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  • Ruby Bridges: La Più Giovane Eroina dei Diritti Civili

    I volontari di Gioventù per i Diritti Umani ricordano la storia della ragazzina di New Orleans.

    Il 14 novembre 1960, una bimba di sei anni di nome Ruby Bridges percorse i pochi isolati che separavano la sua casa dalla scuola pubblica Wlliam Franz a New Orleans, in Louisiana. Le telecamere televisive la seguirono. Persone inferocite agitavano cartelli ostili, inveendo contro la piccola afroamericana col cerchietto fra i capelli, minacciando di farle del male. Ruby non diceva niente. Semplicemente entrava a scuola a testa alta, come sua madre le aveva detto di fare.

    Ruby era una delle quattro bambine afroamericane per cui l’Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone di Colore aveva chiesto al cancellazione di una vecchia legge dello Stato della Louisiana, secondo cui i bambini bianchi e neri dovevano andare in scuole differenti. Un giudice degli Stati Uniti aveva cancellato l’ingiusta legge dello Stato, permettendo così che i bambini bianchi e neri frequentassero le stesse scuole. Quindi Ruby accettò il ruolo di prima bambina afroamericana a studiare in una scuola di bianchi.

    Ma le leggi non cambiano le persone. Sono le persone a cambiare le persone.

    Ruby non aveva nessuno con cui giocare, nessuno con cui studiare, nessuno con cui pranzare, ma andava a scuola e faceva il suo lavoro col sorriso sul volto. Non permise che la rabbia degli altri la ostacolasse nel fare ciò che pensava fosse giusto.

    Un giorno Ruby si dimenticò di fare la sua preghiera quotidiana, e nel tragitto per la scuola si fermò sul marciapiede per farla a voce alta in mezzo alla folla urlante che protestava contro di lei e disse: “Dio, ti prego, perdona queste persone. Perchè anche se dicono cose cattive, non sanno quello che stanno facendo. Perciò perdonale, come hai fatto con quella gente che tanto tempo fa diceva cose terribili su di te.” Dopo alcuni mesi i genitori di due bambini bianchi che andavano a scuola con lei iniziarono a protestare per il fatto che i loro figli andassero a scuola con Ruby, una bambina afroamericana.

    Continuando i suoi studi, l’anno successivo le folle protestanti rinunciarono ai loro tentativi di allontanare Ruby dalla scuola e lei riuscì a finire la scuola elementare, e proseguì nei suoi studi fino a diplomarsi alla scuola superiore.

    Anni dopo, la madre di Ruby, ricordando l’esperienza di sua figlia, disse: “La nostra Ruby ci ha insegnato parecchio. È diventata qualcuno che ha aiutato a cambiare il paese. È entrata nella storia, proprio conem fanno i generali e i Presidenti. Loro sono del leader e anche Ruby lo è stata. Ci ha fatti allontanare dall’odio e ci ha aiutati a conoscerci meglio gli uni con gli altri, i bianchi e i neri.”

    Oggi Ruby parla in molte scuole e manifestazioni per raccontare la sua storia e diffondere il suo messaggio contro il pregiudizio e il razzismo.

    Stesso obiettivo dei volontari di Gioventù per i Diritti Umani, che educa e informa migliaia di persone in tutto il mondo tramite i suoi opuscoli, DVD, kit per gli educatori che possono essere ordinati gratuitamente sul sito https://it.youthforhumanrights.org/ .

    I volontari sostengono che “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.

    Ufficio Stampa

    Gioventù per i Diritti Umani

     

  • Università degli Studi di Bergamo: sport in aula

    Quali sono le peculiarità delle discipline sportive nel contesto europeo? Come sono normati gli sport elettronici? In che modo il credo religioso si rapporta al mondo sportivo? Sono solo alcune delle attuali domande  a cui risponde il corso di «Diritto europeo dello sport» tenuto dal Prof. Stefano Bastianon dell’Università degli studi di Bergamo, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, oggi importante punto di riferimento nel nostro Paese per studenti e aspiranti specialisti di diritto sportivo.

    L’ateneo bergamasco si è infatti specializzato nella formazione in diritto dello sport, uno tra i primi settori industriali in Italia, dove la componente sociale e quella commerciale coesistono in un delicato equilibrio.

