Tag: sicurezza sul lavoro

  • Sicurezza sul lavoro: la protezione contro il rischio chimico

    Il settore industriale è, come conseguenza dell’utilizzo di materiali e prodotti che possono essere nocivi per gli impiegati, quello più coinvolto nelle misure di sicurezza sul lavoro e sugli ambienti. Alcuni processi come la saldatura dell’acciaio o sono particolarmente rischiosi per la salute, motivo per il quale diventa fondamentale che le aziende adottino modelli organizzativi e di tutela dei lavoratori in termini di sicurezza che vadano oltre alla legislazione.

    In generale, le regole per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro consistono ad identificare i rischi specifici nel caso specifico di ogni impresa e settore, ad eliminarli dove sia possibile e ad attuare un programma di prevenzione nel quale si includa il mantenimento di tutte le attrezzature ed impianti come quelli di depurazione aria. Finalmente è indispensabile eseguire delle attività di formazione a dirigenti e lavoratori, e rispettare le indicazioni a livello di segnaletica omologata.

    Uno degli esempi più illustrativi dell’importanza della tutela dei lavoratori contro il rischio chimico è quello degli ambienti di saldatura. Questo processo di lavorazione produce infatti dei vapori e fumi che possono provocare danni nei polmoni, la pelle e nel fegato. I fumi ad alto contenuto di Manganese possono causare danni neurologici come il Parkinson e quelli che contengono Cromo sono stati associati al cancro e all’infertilità.

    L’istallazione di impianti aspiratori fumi specifici ad ogni contesto garantisce la neutralizzazione di gas, fumi e polveri e riduce quindi il rischio di inalazione di questi agenti nocivi. Tali impianti devono essere collocati il più vicini possibile alla fonte di produzione della sostanza dannosa, sia questa polvere, gas o fumo.

    I laboratori sono un altro dei contesti più a rischio. Il contatto costante con delle sostanze chimiche, anche se con tutti i dispositivi di sicurezza in ordine, suppone un’esposizione a essenze potenzialmente nocive, specialmente se l’esposizione si allunga nel tempo. Particolare attenzione deve essere prestata a quei contesti con rischio di assorbimento sia per inalazione che per contatto cutaneo, come quelli in cui si lavora con benzene e bitume, nei quali diventa fondamentale controllare tutte le misure di protezione del personale che riguardano le maschere, i guanti, gli occhiali protettivi, le cappe di aspirazione, gli strumenti di lavoro e il deposito dei rifiuti, così come la formazione e l’addestramento primo soccorso.

    Le particolarità di industrie come quella della lavorazione del marmo o l’argilla richiedono strumenti specifici come i depolveratori sempre in perfetto stato poiché la polvere in forma di particelle risultato di operazioni come il taglio laser o il trattamento di lastre lapidee può rapidamente entrare nei polmoni.

    E’ quindi fondamentale il ruolo non solo delle aziende nell’adeguarsi alle normative di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ma anche il supporto da parte dalle autorità a progetti di miglioramento delle condizioni lavorative in tutte le industrie, da sostenere tramite aiuti e finanziamenti alle aziende come quelli previsti dall’INAIL che contemplano inoltre all’acquisto di macchinari e attrezzature di sicurezza e alla modernizzazione e ristrutturazione di impianti, programmi di formazione del personale.

    Articolo a cura di Alba L
    Prima Posizione Srl – certificazione cms

  • La campagna pubblicitaria “Medicina del Lavoro di Sapra” raccoglie consensi di pubblico

    Si conclude martedì 30 novembre 2010 la campagna pubblicitaria che Sapra Sanità ha pianificato in materia di Medicina del Lavoro. Un impegno, quello del centro polispecialistico aretino, che evidenzia una volta ancora la volontà di favorire una vera e propria cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Promuovere l’importanza della sicurezza sul lavoro è l’obiettivo primario di Sapra Sanità sostenuto anche attraverso la recente campagna pubblicitaria apparsa sui quotidiani. Un invito semplice quanto mai efficace ad affidarsi ad un team di medici e professionisti esperti e ad una struttura tecnologicamente all’avanguardia nelle branche afferenti alla Medicina del Lavoro.

