proroga ai 180 giorni, i termini sono i seguenti:

    • prima convocazione entro lunedì 01/07/2019 (essendo sabato il 29/06/2019; Art. 2963, c.3 cod.civ. e Cassazione 13 agosto 2004, n. 15832)
    • eventuale seconda convocazione entro mercoledì 31/07/2019

    Per il deposito, i termini diventano:

    • in caso di approvazione in prima convocazione, entro mercoledì 31/07/2019;
    • in caso di approvazione in seconda convocazione, entro venerdì 30/08/2019;

     

    Normativa e speciali ragioni

    Per il bilancio al 31.12.2018 ci sono due nuove casistiche che consentono la proroga ai 180 giorni, indicate dal Consiglio Nazionale CNDCEC con nota del 21/02/2019:

    • le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche: l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa delle sovvenzioni contributi e incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque tipo, (ricevuti) dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, quando l’ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro.
    • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 940 e segg. della L.145/2018 (legge di bilancio 2019) nel bilancio al 31.12.2018.

    N.B. Si rammenta che:

    • Per le sovvenzioni il periodo a disposizione e la possibilità che escano nuovi documenti di prassi sul tema, rendono evidente che il tempo potrebbe non essere sufficiente ad attuare correttamente la norma in esame, soprattutto per chi percepisce più importi da pubbliche amministrazioni, inoltre da valutare singolarmente e non per competenza ma per cassa.
    • Per la legge di rivalutazione, in passato Assonime (circolare 30/2009) ha ritenuto sussistenti le particolari ragioni, limitatamente a quelle imprese in cui tale adempimento è risultato particolarmente complesso e gravoso (numerose perizie di stima dei valori dei beni, più elaborazione di dati contabili, tempi di esecuzione non compatibili con l’ordinario termine di approvazione del bilancio).

     

    Tali casi, si sommano alle particolari esigenze di seguito riportate:

     

    Esempio Complessità della struttura amministrativa

    Molteplicità di sedi operative distaccate (in Italia o all’estero) e contabilità separate, presenza di partecipazioni di complessa valutazione o partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto, redazione da parte della capogruppo del bilancio consolidato civilistico, l’appartenenza a certi consorzi o cooperative (ad esempio una società agricola che conferisce la propria produzione ad una cooperativa/consorzio che si occupa della trasformazione e/o distribuzione, può trovarsi a dover attendere la quantificazione dei contributi associativi o dei ristorni che avviene solo dopo che la cooperativa/consorzio abbia approvato il bilancio).

    La particolare esigenza non è invocabile dalle controllate che non redigono il bilancio consolidato (a meno che a loro volta non siano controllanti di altre società per cui devono valutare la partecipazione).

     

    Esempio Esigenze di carattere amministrativo

    Ristrutturazione del reparto amministrativo, prima adozione degli IAS.

     

    Esempio Esistenza di patrimoni destinati a specifici affari

    Creazione di patrimoni destinati a specifici affari ex art. 2447-bis e 2447-septies del C.c.

     

    Esempio Sostituzione/Ammodernamento del Sistema Informatico

    Nuove procedure nel sistema informativo aziendale, cambiamento di sistemi e programmi per la rilevazione delle operazioni di gestione.

     

    Esempio Ristrutturazioni Aziendali

    Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, ma anche ristrutturazioni del debito o concordati ecc.

     

    Esempio Cause di forza maggiore

    Furti, incendi, calamità naturali, nonché decesso o grave malattia dell’amministratore unico, le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea, o comunque assenza di amministratori, direttori generali, responsabili amministrativi o altre figure indispensabili per la predisposizione del bilancio di esercizio.

     

    Esempio Adempimenti contrattuali di rilievo

    (Per le imprese edili) necessità di disporre dell’approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori da parte del committente.

    Da un punto di vista civilistico, si ricorda che l’art.2364 c.2 Cod.Civ. dispone che: “[…] Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del Bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione.” Pertanto:

    1. deve essere presente la previsione statutaria
    2. le particolari esigenze devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine di 120 giorni (vedi la Risoluzione del Ministero delle Finanze del 13.03.1976, n. 10/503 che esplica valore anche ai fini fiscali), quindi delibera del consiglio di amministrazione entro martedì 30/04/2019
    3. le esigenze devono sussistere in concreto e gli amministratori sono tenuti a darne segnalazione nella Relazione sulla Gestione oppure nella Nota Integrativa (se il bilancio essendo redatto in forma Abbreviata non riporta la Relazione sulla Gestione)

     

    Consulta altri articoli sul deposito del Bilancio Europeo di società ed aziende presso la sezione News del sito ufficiale del software Bilancio Europeo GB, programma per la redazione del bilancio semplice e completo sviluppato da GBsoftware S.p.A.

