Tag: INCIDENTE STRADALE

  • Danni ad auto in sosta: 1 automobilista su 6 scappa se non c’è il proprietario

    Tamponare un’auto in sosta in assenza del proprietario del veicolo è un incidente piuttosto frequente. Ma come si comportano gli italiani al volante una volta fatto il danno? La risposta arriva dall’indagine commissionata da Facile.it secondo cui il 16,5% di coloro che si sono trovati in questa situazione, vale a dire 1,3 milioni di automobilisti, piuttosto che assumersi la responsabilità di quanto fatto ed approfittando dell’assenza del proprietario del veicolo danneggiato, hanno preferito scappare senza lasciare alcun riferimento di contatto.

    Il malcostume – si legge nell’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione adulta con età compresa tra i 18 ed i 74 anni* – sembra essere un comportamento prevalentemente maschile; a “scappare” cercando di farla franca sono soprattutto gli uomini (tra di loro lo ha fatto il 21,3%), mentre le donne si dimostrano notevolmente più oneste e, nel campione femminile, appena l’8,5% di chi ha fatto un danno se ne va senza lasciare al danneggiato i dati per essere ricontattata.

    Considerando invece le fasce d’età, la maggior percentuale di “furbetti” (31%) si incontra in quella fra i 25 ed i 34 anni. Di contro, gli automobilisti più corretti sembrano essere coloro che hanno tra i 65 ed i 74 anni; fra loro si dà alla fuga solo l’8,8% degli intervistati che dichiarano di avere danneggiato un veicolo in assenza del proprietario.

    A livello geografico, le aree dove si sono registrate le percentuali maggiori di automobilisti che, in questa situazione, hanno ingranato la prima e se ne sono andati via di corsa sono il Centro ed il Meridione. In Centro Italia hanno dichiarato di averlo fatto il 18,8% del campione; appena meno (18,5%) al Sud e nelle Isole.

    Ma cosa spinge gli automobilisti ad adottare questo comportamento? Fra tutte, la ragione indicata dalla maggior percentuale dei rispondenti è la convinzione di aver causato un danno tutto sommato minimo, seguita dalla paura di dover sostenere delle spese troppo alte per le proprie tasche. Terzo e quarto posto per due giustificazioni che lasciano perlomeno perplessi; “nessuno mi ha visto” e, anche, perché “tanto nessuno mette mai bigliettini”.

    Gli uomini più distratti delle donne

    Analizzando il fenomeno più in generale emerge che sono circa 7,7 milioni gli automobilisti italiani ai quali è capitato almeno una volta di danneggiare un veicolo terzo in sosta in assenza del relativo proprietario, vale a di dire il 17,7% dei titolari di patente.

    Anche in questo caso, dividendo il dato per sotto campioni, emerge che, contro ogni stereotipo, sono molto meno attenti gli uomini (è accaduto al 22,8% del campione maschile) rispetto alle donne (12,9%).

    Interessante il dato legato all’età dell’automobilista; forse anche perché freschi di patente e ancora molto prudenti alla guida, i più bravi sono stati i giovani con età compresa fra i 18 ed i 24 anni (appena il 12,5% di loro ha danneggiato un veicolo in sosta), mentre i meno virtuosi sono stati coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni (21,5%)

    Dal punto di vista geografico, invece, il Nord Ovest e il Centro sono, rispettivamente con il 19,3% ed il 19% le aree geografiche con la maggior percentuale di conducenti che ha danneggiato veicoli in sosta.

    L’RC auto rimborsa?

    Se l’automobilista che ha causato il sinistro lascia i propri recapiti, il proprietario del veicolo danneggiato può tirare un sospiro di sollievo perché, in questo caso, è possibile fare una normale constatazione amichevole e chiedere il rimborso dei danni subiti alla compagnia assicurativa della controparte.

    I problemi, invece, nascono nel momento in cui il responsabile del danno scappa senza lasciare i propri recapiti e in assenza di testimoni.

    «È bene sapere che questo genere di danni non sono coperti dalla polizza RC auto obbligatoria – spiega Diego Palano, responsabile assicurazioni di Facile.it – ma richiedono una copertura aggiuntiva opzionale; quello contro gli Atti vandalici. Se l’assicurato ha tale garanzia accessoria, dopo aver sporto denuncia alle autorità potrà chiedere alla propria compagnia il rimborso del danno subito; in caso contrario, le spese di riparazione saranno interamente a suo carico.».

    Attenzione però perché la garanzia contro gli Atti vandalici non copre tutte le tipologie di danno subito; ci sono alcune componenti dell’automobile, ad esempio il parabrezza, i finestrini e il lunotto posteriore, che richiedono un’ulteriore copertura aggiuntiva, in assenza della quale il danno causato da terzi non verrà rimborsato.

    È importante, infine, considerare il massimale e la presenza di eventuali franchigie, elemento abbastanza comune quando si tratta di polizze contro gli atti vandalici; in caso di danno, la compagnia rimborserà il proprietario fino al valore emergente dalle quotazioni ufficiali dell’auto danneggiata; se il costo di riparazione supera questo valore, la differenza sarà comunque a carico dell’assicurato.

    Con buona pace di chi, a quel punto, si ritrova danneggiato nell’auto…e nel portafogli.