    Gli infortuni sul lavoro nel centro Italia sono in calo ma non a sufficienza. Proprio per cercare di ridurre questi dati drammatici e il loro impatto sulla società e sull’economia aziendale Sapra opera con professionalità ed affidabilità nel territorio aretino, toscano e più in generale italiano, per favorire una conoscenza e una formazione specifica nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie causate dalle attività lavorative.

    Le strumentazioni mediche e diagnostiche sono all’avanguardia, i laboratori di analisi efficienti, a questi si è recentemente aggiunto anche un’unità mobile per poter soddisfare le esigenze di imprese, amministrazioni ed enti vicine e lontane, il personale è qualificato e motivato e in grado di fornire consulenze mediche e tecniche. Tutto questo contribuisce a rendere il servizio offerto da Sapra Sanità un supporto sempre più valido e prezioso per le aziende e per i lavoratori per affrontare l’adeguamento della propria struttura e organizzazione alla normativa italiana e europea in materia di Medicina del Lavoro.

  • L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

    L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

    Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

    Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

    I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

  • Obbligo di consultazione degli RLS: modalità, occorrenze e sanzioni in caso di mancato adempimento

    consultazione RLSIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell’organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 recentemente modificato, corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009).
    Sebbene il termine RLS stia entrando sempre più a fare parte del gergo di coloro i quali, a vario titolo, devono avere a che fare con le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è bene ricordare che questa figura non è nuova al dettato normativo in quanto le prime tracce compaiono nell’ambito dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) all’interno del quale viene ricordato che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (…) successivamente viene introdotto formalmente con il decreto legislativo 626/1994 ma solo il decreto legislativo 81/2008 darà a questa figura così importante la giusta luce. Ricordiamo per dovere di cronaca che chiunque, tranne nei casi espressamente previsti per legge, può diventare il RLS della propria azienda, previa la frequentazione di un corso RLS della durata minima di 32 ore (è bene ricordare che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una durata maggiore per la formazione del RLS).

    Un aspetto ampiamente sottovalutato nell’ambito della consulenza sicurezza sul lavoro riguarda il fatto che il RLS debba essere “consultato” preventivamente in relazione ad una serie di aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. La pena per questa mancata consultazione è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.
    Sebbene questo aspetto possa essere esaurito con il semplice paragrafo di cui sopra è bene analizzare con dettaglio il significato del termine “consultare” in quanto spesso non vengono seguite le prassi più corrette per questo specifico adempimento. Il primo modo di fraintendere e sostanzialmente quello più diffuso è quello che riguarda il fatto di credere che il RLS, mediante la consultazione, debba partecipare alle scelte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa specifica interpretazione è sicuramente errata in quanto si deve ricordare che l’unico ed il solo responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro o il dirigente e pertanto le decisioni spettano unicamente a questi due soggetti. Il termine consultazione deve intendersi quale processo per la condivisione delle informazioni decisionali con l’obiettivo di acquisire da parte del soggetto interessato il maggior numero di informazioni possibili al fine di operare una scelta corretta dal punto di vista giuridico e rispettosa delle maestranze rappresentate appunto dal RLS.

    La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale è richiesta su numerosi aspetti estremamente importanti e che riguardano l’applicazione del dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare ad esempio alcuni punti di importanti tra i quali la consultazione e la partecipazione nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, nell’ambito della designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente ed in generale il RLS ed essere consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti sopraelencati sono solo alcuni punti che richiedono la consultazione del RLS ma ricordiamo che questo aspetto deve necessariamente essere preso in considerazione pena sanzioni amministrative poco piacevoli.

