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  • LO STABILISCE LA CORTE DI CASSAZIONE: L’ARSENICO NELL’ACQUA NON BASTA PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI

    LO STABILISCE LA CORTE DI CASSAZIONE: L’ARSENICO NELL’ACQUA NON BASTA PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI

    Con la Sentenza n. 17321/2018 la Corte di Cassazione interviene sulla tematica delle immissioni di sostanze nocive nelle acque potabili, da ritenere materia trasversale di diritto interno e comunitario.
    La sentenza prende le mosse dall’iniziativa di un privato che ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 900,00 corrispondente alla spesa sostenuta da una famiglia italiana per l’acquisto di acqua minerale, ovvero per ricorrere a metodi casalinghi di depurazione dell’acqua, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’ansia e allo stress relativi.
    A sostegno della domanda, l’attore esponeva di essere titolare di un’utenza d’acqua potabile in un comune ove erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua superiori a 10 microgrammi per litro così come indicati dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’UE.
    La Presidenza del Consiglio si costituiva e comparendo innanzi al giudice di Pace adito, chiedeva il rigetto della domanda.
    Contrariamente a quanto si possa pensare, in primo grado, il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò la convenuta al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese necessarie per l’acquisto di acqua minerale, liquidati in via equitativa nella misura di euro 500, pari ad euro 50 per 10 mesi, nonché al pagamento delle spese processuali.
    Tale decisione, tuttavia è stata riformata in appello, con il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle spese di lite.
    A questo punto il privato cittadino con ricorso alla Suprema Corte chiedeva la cassazione della Sentenza de qua, lamentando, per quello che è qui di interesse la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio dell’UE.
    Per meglio comprendere i termini della vicenda in esame, appare opportuno rammentare che ai sensi della citata direttiva (art. 9), “gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l’approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest’ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni. In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi”.
    Ciò posto la Corte suprema, nel ricostruire i termini della vicenda, ha posto in luce, che il governo italiano aveva attivato, proprio in virtù dell’art. 9 sopracitato, due periodi triennali di proroga (dal 2004 al 2006 e dal 2007 al 2009). Successivamente, perdurando la situazione del superamento della soglia di arsenico, aveva richiesto un terzo periodo di proroga, invocando l’applicazione del tasso di soglia di 50 microgrammi per litro.
    La Commissione europea aveva quindi concesso la terza proroga (valida fino al 31 dicembre 2010), limitando, tuttavia la soglia concessa a non oltre 20 microgrammi.
    Ed è qui che, secondo il Tribunale chiamato a decidere dell’appello, si snodava la questione.
    A parere del Tribunale, infatti, ogni richiesta risarcitoria avrebbe dovuto dimostrare il superamento del suindicato tasso di soglia stabilito in via derogatoria, e pertanto, atteso che l’appellante non aveva assolto l’onere della prova, la domanda risarcitoria doveva essere respinta.
    Tale ricostruzione è stata ritenuta corretta dalla Corte di legittimità, che nel rigettare il ricorso, ha ritenuto generico il motivo addotto.
    Secondo i Supremi Giudici il ricorso proposto, infatti, dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza. Esso infatti, da un lato invoca senza fondamento, la lesione dei principi sull’onere della prova, posto che è evidente che è il danneggiato a dover provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cioè il superamento della soglia); dall’altro si attarda a contestare presunte errate interpretazioni delle direttive senza considerare che il Tribunale ha dato una propria ricostruzione dei fatti che non viene in alcun modo contestata.
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  • LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI NELL’INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI

