Tag: Congedo matrimoniale

  • Congedo Matrimoniale per i lavoratori dipendenti

    Il blog Di Nozziamoci oggi vi parla del congedo matrimoniale spiegandovi tutto!

    Quest’oggi, affrontiamo un argomento richiestissimo da tutti voi, il Congedo Matrimoniale, spiegandovi di cosa si tratta e come richiederlo. Questo, non è altro che un periodo di astensione dal lavoro, della durata di 15 giorni di calendario e non lavorativi, compresi sia il Sabato che la Domenica, regolarmente retribuito, che viene concesso dal datore di lavoro, a coloro che ne fanno richiesta, in occasione del proprio matrimonio. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal contratto, sia esso a tempo determinato, indeterminato, part-time o full-time,  tranne che per i contratti a progetto a meno che non sia indicata la voce, ma ne dubitiamo, anche se, il nostro consiglio, è quello di provare comunque a farne richiesta, confidiamo nell’animo buono dei datori di lavoro, anche se, la normativa parla chiaro. Per legge, la richiesta deve essere consegnata al datore di lavoro, almeno sei giorni prima, ma il nostro consiglio, è quello di stare larghi, per cui un mese prima, non vi costerà alcuna fatica e sarete certi che non ci sia alcun intoppo, del resto, meglio essere previdenti e cauti in queste circostanze. Anche in questo caso c’è da fare un precisazione importante, e vale a dire, che il congedo, va concordato con il datore, dal momento che questo, per esigenze aziendali, potrebbe concedervi una parte di queste giornate, e non l’intero periodo, anche se lo stesso, dovrà essere completato entro e non oltre i trenta giorni successivi al matrimonio. Quando rientrerete sul posto di lavoro, non dovrete fare altro che, consegnare al datore, la copia del certificato di matrimonio, per farlo, avrete a disposizione 60 giorni e non oltre. Precisiamo altresì, che il congedo matrimoniale spetta, anche nel caso di seconde nozze, non conta che vi sposiate o meno in chiesa, per la legge conta il diritto civile. E’ bene sottolineare che non spetta ai lavoratori impegnati nel periodo di prova, mentre invece spetta a chi ha un contratto di apprendistato. Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui lavorino entrambi, ne avranno diritto sia l’uno che l’altro. Sia ben chiaro, che il lavoratore, durante il periodo di congedo, non matura alcun giorno di ferie, ma se per qualche motivo, vi dovessero occorrere altri giorni, in quel caso potreste avvalervi di quelli già maturati in precedenza, sempre ad eccezione, che ciò non intacchi in alcun modo l’operato dell’azienda, ciò significa, che alla fine è sempre il datore ad accordarvi o meno questi ulteriori giorni di ferie. Ci teniamo a sottolineare, come avrete ben capito, che è una materia semplice da comprendere, ma ricca di contenuto, non vogliamo in alcun caso sottrarci a professionisti del settore, per cui prima di compiere qualsiasi passo, chiedete ulteriore conferma al vostro delegato sindacale, o in alternativa al vostro commercialista di fiducia, così da essere certi del da farsi.

    Beh, anche questa volta, pensiamo di esservi stati davvero utili, se l’articolo vi è piaciuto, lasciate un commento, condividetelo, mettete “mi piace” sulla nostra pagina Facebook e… alla prossima!