  • La sicurezza sul lavoro nella attività di ufficio. Una piccola guida agli aspetti pratici della sicurezza sul lavoro in ufficio

    consultazione RLSCon il termine “sicurezza sul lavoro” si intendono quegli insiemi di adempimenti di carattere burocratico e di carattere pratico che sono rivolti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La normativa italiana attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/2008 così come è stato corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009 pertanto il primo passo (e soprattutto il più formale) per comprendere appieno gli obblighi normativi imposti relativamente a questo specifico aspetto sarebbe quello di leggere attentamente il decreto sopraccitato così da avere una visione completa degli obblighi di legge. Per coloro i quali non intendono prendere visione di un documento tecnico composto da oltre trecento pagine può essere utile la lettura di questo documento che sintetizza in maniera semplice (e senza troppe pretese) gli adempimenti minimi imposti nell’ambito dell’attività di ufficio.

    Innanzitutto il passo fondamentale è quello di nominare un responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) che è obbligatorio in tutte le aziende. Per questo specifico adempimento conviene conferire un incarico RSPP esterno ad un soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti di legge così da essere certi che tutti gli adempimenti vengano portati avanti da un professionista della sicurezza sul lavoro. Questo soggetto unitamente al datore di lavoro, al medico competente ed al RLS dovrà redigere un documento denominato valutazione dei rischi aziendali (ovvero documento l’interno del quale vengono elencati i fattori di rischio presenti in azienda e le misure utili per ridurre o eliminare gli specifici problemi individuati). Successivamente a questa fase il datore di lavoro, sempre mediante il supporto del RLS aziendale, dovrà scegliere quei soggetti da destinare all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro che dovranno frequentare degli appositi corsi antincendio e corsi primo soccorso al fine di ottenere i relativi attestati nonché di apprendere le procedure da adottare in caso di specifica emergenza. Sempre in tema di adempimenti l’attività di ufficio solitamente comporta il rischio da videoterminale pertanto è necessario nominare un medico competente che provveda alle visite mediche periodiche previste per i soggetti che trascorrono più di 20 ore la settimana sul personal computer.

    Circa gli adempimenti di carattere pratico che devono essere posti in essere in tutte le aziende deve essere presente almeno una cassetta di medicazione i cui contenuti variano in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda (si compra di solito in farmacia o viene fornita direttamente dalla società che presta il servizio di consulenza sicurezza sul lavoro). Per quanto concerne la normativa antincendio devono essere presenti un numero di estintori sufficiente e gli stessi devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica da parte di una ditta specializzata in manutenzione estintori.

    Le sedie e gli arredi utilizzati oggi nella maggior parte degli uffici sono conformi al dettato normativo ma è bene ricordare che è obbligo del datore di lavoro quello di fornire idonee attrezzature conformi alla normativa vigente ed in particolare sono necessarie sedie girevoli a cinque razze con schienale regolabile. L’uso dei personal computer portatili deve essere necessariamente integrato con tastiera e mouse esterni così da migliorare l’ergonomia del posto di lavoro dei videoterminalisti. Tornando sulle tematiche antincendio è necessario che le vie di fuga siano proporzionate con l’occupazione dello stabile ed in particolare è necessaria una porta di emergenza apribile verso l’esterno nel caso in cui l’occupazione dell’ufficio superi una soglia determinata nell’ambito del decreto che regolamenta la prevenzione incendi.

    Quelli sopra elencati sono solo alcuni adempimenti minimi in materia di salute sicurezza sul lavoro e della presente guida non si poneva come obiettivo quello di di trattare in maniera esaustiva quanto strettamente necessario per legge in quanto, molto spesso, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro variano da azienda ad azienda pertanto è bene comunque rivolgersi a società di consulenza per la sicurezza sul lavoro che sapranno gestire e pianificare tutti gli adempimenti minimi previsti per legge così da evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative e penali.

