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  • Formazione RLS e sicurezza sul lavoro

    Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
    Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente.
    Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
    In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

    Il numero minimo dei RLS è:
    n. 1 RLS in tutte le aziende sino a 200 lavoratori;
    n. 3 RLS in tutte le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
    n. 6 RLS in tutte le aziende oltre i 1.000 lavoratori.
    La durata del mandato del/degli RLS coincide con la durata in carica delle RSU (generalmente 3 anni).
    Nel caso l’RLS sia eletto direttamente all’interno dell’Azienda, la durata del mandato non ha scadenza o è subordinata a particolari accordi contrattuali di settore.

    Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
    Il RLS è figura centrale e strategica nel panorama della sicurezza aziendale e collabora direttamente in tale campo a fianco del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC).
    Ha un ruolo solo consultivo (non decisionale) praticamente su ogni aspetto della vita aziendale per quanto concerne il settore sicurezza e igiene del lavoro.
    A titolo di esempio:
    • collabora e prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi;
    • ha accesso alle schede di sicurezza dei prodotti e a tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni);
    • controlla l’applicazione delle leggi in materia di sicurezza;
    • partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza;
    • segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell’azienda;
    • può ricorrere all’organo di vigilanza;

    Ed è consultato preventivamente riguardo a:
    • nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
    • nomina della squadra antincendio;
    • nomina della squadra primo soccorso;
    • valutazione dei rischi;
    • programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione;
    • formazione e informazione dei lavoratori.

    La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS)
    Tutti i RLS devono avere, per legge e in base agli Accordi Stato – Regioni – Province autonome, una formazione obbligatoria e specifica di base di durata minima di 32 ore conclusa da esame qualificante soggetta ad aggiornamenti annuali di durata variabile secondo le dimensioni aziendali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti).
    L’azienda è tenuta a fornire questa formazione agli RLS durante l’orario di lavoro con oneri a totale carico del Datore di Lavoro.
    Il RLS dispone altresì di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito di norma in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
    In linea di massima la formazione del RLS, durante il corso sulla sicurezza sul lavoro Gruppo Errepi srl, si articola come segue:
    • principi costituzionali e di diritto civile;
    • legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
    • soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi;
    • definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
    • valutazione dei rischi;
    • individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
    • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
    • nozioni di tecnica della comunicazione;
    • rischi specifici della tipologia aziendale di appartenenza.

  • Il Pimus in 5 domande

    Cos’è il Pi.M.U.S.?
    È il documento operativo per la sicurezza sul lavoro da mettere a disposizione degli addetti ai lavori, riportante la concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio, nonché le informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.
    A cosa serve il Pi.M.U.S.?
    Il Pi.M.U.S. serve a:

    1. Garantire la sicurezza del personale addetto alle fasi di montaggio e smontaggio;
    2. La sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
    3. La sicurezza di terzi che potrebbero interferire con le fasi di montaggio, uso e smontaggio (ad esempio lavoratori che svolgono altre attività nelle vicinanze, residenti di un edificio e persone in transito.

    In quali casi va redatto il Pi.M.U.S.?
    A condizione che si operi a più di due metri rispetto ad un piano stabile il Pi.M.U.S. va redatto nei seguenti casi:

    • Ponteggi metallici fissi;
    • Ponteggi in legname;
    • Piani di carico;
    • Ponti su ruote.

    Non va redatto per i ponti su cavalletti perché non possono avere altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.
    Cosa occorre aver fatto per redigere un Pi.M.U.S.?
    Per redigere un Pi.M.U.S. bisogna fare:

    • Un sopralluogo in cantiere;
    • Analisi dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari);
    • Analisi fattori ambientali (tipologia e consistenza del piano d’appoggio, idoneità delle strutture a sostenere gli ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc..);
    • Scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare.

    Cosa deve contenere il Pi.M.U.S.?

    • Dati identificativi del luogo di lavoro;
    • Dati identificativi del datore di lavoro;
    • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto addetto ai ponteggi sia montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio: nominativi dei componenti della squadra, nominativo del preposto, allegati degli attestati di frequenza al corso di montatori di ponteggi;
    • Tipologia e marca del ponteggio;
    • Disegno esecutivo del ponteggio;
    • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio/trasformazione/smontaggio;
    • Indicazione della modalità di montaggio/trasformazione/smontaggio;