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  • Bilancio Europeo 2019 esercizio 2018: articoli e casi pratici – maggio 2019

    Bilancio 2019: corretto flusso fino alla Nota Integrativa (15/05/2019)
    GB ti guida in modo intuitivo alla predisposizione del fascicolo di Bilancio composto dalla documentazione in formato XBRL e PDF/A da presentare ad Infocamere.
    Il fascicolo di bilancio 2019 continua a prevedere il Bilancio e la Nota Integrativa in formato XBRL e l’assemblea dei soci in PDF/A. Nei casi più complessi si devono presentare (sempre in PDF/A) anche la Relazione sulla Gestione, il Verbale del Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore.
    Il flusso per inserire un Bilancio e redigere la Nota Integrativa può essere così schematizzato:
    A) Inserimento Anagrafica
    Il primo passo per predisporre il fascicolo di bilancio è quello di effettuare il caricamento della nostra ditta in Anagrafica.
    Per creare una ditta cliccare su Anagrafica, quindi su Nuovo, ed inserire tutti i dati richiesti, avendo particolare cura per quelli che saranno riportati nel frontespizio del bilancio XBRL (oltre a Codice Ditta, Codice Fiscale e Partita Iva, anche Sede Legale, Attività, Iscrizione alla CCIAA, socio unico, stato di liquidazione, appartenenza ad un gruppo ecc.)…

    Bilancio Europeo 2019: modifica del raccordo dei conti (23/05/2019)
    Se durante la compilazione della Nota Integrativa verifichiamo che un conto non è raccordato alla voce giusta del Bilancio CEE, ci sono pochi semplici passaggi da compiere per proseguire il lavoro senza stravolgere la contabilità.
    Il raccordo dei conti al CEE si imposta nel “Piano dei Conti”, sezione raggiungibile da Contabilità e Bilancio.
    Mentre compiliamo la Nota Integrativa può accadere che verificando una tabella o il dettaglio di una voce del bilancio CEE ci sia un errore nel raccordo CEE di un conto…
    Esempio di raccordo dei conti
    Ad esempio, può accadere di avere il 45420 Personale – retribuzioni dovute cioè una posizione a credito verso i dipendenti di euro 468,27 raccordato erroneamente tra gli Altri debiti (avendo saldo dare).
    Anche la situazione contabile conferma tale stato.
    A questo punto è necessario raccordare il conto 45420 alla corretta sezione del bilancio CEE, spostandolo dalla sezione D-14) Altri Debiti – entro 12 mesi alla sezione crediti C.II 5-quater) verso altri – entro 12 mesi.
    Per fare questo è sufficiente entrare in “Piano dei conti” dalla Contabilità…

    Caso Pratico: Bilancio esercizio 2018 con 2017 inserito in un secondo momento (29/05/2019)
    “Ad inizio anno per cominciare a gestire una contabilità 2018 ho inserito i saldi patrimoniali all’01.01.2018 senza gli economici, poi ho tenuto la contabilità regolarmente. Ora il bilancio al 31.12.2018 è corretto ma non ho il 2017. Come faccio per la comparazione con l’esercizio precedente?”
    I saldi di bilancio dell’esercizio precedente possono essere inseriti anche in un secondo momento senza blocchi o impedimenti, in modo da assicurare la giusta elasticità nello svolgimento degli adempimenti Bilancio Europeo/Contabilità in diverse fasi di lavoro.
    Il primo gennaio del 2018 sono stati inseriti i saldi patrimoniali 2018 per la nuova contabilità di un’azienda già esistente e per l’urgenza si è evitato di inserire gli economici. Vediamo i passaggi che sono stati compiuti.
    Saldi 2018
    Quindi si sono caricati saldi di bilancio in modalità SPCE (che in caso di urgenza consente di evitare l’inserimento del C/E).
    Nella maschera si inseriscono i saldi 2018 senza il risultato di esercizio, che viene calcolato dal GB. Quindi inizialmente figurerà una squadratura.
    Per risolvere il problema della mancanza del conto economico occorre escluderlo dalle opzioni, a cui seguirà la quadratura del risultato.
    Il risultato, conseguentemente, sarà collocato nei conti istituzionali:
    10710 utili in attesa di destinazione
    10790 perdita d’esercizio riportata a nuovo
    Seguirà la generazione della prima nota 2018.

    Leggi tutti gli articoli!
    Gli articoli completi sono disponibili sul sito del software bilancio europeo prodotto da GBsoftware BILANCIO EUROPEO GB.
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