  • Scelta e classificazione degli estintori di incendio

    Molto spesso ci si trova, nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa, di fronte ad un quesito abbastanza tipico ovvero quello che riguarda la corretta scelta degli estintori di incendio da impiegare nel proprio ambito lavorativo. Il tema è di norma trattato nel corso antincendio che è obbligatorio in tutte le aziende. Si deve innanzitutto precisare che la scelta dell’estintore di incendio più idoneo deve essere fatta in relazione a diversi fattori ma comunque in generale il numero e la capacità e distingue anche degli estintori devono rispondere ai valori indicati nell’allegato 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), un testo di legge molto datato ma che ancora oggi, alla luce del decreto legislativo 106/2009, è ancora pienamente in vigore.

    Circa la scelta ed il posizionamento degli estintori di incendio è bene tenere in considerazione una serie di fattori tra i quali possiamo identificare le dimensioni dell’edificio ove ha sede l’attività lavorativa, la destinazione d’uso dei locali, l’affollamento massimo, il specifico pericolo di incendio che emerge a seguito della consulenza sicurezza sul lavoro, le caratteristiche delle sostanze presenti e la loro quantità, etc, etc…

    Dopo aver preso in considerazione questi specifici fattori sarà necessario comprendere con maggiore precisione la tipologia di materiali presenti così da poter regolare l’agente estinguete degli estintori sullo specifico rischio generato da dette sostanze. Vi sono infatti radicali differenze tra materiali solidi, materiali liquidi, gas, sostanze metalliche oppure attrezzature elettriche.
    Oltre ad un attento esame del decreto ministeriale 10 marzo 1998 nel quale vi è stabilito che la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro ci si può rifare a questa semplice guida valevole per la maggior parte delle attività di ufficio: per attività a basso rischio di incendio un estintore 34A – 144 B ogni duecento metri quadri circa può essere sufficiente a condizione che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintori non superi i 30 m.

    Consigliamo pertanto di utilizzare estintori a polvere in quanto si prestano per la maggior parte degli usi da ufficio. Per quanto concerne la zona che contiene le apparecchiature elettriche dobbiamo ricordare il principio di funzionamento dell’estintore polvere e pertanto suggerire l’introduzione di bombole ad anidride carbonica che contengono appunto CO2 compresso e liquefatto. L’uso di questo specifico agente, come viene ha preso di norma nell’ambito del corso antincendio, vi permette di salvaguardare le attrezzature non danneggiate dall’incendio. Per attività a medio rischio oppure ad alto rischio ci si deve rifare necessariamente al certificato di prevenzione incendi che disporrà i punti più idonei nei quali collocare idranti, nastri, estintori di incendio.

  • Le tematiche della sicurezza sul lavoro nel monito del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano

    strage marcinelleIn occasione del 54-esimo anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ricorda con amarezza il triste evento in cui nel 1956 morirono 262 lavoratori di cui circa la metà italiani emigrati alla ricerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie. L’evento rappresenta la terza più cruenta disgrazia nella storia dei lavoratori emigrati dall’Italia dopo quella di Monongah e di Dawson e viene ricordato oggi con un discorso che richiama l’attenzione di tutti circa gli aspetti e le tematiche estremamente importanti della sicurezza sul lavoro.
    L’amara tragedia si inserisce all’interno di un contesto italiano post bellico e molto disagiato in cui l’accordo tra l’allora presidente del consiglio Alcide De Gasperi e il premier belga Achille Van Acker diede il via alla mobilitazione di numerosi cittadini italiani verso le terre del Belgio che, al contrario di quelle del nostro paese, erano ricche di materie prime e di minerali ma assolutamente prive di manodopera. Il fenomeno nel nostro paese era invece esattamente opposto ovvero territori privi di materie prime di rilievo ed una disoccupazione assai diffusa che spinse migliaia di italiani verso il benessere prospettato dalle diverse capitali europee. Purtroppo bel caso di Bois du Cazier le sorti dei nostri compatrioti furono tragiche per via di un incendio che coinvolse l’intera fabbrica.
    L’evento dannoso ed in generale le tematiche dell’incendio nelle fabbriche riportano alta l’attenzione in materia di sicurezza sul lavoro, tematica che oggi viene ancora spesso disattesa oppure male applicata in molte realtà aziendali del territorio italiano.