     

    “Nonostante lo sport sia una chiave di sviluppo nell’attuale scenario nazionale ed internazionale, spiega il rettore dell’Università, Remo Morzenti Pellegrini siamo una delle poche Università italiane che investono nella disciplina perché oggi, per sostenere al meglio lo sportivo, serve anche formare quelle figure professionali che orbitano attorno all’atleta. Al corso di Diritto europeo dello sport si aggiunge  il programma presente in soli dieci atenei italiani, il  Dual Career Up4Sport – University Program for Student-Athletes, il programma promosso dall’Unione Europea finalizzato a favorire la duplice carriera (sportiva ed educativa) degli studenti-atleti, con agevolazioni nelle tasse universitare fino al 60%”.

     

    Strettamente connesso a tale programma si presenta il progetto di ricerca biennale finanziato dall’Università di Bergamo dal titolo «I programmi sulla duplice carriera degli studenti-atleti quale strumento per la costruzione di un’Europa sociale» attraverso il quale l’ateneo sta realizzando una mappatura di tutte le Università italiane in relazione al loro impegno nel favorire la duplice carriera degli studenti universitari attraverso l’attuazione di appositi programmi, come richiesto dalle Linee guida della Commissione europea.

     

     

    «A Bergamo – conferma il prof. Stefano Bastianon, titolare del corso – stiamo affrontando temi molto rilevanti nella giurisprudenza sportiva europea. Gli studenti si stanno mettendo alla prova con tesi dall’alto valore scientifico su temi innovativi che possono aiutare a tracciare il futuro del diritto sportivo europeo, leggendone le sue implicazioni economiche e sociali e declinandole rispetto ad alcuni argomenti centrali, come la religione, l’innovazione e la parità di genere».

     

    In particolare, il fenomeno degli eSport, gli sport elettronici e video giochi, ha una straordinaria rilevanza economica: secondo il report Global Esports Market targato Newzoo, nel 2020 raggiungerà un valore complessivo di 1,4 miliardi di dollari e oltre 300 milioni di persone guarderanno almeno occasionalmente un evento eSports. Solo in Italia, Pay Pal e Superdata stimano che circa 1 milione e 200 mila persone siano coinvolte negli eSports con un giro d’affari da 12 milioni di dollari. E per un settore tanto in crescita, servono professionisti che sappiano come intervenire per affrontarne tutti i profili giuridici.

     

    Altra tematica in evoluzione è il rapporto tra lo sport e i simboli e le tradizioni religiose. Da tempo il settore sportivo ha dovuto riconoscere appositi interventi, anche di carattere normativo e regolamentare, al fine di assicurare che la pratica sportiva non andasse a urtare la fede religiosa dei singoli atleti e/o della collettività che assiste all’evento sportivo. Basti pensare al riconoscimento da parte della FIFA della possibilità per le atlete musulmane di indossare il velo durante lo svolgimento delle partite di calcio. E in futuro? Con tutta probabilità si dovrà ricorrere molto più spesso alla legislazione per regolamentare un ambito tanto vasto.

     

    Non meno complesso è il tema della disparità di genere e del dilettantismo sportivo, con un raffronto, ad esempio, tra il sistema sportivo italiano e quello svizzero in riferimento alla pallavolo. Attualmente in Italia le discipline sportive professionistiche sono 4: calcio, golf, basket e ciclismo, tutte declinate solo al maschile.

     

    E proprio alla differenza di genere è dedicato il tradizionale convegno organizzato dal Prof. Bastianon «L’Europa e lo sport: profili giuridici, economici e sociali» in programma il prossimo 30 novembre in Università a Bergamo. L’edizione di quest’anno, anche grazie alla preziosa collaborazione della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), vuole rappresentare un momento di incontro e di studio per riflettere sulla discriminazione delle donne nello sport, confrontando le esperienze italiane e quelle straniere.

  • Uil Polizia, finalmente la norma vince sulla prassi a Fiumicino

    L’organizzazione sindacale, che in passato aveva affrontato anche il pericolo amianto in caserma, è intervenuta per porre fine a un metodo procedurale in uso, ma senza legittimazione normativa