    LA RESPONSABILITA’ DEGLI SCAFISTI NELL’INGRESSO DI MIGRANTI SOCCORSI IN ACQUE INTERNAZIONALI

    Con la sentenza n. 29832/2018 la Corte di Cassazione interviene sul tema in auge alle cronache e relativo al trasporto di migranti clandestini, ed in particolare interviene sul ricorso proposto dal comandante e dal vice comandante di uno scafo, imputati del reato di procurato ingresso illecito di immigrati clandestini, punito in Italia ai sensi dell’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 286/1998, per avere effettuato il trasporto dall’Egitto in Italia di 277 cittadini non appartenenti all’Unione Europea.
    Alla declaratoria di responsabilità penale, già affermata dal Gip, nell’ambito del giudizio abbreviato di primo grado, ne seguitava la conferma, da parte della Corte d’Appello di Catania in sede di gravame, e la conseguente condanna degli imputati alla pena detentiva di cinque anni e quattro mesi, nonché alla pena pecuniaria di € 2.884,00 di multa per ciascun imputato.
    La Corte d’Appello nel confermare la punibilità degli imputati, applicava le aggravanti per aver commesso il fatto in tre o più persone, in relazione a cinque o più persone, di aver esposto a pericolo la vita e l’incolumità dei migranti e di averli sottoposti a trattamenti disumani; escludeva, invece l’aggravante del profitto in quanto gli imputati avevano agito in qualità di traghettatori non organizzatori della traversata.
    Gli imputati ricorrevano dunque per la cassazione della sentenza de qua lamentando in primo luogo la carenza di giurisdizione italiana, in quanto l’azione si sarebbe conclusa in acque sovranazionali, allorché, prima del salvataggio da parte della Guardia Costiera, l’imbarcazione sarebbe stata avvicinata da un altro scafo mercantile, disposto a farsi carico del trasporto degli immigrati a Malta, trasporto rifiutato dagli stessi migranti senza alcun intervento attivo da parte degli imputati.
    Gli imputati lamentavano altresì, l’erronea applicazione dell’art. 12 D.Lgs. 286/1998, in quanto l’incriminazione delineata da tale disposizione riguarderebbe non la mera condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma quella volta a procurare l’ingresso illegale dei migranti.
    La Corte di Cassazione, nel ritenere infondato ed inammissibile il ricorso, ha osservato che le questioni giuridiche poste con i motivi di ricorso sono state già tutte affrontate e risolte dalla Corte Territoriale e nessuno degli argomenti addotti è idoneo a superare gli indirizzi già affermati.
    D’altro canto, prosegue la Corte, in punto di giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto di cittadini extra comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operando sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità è riconducibile alla figura dell’autore mediato, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti.
    Gli imputati negano di aver voluto un siffatto esito, proclamandosi indifferenti rispetto a quello che avrebbe potuto essere il luogo dello sbarco, scelto autonomamente dai trasportati, e sostengono che, quand’anche si volesse ritenere la sussistenza del reato, esso si sarebbe perfezionato in acque internazionali, trattandosi di reato a consumazione anticipata.
    Anche questa ricostruzione è stata smentita dalla suprema Corte, in quanto, anche nei reati a consumazione anticipata – in cui la condotta di pericolo, già in sé punibile, sia tenuta fuori dal nostro territorio- basta che si verifichino in Italia gli effetti voluti della condotta per potersi validamente radicare la giurisdizione italiana sensi dell’art. 6 c.p.
    Quanto poi, alla qualificazione del reato, la tesi secondo la quale gli imputati avrebbero posto in essere una condotta da sussumere nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, piuttosto che il più grave reato di procurato ingresso di immigrati clandestini è smentita dalla circostanza per la quale, la fattispecie contestata e da ritenersi non dubitabile, è il trasporto dei migranti, e non già il più generico compimento di “atti diretti a procurarne l’ingresso illegale”, che l’art. 12 d.lgs 286/1998 punisce solo in via residuale.
    La Corte quindi conclude affermando il principio per cui:Il solo fatto di aver provocato il soccorso per essere in mezzo al mare con imbarcazione inadeguata e in situazione di sovraffollamento e di condizioni meteo avverse è sufficiente a escludere che l’ingresso illegale sia ascrivibile all’autore mediato del reato, cioé la nave svedese, anzinché a coloro che hanno provocato la situazione di emergenza, che in base al diritto del mare obbliga al salvataggio delle persone alla deriva.
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  • La Cassazione dice no ai telefonini in cabina elettorale

    La Cassazione dice no ai telefonini in cabina elettorale

    NESSUN TELEFONINO IN CABINA ELETTORALE
    Con la Sentenza n. 9400/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito la fattispecie punitiva prevista dall’art.1 del D.L. n. 96/2008, il quale stabilisce che durante le consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini; punendo con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 chi contravviene a tale disposizione.
    Nel caso affrontato dalla Corte Suprema, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale, pur confermando il giudizio di colpevolezza in relazione alla fattispecie imputata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato alla pena pecuniaria di euro 15.000 in luogo della pena detentiva.
    A sostegno del ricorso, la difesa del ricorrente obiettava che per la concreta applicazione della fattispecie incriminatrice, difettava nel caso de quo, la ritenuta condizione di procedibilità di cui al secondo comma della norma citata.
    In particolare, il ricorrente assumeva vizio di violazione di legge laddove non era stato valutato che nel caso de quo difettava l’invito del presidente di seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
    L’interpretazione offerta non ha tuttavia persuaso i Giudici di Legittimità che, al contrario, hanno confermato, richiamando il dato letterale della norma, che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo (Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stessa depositare le apparecchiature indicate al comma 1) e che il secondo e terzo comma, lungi da poter essere considerati condizione di procedibilità o punibilità del reato dettano solo oneri per il presidente di seggio, la cui inosservanza è priva di conseguenze penali.
    Tanto è vero che il quarto comma della citata norma, nel dettare la sanzione penale in caso di inosservanza, fa esclusivo riferimento alla condotta descritta al primo comma, e non già agli adempimenti posti a carico del presidente, dacchè è stata confermata la correttezza della decisione impugnata.
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