    La sicurezza sul lavoro, con l’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, è diventata una tematica molto complessa e le cui sanzioni amministrative e penali sono di tutto rilievo. Per una corretta applicazione dell’attuale Legge è necessario avvalersi di società consulenza sicurezza sul lavoro di comprovata esperienza oppure in alternativa armarsi di Santa Pazienza e prendere visione del Testo Unico. Gli obblighi ricadono interamente in capo al datore di lavoro ed è pertanto obbligo di quest’ultimo che creare un ambiente di lavoro sicuro e salubre all’interno del quale devono poter operare tutti lavoratori. Tra gli adempimenti minimi si ricorda l’obbligo di conferire un incarico RSPP esterno (il responsabile del servizio prevenzione e protezione può anche essere un soggetto interno ma questo tipo di prassi è seguita solo nelle microaziende) ovvero di una persona in grado di supportare il datore di lavoro in tutte quelle scelte tecniche e giuridiche circa gli adempimenti imposti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Altro adempimento minimo riguarda la redazione di un documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) ovvero di un documento scritto all’interno del quale vengono formalizzati e presi in analisi i possibili fattori di rischio presenti in azienda. All’interno allo stesso documento dovranno essere anche formalizzate le misure volte a ridurre o eliminare i fattori di rischio individuati. Circa l’obbligo di nominare un medico competente lo stesso si rende necessario solo in determinati casi previsti sempre della Legge. Il medico del lavoro effettuerà le visite specialistiche e di base secondo la periodicità descritta in un documento che prende nome di “piano sanitario”. L’ultimo degli adempimenti riguarda gli aspetti della formazione che sono sicuramente molto rilevanti per quanto riguarda la concreta creazione di un ambiente di lavoro sicuro. La formazione accurata in materia di sicurezza sul lavoro è infatti il primo passo da compiere per diffondere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda ed in ogni ramo della stessa.

  • Le tematiche della sicurezza sul lavoro in capo al datore di lavoro: obblighi e responsabilità

    consulenza sicurezza sul lavoroCome certamente noto alla maggior parte dei lettori le tematiche del sicurezza sul lavoro hanno assunto, in questi ultimi anni ed a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, una notevole importanza nell’ambito della gestione a norma di legge in azienda. La normativa sopraindicata è diventata estremamente complessa e ambito specifico destinato professionisti in grado di fornire un servizio di consulenza sicurezza sul lavoro degna di questo nome e questo servizio estremamente strategico tra l’azienda non può essere affidato in alcun modo a consulenti improvvisati che si affacciano sul mercato con offerte commerciali palesemente in contrasto con il servizio in grado di assicurare il datore di lavoro da certezza che la consulenza venga svolta a regola d’arte. Ciò non significa che il consulente debba necessariamente esporre al cliente parcelle dall’importo rilevante ma che, nell’ambito dell’offerta presenti sul mercato, oggi sono presenti diversi player che offrono servizi di “consulenza” ha dei prezzi impossibili da praticare nell’ambito del servizio svolto regola d’arte. Questo specifico aspetto della qualità è estremamente importante in quanto la normativa è ora di carattere penale e pertanto datore di lavoro, nella scelta della società consulenza sicurezza alla quale affidarsi deve necessariamente operare una scelta basata su giusto compromesso fra qualità del servizio e costo della parcella valutando, se del caso, anche le aziende nei confronti delle quali è stato operato, nel corso dei tempi di servizio di consulenza.

