Come certamente noto alla maggior parte dei lettori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) deve necessariamente seguire un corso RLS della durata minima di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Quest’ultima affermazione rappresenta un primo scoglio applicativo in merito ad un corretto rispetto del testo di legge in quanto è pur vero che esistono alcune realtà lavorative nelle quali i profili di rischio sono talmente ridotti da rendere praticamente impossibile una trattazione degli argomenti specifici e riguardanti i rischi presenti in azienda per 12 ore. Pensiamo ad esempio ad un ufficio di piccole dimensioni in cui i profili di rischio sono oggettivamente riconducibili a poche tematiche classiche (video terminale e problemi posturali, stress e procedure da ufficio) la cui trattazione in 12 ore sarebbe eccessivamente prolissa.
Tralasciando questo specifico tema, un ulteriore aspetto di interesse per quanto riguarda il RLS è da ricercarsi nell’ambito del tema che regolamenta la durata dell’incarico del rappresentante stesso. Ancora oggi si trovano diverse aziende italiane che hanno in carica un rappresentante dei lavoratori per sicurezza aziendale eletto o designato prima dell’introduzione del decreto legislativo 81/2008. Questa situazione merita sicuramente una analisi in quanto una simile durata dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrebbe portare a conseguenze per il datore di lavoro specie se il RLS stesso non dovesse mai aver seguito, nel corso degli anni (come imposto per legge) il corso aggiornamento RLS. Ricordiamo che è fatto esplicito obbligo a partire dall’introduzione del decreto legislativo 81/2008 l’obbligo aggiornamento annuale per il rappresentante dei lavoratori per sicurezza di andare mediante una frequentazione di appositi corsi aventi durata di 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per aziende che contano oltre 50 lavoratori. Se è pur vero che un RLS di vecchia nomina potrebbe conoscere con estrema familiarità le diverse problematiche che si possono presentare all’interno di un’attività lavorativa si deve anche riconoscere che la mancanza di una rielezione formale con cadenza triennale andrebbe in contrasto con la libertà di scelta dei singoli lavoratori circa i soggetti volti a farne loro rappresentanza nei confronti del datore di lavoro che appunto uno degli obiettivi principali della figura del RLS.
Sempre sull’argomento che riguarda la durata dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ci si deve rifare sostanzialmente al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro che regolamenta questo specifico aspetto. Si deve tuttavia precisare che se il RLS fa parte delle RSU queste devono essere necessariamente rielette ogni tre anni e pertanto in occasione di tale rinnovo si procederà ad una nuova designazione del RLS mediante l’affissione in apposito albo sindacale, almeno tre mesi prima della decadenza triennale, di un documento che invita i lavoratori alle nuove elezioni RSU. La prassi da seguire è pertanto molto semplice ed in pratica consiste nel far frequentare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale il corso di aggiornamento annuale per gli anni in cui è incarica, al termine del mandato triennale (si ricorda sempre una verifica nell’ambito del proprio contratto collettivo naturale di lavoro) si dovrà procedere ad una nuova elezione oppure ad una nuova designazione nell’ambito delle RSU. Se il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è in carica da un tempo superiore ai tre anni si deve immediatamente procedere ad una ulteriore elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS ma per non incorrere in sanzioni è necessario comunque seguire questa specifica procedura che rappresenta oggi la via più prudente per gestire questo aspetto. Se il RLS eletto o designato è un soggetto differente dal precedente dovrà seguire l’iter formativo adeguato ovvero seguire uno dei corsi RLS per la propria attività lavorativa.
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Durata incarico RLS: procedure per la gestione nel tempo del RLS aziendale
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Corsi RLS ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, di norma comunemente chiamato RLS, è quel soggetto chiamato a svolgere la fondamentale funzione di tramite tra i lavoratori e le struttura gerarchica di gestione ai fini della prevenzione in azienda e che per questo deve seguire un corso per RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non è un soggetto di parte datoriale e quindi non li possono essere accollate le responsabilità inerenti l’organizzazione aziendale del datore di lavoro ai fini della salute sicurezza sul lavoro. Il RLS è quel soggetto eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli nei confronti del datore di lavoro per tutte le tematiche aziendali che riguardano per sicurezza sul lavoro e che vengono riportate dei lavoratori stessi perché vengano esposte e gestite dal datore di lavoro e per questo motivo deve seguire i corsi RLS previsti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La figura dell’RLS è una figura di carattere pseudo sindacale che gode di una serie di diritti riservati norma ai membri del sindacato infatti questi deve disporre del tempo necessario per svolgere il proprio incarico senza perdita di retribuzione non che dei mezzi degli spazi necessari per eseguire le funzioni le facoltà che gli vengono riconosciute dalla legge. Egli non può subire alcun tipo di pregiudizio a causa dello svolgimento della produttività e in generale sui confronti dovrà essere applicate le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Circa il profilo della responsabilità si ricorda che le attribuzioni di tale soggetto sono previste nell’articolo 50 del legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle quali si evince un’esclusione di qualsivoglia responsabilità, finanche professionale, nella sua azione è infatti non esercita, nell’ambito della propria funzione di RLS, alcun potere di gestione o di consulenza in funzione del datore di lavoro, unico e primo responsabile della sicurezza di aziendale.I corsi RLS sono quindi degli strumenti di fondamentale importanza per tutti i soggetti coinvolti nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Per il datore di lavoro il fatto che la formazione RLS venga svolta presso strutture competenti e dalla comprovata esperienza in materia di formazione rappresenta una garanzia in quanto al modo di essere certo che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale possa svolgere il proprio compito con competenza e padronanza della materia. Lo stesso dicasi nei confronti dei lavoratori che si vedranno rappresentare da una persona competente il cui corso RLS (che deve avere una durata minima di 32 ore) è stato veramente utile per la gestione della salute sicurezza sul lavoro in azienda. Per il RLS stesso frequentare un corso RLS tenuto da docenti qualificati ed in grado di trasmettere le proprie competenze ai discendi è molto importante in quanto la durata del corso di 32 minimo è tale da richiedere anche docenti professionisti in grado di gestire un corso di una simile durata. Circa gli obblighi periodici relativi ai corsi aggiornamento RLS si ricorda che la normativa e recente circolare del ministero del lavoro dispongono obbligo di aggiornamento annuale per tutti i rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti in azienda in quanto in detta circolare viene chiarito il comportamento da adottare e le aziende che occupano meno di 15 lavoratori. L’importante è sempre quello di avvalersi di un consulente sicurezza di comprovata esperienza, ma questo argomento tratteremo nel prossimo articolo.