    Fiumicino – Dopo tanti anni, in cui la memoria si perde, durante i quali, presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino, si è assistito a un’applicazione consuetudinaria e orfana di legittimazione normativa, degli iter procedurali afferenti all’espletazione burocratica di alcuni istituti di diritto per i poliziotti, grazie al deciso intervento del dottor Tiziano Vetro, direttore della V Zona, che, con commendevole e impeccabile professionalità, ha immediatamente accolto le doglianze della Uil Polizia, il sindacato della Polizia di Stato sempre in prima linea nel coniugare i diritti dei dipendenti senza mai tralasciare gli interessi della Pubblica Amministrazione e della sicurezza dei cittadini.
    Infatti, l’attivissima organizzazione sindacale, facente capo a livello nazionale allo storico sindacalista Oronzo Cosi e in ambito provinciale capitolino all’indefesso Antonio Costa, ha portato, negli ultimi anni, all’attenzione della dirigenza Polaria e della direzione V Zona, varie problematiche e criticità, sempre affrontate con estrema sensibilità e spesso brillantemente risolte dagli interlocutori, nello spirito della più proficua collaborazione tra le parti.
    Almeno un paio di queste azioni sindacali possono essere elette a casi emblematici, che hanno segnato traguardi importantissimi riconducibili nell’alveo dei diritti, i cui meriti sono ascrivibili in capo all’ex dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, il dottor Rosario Testaiuti.
    In primis l’abolizione della cosiddetta “forza assente”, un istituto “fantasma” non confortato da alcuna prescrizione normativa o regolamentare, che dava all’amministrazione una potestà arbitraria, gravata da lunghe ombre di incostituzionalità, inficiante il diritto alla salute (art. 32), in quanto comprimente la libertà di cura del cittadino poliziotto e conseguentemente incidente la sicurezza dei corpi collettivi. Infatti il dipendente che rientrava da un periodo di assenza per malattia, causato da qualsivoglia tipologia clinica, travalicante il limite temporale di tre mesi, in virtù di tale applicazione, che non si comprende dove affondasse le radici e da dove traesse il suo fondamento giuridico, poteva essere trasferito ad altro ufficio. Pertanto poteva capitare che il poliziotto che aveva avuto il “torto” di scontrarsi con la malasorte e di ammalarsi, pur di non imbattersi nell’incognita di un trasferimento, previsto da tale prassi, che si correva costantemente il rischio potesse diventare un formidabile strumento di ricatto, cercasse di forzare il suo rientro in servizio, con il pericolo di una ripresa dell’attività istituzionale in condizioni fisiche ancora precarie, che, viste la peculiarità e la delicatezza delle attribuzioni mansionali espletate, potevano tradursi nella trasformazione dello stesso in una fonte di detrimento per sé e per gli altri. Conseguenze rilevanti che sono state colte immantinente dal dottor Testaiuti, il quale, con spiccata sensibilità professionale, volta sempre alla tutela dell’integrità psicofisica del personale da lui gestito e al conseguente grado di sicurezza da offrire all’utenza del parenchima sociale, ha posto fine all’assurda pratica.
    Il medesimo senso di responsabilità esplicitato quando la Uil Polizia ha segnalato il problema della presenza di eternit in un manufatto ubicato proprio a ridosso della mensa di servizio, chiedendone l’immediata rimozione, nutrendo una martellante preoccupazione per i possibili pregiudizi alla salute di chiunque ivi transitasse, in relazione ai rischi clinici di patologie asbesto-correlate, specie dopo l’apparizione di un improbabile cartello che annunciava un “pericolo amianto”, che tradotto suonava pressappoco come “attenzione a non respirare”. Un intervento avviato con subitanea determinazione e capace di giungere a una soluzione in tempi piuttosto contenuti, nonostante i numerosi elementi ostativi in termini procedurali, dovuti al fatto che la proprietà del manufatto de quo è della società Aeroporti di Roma e la gestione appartiene alla Guardia di Finanza.