    Per coloro i quali desiderassero avere un riepilogo, seppur sommario, degli adempimenti minimi in materia di sicurezza sul lavoro ricordiamo che fondamentalmente gli aspetti che richiedono l’attenzione del datore di lavoro possono essere raggruppati in quattro macro categorie ci apprestiamo ad elencare:

    • nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): in relazione a questo specifico argomento il datore di lavoro o optare per due soluzioni. La prima è quella di nominare o meglio di dare un incarico RSPP esterno alla propria azienda ed in possesso dei titoli di legge per ricoprire tale incarico. Questo servizio ha di norma un costo fisso annuale che varia in funzione della specifica responsabilità che viene conferita al professionista esterno che assumerà tale incarico. La seconda possibilità è invece quella che il datore di lavoro assuma, in prima persona, detto incarico previa la frequentazione di un corso di formazione sicurezza della durata di 16 ore. Quest’ultima soluzione ben si presta alle piccole realtà aziendali intendono contenere i costi di gestione ma si avvicina più ad un mero adempimento burocratico che ad una vera propria gestione del sicurezza nel corso dei tempi;
    • nomina del medico competente per la sapienza sanitaria: la sapienza sanitaria è uno degli obblighi in capo al datore di lavoro e prevede la nomina di medico competente che effettuerà visite mediche generiche e specialistiche e connesse alla specifica attività svolta nell’ambito dell’azienda. Non si tratta di un obbligo per tutte le aziende ma solo per quelle che presentano specifici rischi per richiedere da visita medica lavoratore;
    • redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): questo specifico documento è il punto nevralgico di tutta la normativa in materia di salute sicurezza sul lavoro e non può essere omesso. Molto spesso si incontrano offerte commerciali che prevedono la redazione del documento “on-line” ma sebbene costo del servizio sarà allettante la qualità del prodotto finito sarà quasi certamente molto scarsa ed eventualmente contestabile da parte dell’autorità competenti qualora non fossero presenti contenuti minimi oppure qualora i contenuti non fossero in linea con l’effettiva realtà aziendale;
    • formazione sicurezza sul lavoro: gli aspetti formativi sono estremamente importanti nell’ambito dell’implementazione il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro in quanto la formazione e l’elemento alla base per prevenire e ridurre gli infortuni in azienda. Al fine di poter stabilire i percorsi minimi che devono essere seguiti all’interno dell’attività lavorativa è necessario fare un’analisi dei fabbisogni formativi (rilevazione dei cambiamento atteso, definizione delle competenze da acquisire in relazione ai destinatari della formazione) rivolta sia agli obblighi di legge sia a quanto è necessario a prendere in relazione alla specifica attività svolta all’interno dell’azienda.
  • Ancora morti sul lavoro: la stampa tace e il governo sopprime l’Ispesl

    Il segretario regionale del sindacato UNSIAU, Carmine Celardo: “La stampa fa finta di non vedere e il governo specula sui morti”.

    Roma, 14 giugno 2010 – “Perché i morti della Thyssen sono morti pesanti come l’acciaio e quelli delle case farmaceutiche sono lievi, impalpabili? Forse perché le case farmaceutiche sono diventate le nuove frontiere delle mafie? O forse perché l’attenzione della stampa infastidisce i colletti bianchi?”. Toni duri quelli di Carmine Celardo, segretario regionale del sindacato autonomo UNSIAU, nel commentare l’incidente accaduto nello stabilimento della multinazionale Sanofi Aventis, di Brindisi.

    Un morto e quattro feriti, il tragico bilancio dell’esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno lo scorso 10 giugno nello stabilimento industriale. Gli operai della ditta appaltatrice Cos srl stavano saldando un silos contenente acque reflue quando, per ragioni ancora da accertare, si è innescata l’esplosione facendo saltare la copertura del serbatoio.

    “Siamo di nuovo in emergenza sicurezza lavoro, e la stampa, a cominciare dalle redazioni televisive – continua Celardo – ha steso un colpevole e impietoso velo di censura e silenzio sulle responsabilità della pubblica amministrazione”. Parole di denuncia per un’informazione che fa distinzione tra le tragedie, “come se ci fossero morti di serie A e di serie B”.

