Tag: avvocati del lavoro

  • Licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore: possibilità di ridurre al minimo la sanzione risarcitoria

    La Cassazione rileva la sindacabilità del giudizio del medico competente o della ASL, ma fa leva sulla buona fede del datore di lavoro

    In tema di sicurezza sul lavoro, la Cassazione, con sentenze nn. 27201/2018 e 822/2020, ha ribadito la sindacabilità del giudizio del medico competente o della Commissione medica della ASL in ordine alla inidoneità psicofisica del lavoratore.

    Se, però, a fronte dei predetti giudizi, il datore di lavoro abbia adottato il licenziamento, rileva la buona fede del datore medesimo da cui discende l’applicazione della sola sanzione risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità.

  • La perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva

    Il Tribunale di Chieti fa chiarezza sugli effetti del DURC irregolare

    Finalmente gli sforzi del nostro studio, condotti con articoli, saggi, convegni e cause hanno prodotto il primo importante risultato: la perdita dei benefici per DURC irregolare non può essere retroattiva.

    Lo ha sancito, per la prima volta con una chiarezza lapalissiane e dovizia di argomentazioni, il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 276/2020 del 03.11.2020, secondo cui la perdita dei benefici contributivi disposta ai sensi dell’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006 a causa dell’emissione di un DURC negativo non può avere effetto retroattivo, ma può operare esclusivamente per il periodo successivo alla perdita del DURC, non anche per i periodi precedenti.

     

    La sentenza si mostra particolarmente importante in quanto pone un ulteriore freno ad una prassi ormai diffusa dell’INPS che, anche nei casi di irregolarità contributiva protratta per pochi giorni e per inadempienze di poche centinaia di euro, dispone la revoca integrale dei benefici contributivi sin dal loro iniziale riconoscimento. Accadeva così che aziende perfettamente regolari dal punto di vista contributivo ricevano sanzioni di decine di migliaia di euro per aver ritardato anche di un solo giorno la regolarizzazione della loro situazione, violando il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’invito a regolarizzare.

     

    Il Giudice del Lavoro di Chieti, al contrario, ha affermato che il requisito per godere di detti benefici non è l’assenza di inadempienze ma il possesso del Documento, per cui la revoca dei benefici può essere disposta esclusivamente per il periodo in cui la società si è effettivamente trovata sprovvista di DURC, ovvero dalla scadenza dei 15 giorni previsti nell’invito a regolarizzare e comunque fino alla effettiva regolarizzazione della situazione contributiva (e, dunque, fino al rilascio di un nuovo DURC regolare).

     

    La pronuncia si inserisce in un recente filone giurisprudenziale, nell’ambito del quale diversi Giudici di merito di tutta Italia stanno concordemente ritenendo illegittima tale condotta dell’INPS. Anche se la sentenza di Chieti si distingue, lo si ripete, per chiarezza e ricchezza di motivazioni.

    Ovviamente ciò non basterà per ottenere un cambio immediato delle prassi INPS ma è l’ennesima dimostrazione che esse non devono essere accettate supinamente e che possono essere ribaltate mediante il contenzioso giudiziario.

  • Comporto: licenziamento illegittimo se il prestatore vuole continuare la malattia con le ferie

    Non viene superato il periodo di comporto quando il prestatore – con l’approssimarsi della fine della malattia – chieda al proprio datore di lavoro un periodo di ferie.

    Infatti, se il lavoratore (ancora in malattia) richiede, in prossimità della scadenza del periodo di comporto, un periodo di ferie (non accordate), allo scopo di sospendere il decorso di periodo di comporto, il decorso del comporto si interrompe.

    Per questo motivo, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la ragione oggettiva per cui non avrebbe potuto concedere la richiesta di ferie.

    Questo è quanto statuto di recente dalla Cassazione, Sez. Lav. con l’ordinanza n. 19062/20.

  • Esonero contributivo assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione: irrilevante il possesso DURC e il rispetto della contrattazione collettiva

    L’INPS ha pubblicato la circolare n. 77 del 27 giugno 2020 in cui descrive il beneficio dell’esonero contributivo previsto dalla legge per i datori di lavoro che assumano lavoratori beneficiari del cd. assegno di ricollocazione. Nella circolare si chiarisce che trattasi di un vero e proprio esonero contributivo in quanto riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro eppure si ritiene che il datore di lavoro, per ottenere detto esonero, debba rispettare non solo le condizioni stabilite per gli incentivi occupazionali dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, ma anche le condizioni fissate per la fruizione dei benefici contributivi dall’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006. E tuttavia gli esoneri non sono benefici e ai primi tali condizioni non sono applicabili.

    Sul punto si rinvia a quanto ampiamente esposto nel saggio dell’avv. Francesco Stolfa, pubblicato sulla Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 1, 2019, pp. 225 ss. (allegato).

    In sostanza, quindi, all’esonero in esame non è applicabile la condizione del possesso del DURC e del rispetto della contrattazione collettiva leader.

  • Jobs Act: in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali, l’indennità non può essere ancorata solo all’anzianità di servizio

    La Corte costituzionale, in data 24 giugno 2020, ha dichiarato incostituzionale l’inciso dell’art. 4, d. lgs. 23/2015 “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

    La Corte, quindi, ha ritenuto incostituzionale la norma in questione nella parte in cui ancorava l’importo dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale, al mero requisito dell’anzianità di servizio.

    Tale pronuncia – la cui motivazione non è ancora stata pubblicata – segue la n. 194/2018 che, invece, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3 d. lgs. 23/2015.

    Questa, invece, la norma modificata:

    DLT 04/03/2015, n. 23

    Art. 4.  Vizi formali e procedurali

    1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  • Il superminimo è di norma assorbibile, salvo diversa volontà espressa delle parti

    Con la sentenza n. 10779 del 05/06/2020 la Cassazione Civile Ord. Sezione Lavoro ha stabilito che il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è  soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione  collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento”.

    Avv. Danilo Volpe

  • Opposizione a ordinanza ingiunzione: rimessa alle Sezioni Unite la decisione sulla competenza in materia lavoristica

    Giunge finalmente a una svolta l’annosa battaglia processuale condotta in prima fila dal nostro Studio per l’attribuzione delle controversie in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione alla cognizione del giudice specializzato del lavoro.

    Quando tutti gli uffici giudiziari attribuivano queste cause alle sezioni civili, noi abbiamo continuato imperterriti a proporle innanzi alle sezioni lavoro, ottenendo varie pronunce che ora hanno prodotto un effetto importante, probabilmente decisivo.

    La Sesta sezione della Corte di Cassazione, infatti, sposa interamente la nostra tesi (competenza del giudice del lavoro e quindi inapplicabilità della sospensione feriale dei termini) ma, per l’importanza della questione, pur in mancanza di un vero e proprio contrasto, la rimette al primo presidente perché valuti la rimessione alla Sezioni Unite.

    Se l’orientamento della Sesta Sezione sarà confermato (e sarà così vista l’inusitata profondità dell’analisi e la copiosità delle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione) le opposizioni a ordinanze ingiunzioni afferenti le sanzioni in materia lavoristica non saranno più decise dal giudice civile ma dal loro giudice naturale, quello specializzato in materia di lavoro.

     

    Registrati alla nostra newsletter per restare aggiornato su questo argomento e altro ancora.