    Quegli stessi senso del dovere e spiccata coscienza professionale, coniugati con una rara e profonda moralità, mostrati dal dottor Vetro a seguito della messa a fuoco da parte della Uil Polizia di alcune distorsioni procedurali nel trattamento di alcuni istituti di diritto spettanti ai poliziotti, peraltro afflitti dalla cosiddetta diuturnitas, ossia dalla reiterazione nel tempo dei comportamenti individuati, e dall’aggravante dell’opinio iuris ac necessitatis, ovvero della convinzione diffusa che tali comportamenti fossero giusti, ma soprattutto giuridicamente cogenti. Stiamo parlando della concessione, de iure condito, del congedo straordinario di diritto per esami e per matrimonio e di quello per ottemperare, da parte di un poliziotto, all’obbligo di rispondere a una citazione promanante dall’Autorità Giudiziaria, al fine di essere escusso, in qualità di teste, per circostanze fattuali non afferenti al servizio. Infatti in quest’ultima ipotesi l’appartenente alle forze di polizia si reca in tribunale svolgendo l’attività lavorativa a tutti gli effetti. Fino a quando la Uil Polizia non si è fatta portavoce presso il dottor Vetro delle istanze di categoria, volte a ricondurre l’istituto in questione nell’alveo assegnatogli dalla codifica normativa e regolamentare, senza affidarlo a distorsioni procedurali non godenti di legittimità dispositiva, i poliziotti di Fiumicino erano costretti a formulare un’istanza per ottenere la concessione del congedo ordinario per i giorni previsti dalle varie fattispecie, e solo successivamente, dopo essere stati fruiti, questi venivano “tramutati” in congedo straordinario, e i giorni di congedo ordinario riassegnati al dipendente. L’ottimo direttore della V Zona della Polizia di Frontiera, dimostrando le sue indubbie doti gestionali e la sua competenza ineccepibile nell’applicazione del diritto positivo, ha emanato due circolari che fissano, fugando ogni margine di dubbio, il giusto e logico modus attuativo per gli istituti in esame, ponendo fine a una pratica tanto consolidata, quanto orfana di fondamenti giuridici. Un iter metodologico che, non solo imponeva percorsi distanti dai riferimenti parametrali dell’impianto legislativo in vigenza, ma produceva anche un inutile aggravio lavorativo per le risorse umane impiegate e un maggior consumo di materiale cartaceo, nonostante l’esistenza di una circolare esplicativa emessa dal Dipartimento della P.S. nel lontano 15 aprile 1986, che prevedeva l’autorizzazione ad assentarsi previa formulazione di un’istanza concessiva di congedo ordinario in casi di urgenza e solo in riferimento all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi nei casi in cui non fosse possibile, per ovvii motivi temporali, espletare la relativa istruttoria valutativa del caso. Quella che avrebbe dovuto essere un’eccezionale eventualità si è radicata nel tempo trasformandosi in una prassi consolidata, ancorché i due istituti, il congedo ordinario e quello straordinario di diritto, siano in insanabile contrasto tra loro, essendo il primo fruibile su base discrezionale e il secondo appunto di diritto. Ed è paradossale quanto si verificava, per esempio, nel caso in cui un poliziotto doveva sostenere un esame universitario. Questi, se voleva accedere all’istituto, veniva obbligato a presentare una richiesta di concessione di un giorno di congedo ordinario per la data della prova da sostenere e al rientro, previa presentazione della relativa attestazione, per ottenere la restituzione del giorno di congedo ordinario fruito e tramutarlo in congedo straordinario, era costretto a compilare un modello predisposto in cui chiedeva ex post un giorno di congedo straordinario da fruire in una data antecedente alla richiesta stessa, mentre il giorno di congedo ordinario (ferie) fruito e la sua commutazione non venivano mai menzionati. Una grottesca contorsione procedurale nella trattazione di una pratica d’ufficio, che non trovava giustificazione alcuna a una disamina logico-concettuale e che l’impegno della Uil Polizia ha fatto cessare, grazie soprattutto all’incontro e al confronto con un irreprensibile uomo dello stato qual è il dottor Vetro, il quale tra l’altro sta supportando significativamente l’ottimo lavoro che sta svolgendo da alcuni mesi la tenace e indefessa dottoressa Rosa Tabarro, neodirigente dell’Ufficio della Polizia di Frontiera di Fiumicino.

  • L’Avvocato Live on line

    Nasce l’Avvocato Live, uno spazio settimanale a tu per tu con l’Avvocato. Ogni settimana, Lex&Go individua un tema sulla base delle richieste dei propri utenti da andare a sviscerare con uno specialista.

    Il primo esperimento

    Dichiara Palombo – CEO di Lex&Go – che “si tratta del primo esperimento mai realizzato di questo genere, nato su richiesta dei nostri utenti al fine di garantire una informazione accurata e soprattutto targettizzata, in base alle effettive necessità degli stessi.
    La Lex&Go, impegnata quotidianamente nell’avvicinamento del mondo legale a quello quotidiano di persone, famiglie ed imprese, è lieta di inaugurare questo nuovo appuntamento”.

    Vuoi partecipare?

    Per partecipare, è sufficiente restare aggiornati sulla Pagina Facebook Lex&Go e sintonizzarsi il mercoledì alle 18.00 al Live che sarà trasmesso in diretta e registrato per futuri utilizzi.
    Le domande possono essere anticipate sulla Pagina Facebook Lex&Go o sulla Pagina dell’evento relativo al Live settimanale.

    Mercoledì 1° giugno parleremo di Banche

    Il primo Live si occuperà di Banche, mutui usurari e anatocismo bancario. E’ finalizzato a chiarire quando effettivamente occorre far causa alla Banca e quando invece è sconsigliabile.
    La ragione di approfondimento di questo tema nasce sulla base delle richieste degli utenti.
    Lex&Go specifica che esso è finalizzato a far comprendere l’effettiva portata dell’opportunità di far causa alla propria Banca. Opportunità troppo spesso estesa a casi in cui è assai improbabile ottenere una pronuncia a favore.