    Non solo. “Il governo in carica, ormai una vera e propria tirannia oligarchica – prosegue il segretario regionale – con un colpo di genio da decerebrato allo stadio vegetale, ha cancellato l’unico Ente che, con bilancio praticamente in pareggio, provvedeva seriamente alle ispezioni sanzionatorie sulla evasione dagli obblighi della sicurezza sul lavoro”.

    Con la nuova manovra finanziaria, infatti, il governo chiude l’Ispesl (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), l’unico Ente di ricerca del Paese, nonostante sia in grado di autofinanziarsi per più del 60% dello stanziamento statale. L’Istituto – parafrasando le parole del Presidente Antonio Moccaldi – garantisce un apporto insostituibile di conoscenza, esperienze e formazione al sistema produttivo del nostro Paese nel delicato settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. E se è vero che gli infortuni mortali annui sono diminuiti da 1600 a 1200 (per parlare solo delle cosiddette morti bianche) ciò è ascrivibile anche a tutte le innumerevoli iniziative dell’Ispesl, messe in campo attraverso il suo personale.

    Celardo conclude: “Il risultato di questo progressivo impoverimento delle energie più preziose della nostra nazione, i cervelli, gli studiosi, i ricercatori, si traduce in morti ed ancora morti sul lavoro. ASSASSINATI, UCCISI dalla negletta incuria, dalla vile omertà”.

    Per maggiori informazioni http://www.dlgs81online.it/

    Ufficio stampa e Comunicazione Fasteam

    Addetti Stampa

    Fabrizio Giona, Marco Di Cosmo

    [email protected]

  • E’ entrato in vigore il 20 agosto scorso il D.Lgs. 106, provvedimento correttivo al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08).

    Il decreto sulla sicurezza sul lavoro, datato 3 agosto 2009, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 5 agosto. Il correttivo modifica in modo molto significativo il Testo Unico, opera del governo Prodi che a distanza di 14 anni aveva archiviato la più famosa “626”. 2 governi, 2 anni, 2 decreti.

    Di seguito le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09.

    SORVEGLIANZA SANITARIA

    Sono stati aggiunti gli obblighi di:

    inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

    comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto a sorveglianza sanitaria

    DVR E DUVRI

    In merito all’obbligo di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su sua richiesta e per l’espletamento delle sue funzioni è stato precisato quanto segue:

    – possono essere consegnati al RLS anche su supporto informatico

    – in ogni caso possono essere consultati esclusivamente in azienda

    COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEI DATI ANTINFORTUNISTICI

    È previsto l’obbligo di comunicare all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione

    – i dati e le informazioni relative agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (obbligo da assolvere ai fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico)

    – i dati e le informazioni relativi agli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni (l’obbligo, da assolvere ai fini assicurativi, si considera adempiuto per mezzo della denuncia di infortunio

    COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEI NOMINATIVI RLS

    L’obbligo non è più previsto con cadenza annuale, ma solo in riferimento agli RLS di nuova elezione o designazione, nonché in sede di prima applicazione, ai rappresentanti già eletti o designati. Chi avesse già provveduto a comunicare i nominativi degli RLS in carica al 31 dicembre 2008, non dovrà fare alcuna ulteriore comunicazione, se non nel caso di variazioni intervenute tra il 1 gennaio 2009 e la data di emanazione della circolare esplicativa INAIL n. 43.

    RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

    Si evidenzia come il nuovo decreto correttivo inserisce tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di vigilare sull’adempimento degli obblighi posti a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, degli installatori e del medico competente, ferma restando “l’esclusiva responsabilità” di tali soggetti qualora la mancata attuazione sia “addebitabile unicamente agli stessi”

    OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

    Tali obblighi operano a condizione che il datore di lavoro abbia l’effettiva disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

    Un’altra innovazione riguarda il DUVRI, il legislatore, ha previsto alcuni casi in cui viene meno l’obbligo:si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (a condizione che le attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio individuati nell’Allegato XI.