  • sinistro stradale: MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

    SINISTRO STRADALE : MOTOCICLISTA CORRESPONSABILE SE SORPASSA LE AUTO INCOLONNATE

     

    http://studiolegalecimino.eu/motociclista-corresponsabile-sorpassa-le-auto-incolonnate/

     

    La pronuncia in commento – emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 – chiarisce una questione da sempre dibattuta nel settore del contenzioso dell’infortunistica stradale, oltre a rappresentare, nel non certo secondario ambito relativo alla figura del danno non patrimoniale, un’ulteriore e significativa tappa volta a riaffermarne l’unitarietà.

    Il caso concreto portato all’attenzione della Suprema Corte è incentrato sulla richiesta di accertamento della responsabilità nella causazione dei danni subiti da parte di un motociclista coinvolto in un sinistro stradale, il quale, sebbene non avesse oltrepassato la linea divisoria di mezzeria, aveva superato a sinistra le auto incolonnate nel traffico e veniva travolto da un’autovettura che nel medesimo senso di marcia azzardava un’improvvisa, quanto mai repentina, manovra di inversione.

    La Cassazione, dunque, con l’intento di porre un freno alla malsana e più che frequente abitudine posta in essere dai motociclisti di superare le auto incolonnate nel traffico dei centri urbani, è giunta a stabilire il concorso di colpa tra i due utenti della strada.

    Infatti, anche se si tratta di una norma desueta nelle nostre città, il codice della strada (artt. 143 e 148, comma 11) vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

    Per gli Ermellini, dunque, se da una parte è stata ritenuta indubbia e non contestata la violazione di regole della circolazione stradale da parte dell’automobilista che ha fatto un’inversione di marcia senza porre la dovuta attenzione; dall’altra, tuttavia, è stato riconosciuta altrettanto incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza nel tentativo di superare le auto incolonnate.

    In buona sostanza, i conducenti, siano essi automobilisti o motociclisti, sono tenuti a procedere sul margine destro della strada anche quando la carreggiata è libera e nel caso di incidente stradale potrà essere applicato un concorso di colpa.

    Il senso della prima parte della pronuncia in esame è chiaro: poiché è proprio la velocità con cui sfrecciano i motorini che rende spesso difficile accorgersi della loro presenza e, quindi, evitarli, il conducente che non si sia accorto per tempo dello scooter, anche nell’ipotesi come quella del caso di specie di violazione delle norme del codice della strada, ha una responsabilità ridotta.

    La Suprema Corte, inoltre, è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura mossa dal ricorrente che si doleva del fatto che, nell’operazione di liquidazione, il Giudice del gravame non aveva considerato il danno esistenziale patito dal motociclista.

    Nell’accogliere parzialmente la censura, la Suprema Corte ha avuto modo di riconfermare l’unitarietà del danno non patrimoniale, inteso come categoria onnicomprensiva e composta dalle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale e, con particolare riguardo a quest’ultima sottocategoria, ha stigmatizzato il tentativo di attribuirle un’autonomia propria.

    Ebbene, ripercorrendo il granitico orientamento formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha individuato nelle indicazioni dettate dalle note sentenze di S. Martino (SSUU 26972/2008) il perno su cui fondare la propria decisione – la natura unitaria del danno non patrimoniale – che deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. Laddove per natura unitaria deve intendersi che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale.

    Ciò detto si specifica ulteriormente che l’unitarietà della figura importa la sua onnicomprensività; il che significa che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari (e così anche: Cass. n. 4379/2016).

    Quello che qui emerge chiaramente – e che la Suprema Corte ancora una volta si affretta a precisare – è che non va attribuita alcun tipo di autonomia alle singole voci del danno non patrimoniale (esistenziale, morale o biologica), dovendo queste essere considerate come componenti meramente descrittive di un’unica categoria, quella del danno non patrimoniale, appunto. Sarà poi il giudice, all’atto della liquidazione, a considerare ogni tipo di pregiudizio subito dalla vittima, c.d. personalizzazione del danno, andando a considerare anche gli aspetti dinamico-relazionali che si sono modificati in conseguenza del fatto illecito.

    La Corte affronta, quindi, la questione relativa alle lesioni micro-permanenti, in presenza delle quali non deve escludersi che possano esserci conseguenze rilevanti sulla vita relazionale della vittima, poiché “resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto”.

    Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla carta costituzionale – precisa la Corte – si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.

    Il riferimento è all’art. 138 Cod. ass. (D.lgs. 206/2005), modificato dall’art. 1, co. 17, L. 04.08.2017, n. 124, dedicato al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità. Per queste ultime è ammessa una personalizzazione del danno che sfugge da liquidazioni standard, cioè fissate dal legislatore, al fine evidente di contenere i costi sociali derivanti anche dai premi assicurativi, dato che la materia della circolazione stradale (il caso di specie della sentenza in commento) vede la copertura assicurativa non già facoltativa ma obbligatoria.

    Tuttavia, si deve tenere fermo il principio secondo il quale, sia per le lesioni di lieve entità che per quelle gravi, il danno non patrimoniale deve comprendere anche gli aspetti esistenziali della vittima.

    @Produzione Riservata

    Studio Legale Avvocato Gelsomina Cimino

    www.studiolegalecimino.eu